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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15292/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 08/06/2020, la Corte di appello di Lecce, riformata in melius la pena irrogata in primo grado, ha, nel resto, confermato la sentenza del 07/01/2020 con la quale il Tribunale di Brindisi, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 497 -bis cod. pen., per esser stato trovato in possesso di una carta d'identità valida per l'espatrio falsa.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 497-bis e 49 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione all'esclusione del falso grossolano.

La falsità della carta d'identità era già stata colta dalla ragazza addetta al gate, posto che il documento era grossolanamente stampato su carta comune, con timbro e sottoscrizione di un Vice-Questore, anziché del Sindaco, era privo di timbro a secco, di codici di sicurezza e di una fotografia plastificata, recava l'effige di un uomo indicato come "nubile" anziché "celibe", sicché era obiettivamente inidonea a ingannare chiunque, laddove la successiva verifica della sua autenticità non esclude che la falsità fu rilevata ictu ocu/i.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 497 -bis, 477-482 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione nel reato di falso del privato in certificato.

Nessuna indicazione circa la validità per l'espatrio è riportata sul documento, sicché in assenza di tale clausola non si é in presenza di un documento valido per l'espatrio.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione.

Erroneamente è stata riconosciuta rilevanza all'unico certificato del casellario corredato da un presunto codice fiscale, in quanto l'imputato, privo di nazionalità italiana e di valido documento di identità, nonché senza fissa dimora, non può disporre di un valido codice fiscale.

2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, argomentato sulla base del precedente specifico per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., per il quale non vi sono certezze.

2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza degli artt. 163 e 165 cod. pen. in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena.3.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Per il ricorrente, il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato, e assorbente, il primo motivo.

2. La Corte distrettuale ha rilevato che la verbalizzante ha riferito di aver ricevuto la segnalazione da parte dell'addetta al gate dell'aeroporto di Brindisi circa il sospetto di falsità del documento esibito da Raza, ma che, per verificare l'autenticità del documento, è stato necessario un accurato accertamento in merito, in particolare, all'esistenza del timbro a secco e dei cc.dd. codici di sicurezza; circostanze, queste, che, nella valutazione del giudice di appello, sono incompatibili con la plateale evidenza che giustifica la grossolanità del falso; tale conclusione non può essere superata dall'attribuzione a Raza dello stato di "nubile" e non di "celibe", che si rivela più un evidente errore del falsificatore che un indice univoco e autosufficiente di grossolanità del falso.

Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu oculi, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276639, che, in applicazione del principio, ha escluso la grossolanità del falso in relazione a una patente nigeriana e a una carta di residenza francese, la cui contraffazione emergeva da indizi - quali l'assenza dei timbri delle autorità preposte al rilascio e la forma inconsueta - percepibili soltanto da personale specializzato; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 5, n. 36647 del 04/06/2008, Vena, Rv. 241302).

3. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato.

Sotto un primo profilo, la motivazione del giudice di appello concentra la propria valutazione sugli accertamenti della polizia giudiziaria tesi a certificare la falsità del documento attraverso il duplice controllo del timbro a secco e dei "codici di sicurezza", ma trascura di considerare il primo momento in cui quantomeno il sospetto della falsità del documento è emerso, ossia l'esame dello stesso da parte dell'addetta al gate aeroportuale.

E' con riferimento a tale esame che deve essere compiuta la verifica circa l'evidenza della falsità, tale da renderla conoscibile a chiunque.

Sotto un diverso profilo, la sentenza impugnata si sottrae alla valutazione complessiva di tutti gli elementi sintomatici della falsità, mentre del tutto contraddittorio è il riferimento alla stato di "nubile" attribuito all'imputato come espressione di un errore del falsificatore, posto che, ai fini che qui rilevano, è l'effetto di tale errore sulla percezione della genuinità/falsità del documento che deve essere vagliato, nel quadro, come si è detto, di un apprezzamento complessivo di tutte le anomalie che lo stesso presentava (ad esempio, la provenienza non da un sindaco, ma da un funzionario di polizia), anomalie che hanno condotto lo stesso giudice di appello ad attribuire carattere rudimentale alla condotta falsificatoria.

4. Pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

Così deciso il 28/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 08/06/2020, la Corte di appello di Lecce, riformata in melius la pena irrogata in primo grado, ha, nel resto, confermato la sentenza del 07/01/2020 con la quale il Tribunale di Brindisi, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 497 -bis cod. pen., per esser stato trovato in possesso di una carta d'identità valida per l'espatrio falsa. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 497-bis e 49 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione all'esclusione del falso grossolano. La falsità della carta d'identità era già stata colta dalla ragazza addetta al gate, posto che il documento era grossolanamente stampato su carta comune, con timbro e sottoscrizione di un Vice-Questore, anziché del Sindaco, era privo di timbro a secco, di codici di sicurezza e di una fotografia plastificata, recava l'effige di un uomo indicato come "nubile" anziché "celibe", sicché era obiettivamente inidonea a ingannare chiunque, laddove la successiva verifica della sua autenticità non esclude che la falsità fu rilevata ictu ocu/i. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 497 -bis, 477-482 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione nel reato di falso del privato in certificato. Nessuna indicazione circa la validità per l'espatrio è riportata sul documento, sicché in assenza di tale clausola non si é in presenza di un documento valido per l'espatrio. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente è stata riconosciuta rilevanza all'unico certificato del casellario corredato da un presunto codice fiscale, in quanto l'imputato, privo di nazionalità italiana e di valido documento di identità, nonché senza fissa dimora, non può disporre di un valido codice fiscale. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, argomentato sulla base del precedente specifico per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., per il quale non vi sono certezze. 2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza degli artt. 163 e 165 cod. pen. in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena.3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente, il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato, e assorbente, il primo motivo. 2. La Corte distrettuale ha rilevato che la verbalizzante ha riferito di aver ricevuto la segnalazione da parte dell'addetta al gate dell'aeroporto di Brindisi circa il sospetto di falsità del documento esibito da Raza, ma che, per verificare l'autenticità del documento, è stato necessario un accurato accertamento in merito, in particolare, all'esistenza del timbro a secco e dei cc.dd. codici di sicurezza; circostanze, queste, che, nella valutazione del giudice di appello, sono incompatibili con la plateale evidenza che giustifica la grossolanità del falso; tale conclusione non può essere superata dall'attribuzione a Raza dello stato di "nubile" e non di "celibe", che si rivela più un evidente errore del falsificatore che un indice univoco e autosufficiente di grossolanità del falso. Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu oculi, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276639, che, in applicazione del principio, ha escluso la grossolanità del falso in relazione a una patente nigeriana e a una carta di residenza francese, la cui contraffazione emergeva da indizi - quali l'assenza dei timbri delle autorità preposte al rilascio e la forma inconsueta - percepibili soltanto da personale specializzato; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 5, n. 36647 del 04/06/2008, Vena, Rv. 241302). 3. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato. Sotto un primo profilo, la motivazione del giudice di appello concentra la propria valutazione sugli accertamenti della polizia giudiziaria tesi a certificare la falsità del documento attraverso il duplice controllo del timbro a secco e dei "codici di sicurezza", ma trascura di considerare il primo momento in cui quantomeno il sospetto della falsità del documento è emerso, ossia l'esame dello stesso da parte dell'addetta al gate aeroportuale. E' con riferimento a tale esame che deve essere compiuta la verifica circa l'evidenza della falsità, tale da renderla conoscibile a chiunque. Sotto un diverso profilo, la sentenza impugnata si sottrae alla valutazione complessiva di tutti gli elementi sintomatici della falsità, mentre del tutto contraddittorio è il riferimento alla stato di "nubile" attribuito all'imputato come espressione di un errore del falsificatore, posto che, ai fini che qui rilevano, è l'effetto di tale errore sulla percezione della genuinità/falsità del documento che deve essere vagliato, nel quadro, come si è detto, di un apprezzamento complessivo di tutte le anomalie che lo stesso presentava (ad esempio, la provenienza non da un sindaco, ma da un funzionario di polizia), anomalie che hanno condotto lo stesso giudice di appello ad attribuire carattere rudimentale alla condotta falsificatoria. 4. Pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Così deciso il 28/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n C
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