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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 27181/2026

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te di appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con atto a propria firma, depositato telematicamente in data 21 febbraio2026, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzain data 15 dicembre 2025, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermatola condanna inflittagli dal Tribunale di Verona per il delitto di cui all’art. 474,secondo comma, cod. pen.; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 2giugno 2021.2.

Ha denunciato, con un solo motivo, la violazione dell’art. 129 cod. proc.pen., in ragione dell’omessa motivazione da parte del giudice censurato in ordineall’assenza di cause di non punibilità.3.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve esseredichiarata inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n.103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell’imputato diproporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta lalegittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo laprima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suoconcreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica deldifensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).Inammissibilità che va dichiarata anche nel caso in cui la sottoscrizionepersonale del ricorso per cassazione da parte dell’imputato sia stata autenticatada un avvocato cassazionista (Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A., Rv.289362 – 01; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del10/09/2018, Rv. 274221).4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con atto a propria firma, depositato telematicamente in data 21 febbraio2026, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzain data 15 dicembre 2025, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermatola condanna inflittagli dal Tribunale di Verona per il delitto di cui all’art. 474,secondo comma, cod. pen.; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 2giugno 2021.2. Ha denunciato, con un solo motivo, la violazione dell’art. 129 cod. proc.pen., in ragione dell’omessa motivazione da parte del giudice censurato in ordineall’assenza di cause di non punibilità.3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve esseredichiarata inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n.103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell’imputato diproporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta lalegittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo laprima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suoconcreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica deldifensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).Inammissibilità che va dichiarata anche nel caso in cui la sottoscrizionepersonale del ricorso per cassazione da parte dell’imputato sia stata autenticatada un avvocato cassazionista (Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A., Rv.289362 – 01; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del10/09/2018, Rv. 274221).4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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