CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32699/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro ha respinto le istanze di affidamento in prova e di detenzionedomiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena espianda pariad anni quattro di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo emesso dal P.M.di Crotone il 07/07/2022.Il Tribunale ha in particolare ritenuto operante il divieto di concessione diuna nuova misura detentiva domiciliare ai sensi dell’art. 58 quater, comma 2,ord. pen., avendo [OSCURATO:PERSONA] usufruito della misura dell'affidamento in prova alservizio sociale concesso con provvedimento del 25 maggio 2023, esuccessivamente revocato con ordinanza in data 19 dicembre 2024 del Tribunaledi sorveglianza di Catanzaro.A tale proposito il Tribunale ha respinto l'eccezione difensiva per la quale lapreclusione in argomento non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame inragione del fatto che la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale erastata disposta per fatti antecedenti alla concessione della misura.Il Tribunale ha comunque esaminato le domande anche nel merito,ritenendo che le stesse, pur a prescindere dal rilevato profilo di inammissibilità,dovessero essere respinte in ragione del negativo contesto ambientale efamiliare di riferimento e della mancata revisione critica da parte del condannato,elementi entrambi ritenuti indicativi dell’elevata e attuale pericolosità sociale delreo.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione,articolando due motivi, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessariper la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, per erroneaapplicazione dell’art. 58 quater ord. pen., contestando, in particolare, ladeclaratoria di inammissibilità delle richieste di misura alternativa adottata dalTribunale di sorveglianza.Osserva il ricorrente che, nel caso in cui la revoca della misura alternativasia stata disposta per fatti antecedenti alla concessione della stessa — evenienzapacificamente ammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità —, non puòtrovare applicazione l’art. 58 quater ord. pen., il quale, al secondo comma,richiama testualmente l’art. 47, comma 11, ord. pen.La Corte di legittimità ha infatti chiarito che la revoca della misuraalternativa può essere disposta anche per fatti antecedenti alla sua concessione,quando si tratti di elementi che, se conosciuti dal Tribunale, avrebbero impeditol’ammissione al beneficio.Da tale premessa, secondo il ricorrente, discende che la sussistenza di fattipregressi non può essere equiparata alle vicende che, ai sensi dell’art. 58 quaterord. pen., impediscono la successiva ammissione, per un periodo di tre anni, allemisure alternative. Diversamente opinando, si introdurrebbe nell’ordinamento unprincipio in forza del quale l’applicazione del divieto di concessione dei benefici,anziché essere correlata alla necessità di sanzionare il condannato nonmeritevole di proseguire nella misura alternativa, verrebbe a dipendere dalmomento in cui l’evidenza di segno negativo sia portata a conoscenza delTribunale. Il dato letterale utilizzato dal legislatore, riferito alla «prosecuzionedella prova» e non alla concessione della prova, imporrebbe, dunque, diinterpretare la norma nel senso che i fatti nuovi attengono alla prosecuzione diqualcosa di già avviato e non alla formazione del giudizio di concedibilità a montedella misura.La Suprema Corte, nell’ammettere che la revoca del beneficio possa esseredisposta anche per fatti pregressi non conosciuti dal Tribunale al momento delladecisione sulla concedibilità della misura alternativa, non muoverebbe, pertanto,dalla ratio retributiva sottesa all’art. 58 quater ord. pen., bensì dall’esigenza diuna possibile valutazione, ora per allora, della meritevolezza della concessione.Ragionare diversamente finirebbe per determinare una disparità ditrattamento tra i condannati che si presentano al cospetto del Tribunale con unquadro personale completo e quelli che, incolpevolmente, vengono giudicatisenza la conoscenza di fatti emersi soltanto in un momento successivo. Taleinterpretazione risulta, peraltro, avallata dalla recente sentenza n. 9983 del 2025della Prima Sezione penale.2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione e/omotivazione manifestamente illogica in relazione al giudizio di meritevolezzadella misura alternativa.La prognosi negativa formulata dal Tribunale è stata affermata senzatenere conto dei molteplici profili emersi dall’istruttoria compiuta, quali il tempotrascorso dai fatti per i quali è intervenuta la condanna e il comportamentotenuto dal condannato in tale lungo arco temporale, del tutto regolare e privo diqualsiasi rilievo penale.La valutazione del Tribunale si manifesta, pertanto, del tutto astratta esganciata da un’analisi concreta della condizione del condannato e della effettivameritevolezza della misura.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, CristinaMarzagalli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel suo complesso infondato, nei termini di seguito precisati.2. A fronte della motivazione alternativa del provvedimento impugnato, ilricorrente ha puntualmente impugnato tanto le conclusioni, logicamente egiuridicamente preliminari, del Tribunale in punto di inammissibilità, quanto ladecisione di merito comunque assunta dal medesimo Tribunale.In quest’ordine, le questioni vanno esaminate, tenendo conto che, inrelazione alla prima questione, l’accertamento dell’insussistenza della preclusionedi cui all’art. 58-quater ord. pen. corrisponde all’interesse del ricorrente ariproporre istanza senza essere vincolato dall’effetto ostativo derivante dallaprecedente revoca dell’affidamento in prova.3. Ora, il primo motivo, in effetti, coglie nel segno.L’ordinanza impugnata ha ritenuto ostativa alla concessione delle misurealternative richieste la precedente revoca dell’affidamento in prova al serviziosociale, facendo applicazione dell’art. 58 quater ord. pen.; tale conclusione,tuttavia, non si confronta adeguatamente né con il dato testuale delledisposizioni richiamate né con la specifica ragione posta a fondamento dellarevoca della misura già concessa.Il dato normativo è decisivo.L’art. 58 quater, comma 2, ord. pen. stabilisce che «la disposizione delcomma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti sia stata disposta larevoca di una misura alternativa ai sensi dell’articolo 47, comma 11, dell’articolo47-ter, comma 6, o dell’articolo 51, primo comma». Il comma 1 della medesimadisposizione prevede, a sua volta, che «l’assegnazione al lavoro all’esterno, ipermessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, adeccezione della liberazione anticipata, non possono essere concessi alcondannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a normadell’articolo 385 del codice penale».Il rinvio operato dall’art. 58 quater, comma 2, ord. pen. non è, dunque, allarevoca della misura in quanto tale, ma alla revoca disposta «ai sensi» dell’art.47, comma 11, ord. pen. Quest’ultima disposizione prevede che «l’affidamento èrevocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alleprescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova».Il presupposto della preclusione non è, pertanto, costituito da qualsiasiprovvedimento formalmente denominato revoca, ma da una revoca fondata suun comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni,valutato come incompatibile con la prosecuzione della prova.La formulazione dell’art. 47, comma 11, ord. pen. è incompatibile conun’applicazione automatica della preclusione alle ipotesi in cui la revoca sia statadisposta per fatti antecedenti alla concessione della misura.Il riferimento alla «prosecuzione della prova» presuppone, infatti, che laprova sia stata validamente avviata e che, nel corso del suo svolgimento, ilcondannato abbia tenuto una condotta tale da rendere non più compatibile ilmantenimento del regime extramurario. Quando, invece, la revoca intervieneperché emergono fatti anteriori, non conosciuti al momento della concessione eritenuti tali da escludere, ora per allora, la meritevolezza originaria della misura,non viene in rilievo la prosecuzione di una prova divenuta incompatibile pereffetto di condotte successive, ma il diverso giudizio sulla concedibilità iniziale delbeneficio.Nello stesso solco si colloca la ratio della recente decisione di questa Corte,Sez. 1, n. 9983 del 29 novembre 2024, dep. 2025, Mirat, secondo cui il richiamoall’art. 58 quater ord. pen. non è idoneo a fondare una pronuncia diinammissibilità quando la revoca dell’affidamento non risulti disposta in ragionedi un comportamento successivo alla concessione della misura, contrario allalegge o alle prescrizioni, tale da renderne impossibile la prosecuzione. Lapreclusione temporanea prevista dalla disposizione richiamata presuppone,infatti, che la revoca sia riconducibile al paradigma dell’art. 47, comma 11, ord.pen., e non già che sia intervenuto un qualsiasi provvedimento di revoca,ancorché fondato sulla sopravvenuta conoscenza di elementi pregressi incidentisulla prognosi favorevole originariamente formulata.Nella stessa linea ricostruttiva si colloca – a parte quanto si rileverà infrasub 4 - Corte cost., sent. n. 149 del 2026, che, nel quadro di una più ampiavalutazione del significato della preclusione disciplinata dai primi tre commidell’art. 58-quater in esame, ha ribadito quanto affermato dalla propriaprecedente sentenza n. 173 del 2021, a proposito del fatto che la disciplina inoggetto «evidentemente pensato dal legislatore in chiave di deterrenza controeventuali violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura» già concessa,commesse deliberatamente, «nella consapevolezza delle gravose conseguenzeche l’ordinamento riconnette a tale violazione», avvenuta durante il percorsorieducativo «che il condannato deve compiere per reinserirsi gradualmente neltessuto sociale: un percorso che passa anche per la responsabilizzazione delcondannato in ordine alla necessità di rispettare le prescrizioni inerenti allemisure alternative già concessegli».4. Non conduce a diversa conclusione l’indirizzo, richiamato nelprovvedimento impugnato e nella requisitoria del Procuratore generale, secondocui l’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato anche per lasopravvenienza di una misura cautelare relativa a fatti commessi prima dellaconcessione del beneficio, quando dall’esame del provvedimento cautelareemergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenzeutilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla concessionedella misura (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095 - 01).Da tale principio si ricava soltanto che fatti pregressi, non conosciuti almomento dell’ammissione alla misura, possono giustificare la revocadell’affidamento ove incidano retrospettivamente sulla prognosi favorevole alloraformulata. Non se ne può invece desumere che ogni revoca così dispostadetermini automaticamente l’effetto ostativo di cui all’art. 58 quater, comma 2,ord. pen.L’inferenza opposta confonde piani distinti: da un lato, quello della revocadella misura, giustificata dalla sopravvenuta emersione di elementi cheavrebbero impedito, se conosciuti, la concessione del beneficio; dall’altro, quellodella preclusione temporanea, che presuppone una revoca riconducibile alparadigma dell’art. 47, comma 11, ord. pen., e dunque un comportamento delcondannato, tenuto durante la prova, contrario alla legge o alle prescrizioni eincompatibile con la prosecuzione del percorso trattamentale.Tale lettura è imposta anche dalla natura eccezionale e restrittiva delladisposizione, che introduce un limite all’accesso alle misure alternative alladetenzione e non è suscettibile di applicazioni estensive o analogiche. Essa è,inoltre, coerente con l’esigenza, costantemente valorizzata dalla giurisprudenzacostituzionale, di evitare automatismi preclusivi incompatibili con la funzionerieducativa della pena e con la necessità che il giudizio sull’accesso ai beneficipenitenziari resti ancorato alla concreta verifica della personalità del condannatoe della sua attuale pericolosità.La Corte costituzionale, con sentenza n. 189 del 2010, ha del restosottolineato, proprio con riferimento all’art. 58 quater ord. pen., la necessità disperimentare interpretazioni conformi ai principi costituzionali evocati,valorizzando l’ineliminabile funzione rieducativa della pena, sancita dall’art. 27,terzo comma, Cost., e la incompatibilità di letture che attribuiscano prevalenzaassoluta alle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero delcondannato. Se tale esigenza di interpretazione conforme è stata affermata conriguardo alla preclusione derivante dalla condanna per evasione, a maggiorragione essa impone, nel caso di revoca di una misura alternativa, dicircoscrivere l’effetto ostativo alle sole ipotesi espressamente contemplate dallalegge e coerenti con la relativa ratio, vale a dire quelle nelle quali il condannato,già ammesso alla prova, abbia dimostrato, con condotte successive, di nonessere in grado di proseguire il percorso trattamentale in ambiente esterno.5. Nel caso in esame, lo stesso Tribunale ha dato atto che la revocadell’affidamento in prova era stata disposta per fatti antecedenti alla concessionedella misura. Tale evenienza, proprio perché estranea al modello delineatodall’art. 47, comma 11, ord. pen., non poteva essere ricondotta, senza unaspecifica verifica, alla previsione dell’art. 58 quater, comma 2, ord. pen. IlTribunale avrebbe dovuto accertare se la revoca fosse stata fondata su uncomportamento successivo all’ammissione all’affidamento, contrario alla legge oalle prescrizioni e incompatibile con la prosecuzione della prova; accertamentoche manca, essendosi il provvedimento limitato a valorizzare la mera esistenzadella precedente revoca.Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: «Il divietotemporaneo di concessione delle misure alternative previsto dall’art. 58 quater,comma 2, ord. pen., nel caso di revoca dell’affidamento in prova al serviziosociale, opera solo quando la revoca sia stata disposta per un comportamentodel condannato, successivo alla concessione della misura, contrario alla legge oalle prescrizioni e incompatibile con la prosecuzione della prova; non opera,invece, quando la revoca sia stata fondata su fatti antecedenti alla concessionedella misura, conosciuti solo successivamente e valutati come incidenti sullaoriginaria prognosi favorevole».6. Infondato è, invece, il secondo motivo.Va premesso che la concessione delle misure alternative alla detenzioneimplica un giudizio discrezionale della magistratura di sorveglianza sullameritevolezza del condannato e sull’idoneità del beneficio a favorirne ilreinserimento sociale; giudizio non censurabile in sede di legittimità se sorrettoda motivazione adeguata e logicamente coerente (Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921 - 01; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv.189375).A tal fine il giudice deve valutare complessivamente gli elementi disponibili,incluse la condotta successiva, l’indagine socio-familiare e l’eventuale revisionecritica, per verificare se sussistano dati positivi idonei a fondare una prognosifavorevole di affidabilità extramuraria (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv.277924).Il sindacato di questa Corte resta, dunque, limitato alla verifica della nonapparenza e della tenuta logica della motivazione, senza possibilità di sostituirealla valutazione del giudice di merito una diversa ponderazione degli stessielementi (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).Alla luce di tali coordinate, la motivazione impugnata, pur sintetica, non èapparente.Il Tribunale non ha fondato il diniego su un richiamo astratto alla gravitàdei fatti in esecuzione, ma ha esaminato la posizione del condannato nel merito,valorizzando il negativo contesto ambientale e familiare di riferimento e lamancata revisione critica delle condotte delittuose, quali indici di persistente eNé gli elementi richiamati dal ricorrente — il tempo trascorso dai fatti e laregolarità della condotta successiva — impongono, di per sé soli, un diverso esitodecisorio. Essi costituiscono dati certamente valutabili nel giudizio prognostico,ma non neutralizzano automaticamente gli indici negativi individuati dal giudicespecializzato, il quale, con apprezzamento non manifestamente illogico, li haritenuti non sufficienti a fondare una prognosi favorevole di affidabilitàextramuraria.Il motivo, pertanto, non evidenzia un effettivo vizio di violazione di legge ouna frattura logica del ragionamento decisorio, ma tende a sostituire allavalutazione compiuta dal Tribunale una diversa e più favorevole lettura dellacondizione personale del condannato, operazione non consentita nel giudizio dilegittimità.6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]