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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04772/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e quelle del ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 aprile 2021 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Sanremo - Sezione Distaccata di Ventimiglia il 2 novembre 2011, ha rideterminato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in un anno di reclusione la pena complessivamente applicatagli, previo riconoscimento della continuazione tra i reati a lui contestati — ai sensi, rispettivamente, degli artt. 469 cod. pen. e 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — nell'ambito di quel procedimento e quello ex art. 13, comma 13- bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, già accertato con precedente sentenza irrevocabile del 9 dicembre 2009.

A tal fine, ritenuta la maggiore gravità del delitto previsto dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha fissato, per tale reato, la pena di un anno di reclusione, applicando poi, a titolo di aumento ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e due mesi di reclusione per quello sanzionato dall'art. 469 cod. pen., così pervenendo ad una pena di un anno e sei mesi di reclusione, che ha infine ridotto di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di prendere atto dell'assorbimento del reato previsto dall'art. 469 cod. pen. in quello punito dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 5 settembre 2022, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre il ricorrente, con atto del 22 settembre 2022, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha ritenuto, tra l'altro, che, nel caso di utilizzo di un documento (permesso di soggiorno) contraffatto, esibito alla frontiera allo scopo di fare ingresso in Italia, il reato sanzionato dall'ad. 469 cod. pen. (secondo cui «Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo») non sia assorbito in quello punito dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (a mente del quale «Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale»).

A tal fine, a fronte dell'obiezione difensiva, vedente sul rapporto di specialità tra le fattispecie e sul postulato che l'apposizione dell'impronta contraffatta sul permesso di soggiorno costituisce componente imprescindibile della falsificazione del documento, pena la grossolanità del falso, ha replicato evocando la diversità dei comportamenti rispettivamente descritti da ciascuna delle due fattispecie incriminatrici.

Il rilievo non convince, dovendosi, in senso contrario, notare come le condotte appaiano sostanzialmente sovrapponibili, entrambe afferendo sia alla formazione di un atto non genuino che al suo impiego, contemplato come possibile condotta illecita autonoma, posta in essere dall'agente e prescindente da quella di falsificazione.

D'altro canto, è opportuno aggiungere — sulla scorta della considerazione di ordine logico per la quale la confezione di un permesso di soggiorno falso presuppone, per necessità, la contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione — che la legge speciale è destinata a trovare applicazione in relazione ad una categoria di documenti che costituisce sottoinsieme di quella indicata dalla disposizione codicistica.

Ne discende la convinzione che tra i due reati sussista un tipico rapporto di specialità, posto che il reato punito dalla normativa in materia di immigrazione contiene tutti gli elementi propri del reato sanzionato dall'ad. 469 cod. pen., fatta salva la più circoscritta delimitazione degli atti interessati dalla contraffazione.

Rebus sic stantibus, è agevole comprendere come la concorrente contestazione di entrambe le fattispecie incriminatrici si risolva in una ingiustificata duplicazione di addebiti, non potendosi porsi l'accento, in senso opposto, sulla diversità dei beni giuridici tutelati (la fede pubblica, in un caso, l'interesse dello Stato a regolare l'ingresso in Italia di persone di provenienza extracomunitaria).

Al riguardo, occorre, invero, muovere dagli approdi raggiunti dalle Sezioni Unite (da ultimo, con la sentenza n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902) in ordine alla preponderante rilevanza, in vista dell'apprezzamento della realtà o dell'apparenza del concorso tra norme penali incriminatrici, del criterio di specialità, previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, ossia sul rapporto logico-formale tra i rispettivi elementi costitutivi.

A fronte, dunque, di un fatto unico dal punto di vista naturalistico, l'esistenza della clausola consente, anzi impone, di applicare esclusivamente il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie più grave, anche se la stessa ha ad oggetto la tutela di un bene giuridico diverso da quello presidiato dalla disposizione assistita da pena meno severa.

In questa direzione si è, del resto, di recente orientata la giurisprudenza di legittimità con riferimento ad altra ipotesi di concorso apparente di norme, quale quella che investe, al cospetto di determinate condizioni fattuali, il rapporto tra i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tratta di persone (Sez. 1, n. 33708 del 25/06/2021, E., Rv. 281791 - 01; Sez. 1, n. 31650 del 03/06/2021, E., Rv. 281758 - 01).

3. La fondatezza della spiegata censura impone, in conclusione, l'annullamento, limitatamente a tale profilo, della sentenza impugnata.

La compiuta individuazione della porzione di pena, pari ad un mese e dieci giorni di reclusione (due mesi di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato) irrogata all'imputato a titolo di aumento per la continuazione con il reato ascrittogli ai sensi dell'art. 469 cod. pen., consente di procedere, già in questa sede ed ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., alla rideterminazione della sanzione in dieci mesi e venti giorni di reclusione (pena base ex art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: un anno di reclusione, aumentata di quattro mesi di reclusione per la continuazione con il reato sanzionato dall'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 469 cod. proc. pen. che dichiara assorbito in quello di cui all'art. 5, comma 8 -bis, d.lgs. del 1998 ed alla pena applicata a titolo di continuazione per il reato assorbito, che el

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e quelle del ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 aprile 2021 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Sanremo - Sezione Distaccata di Ventimiglia il 2 novembre 2011, ha rideterminato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in un anno di reclusione la pena complessivamente applicatagli, previo riconoscimento della continuazione tra i reati a lui contestati — ai sensi, rispettivamente, degli artt. 469 cod. pen. e 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — nell'ambito di quel procedimento e quello ex art. 13, comma 13- bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, già accertato con precedente sentenza irrevocabile del 9 dicembre 2009. A tal fine, ritenuta la maggiore gravità del delitto previsto dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha fissato, per tale reato, la pena di un anno di reclusione, applicando poi, a titolo di aumento ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e due mesi di reclusione per quello sanzionato dall'art. 469 cod. pen., così pervenendo ad una pena di un anno e sei mesi di reclusione, che ha infine ridotto di un terzo per la scelta del rito abbreviato. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di prendere atto dell'assorbimento del reato previsto dall'art. 469 cod. pen. in quello punito dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 5 settembre 2022, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre il ricorrente, con atto del 22 settembre 2022, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha ritenuto, tra l'altro, che, nel caso di utilizzo di un documento (permesso di soggiorno) contraffatto, esibito alla frontiera allo scopo di fare ingresso in Italia, il reato sanzionato dall'ad. 469 cod. pen. (secondo cui «Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo») non sia assorbito in quello punito dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (a mente del quale «Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale»). A tal fine, a fronte dell'obiezione difensiva, vedente sul rapporto di specialità tra le fattispecie e sul postulato che l'apposizione dell'impronta contraffatta sul permesso di soggiorno costituisce componente imprescindibile della falsificazione del documento, pena la grossolanità del falso, ha replicato evocando la diversità dei comportamenti rispettivamente descritti da ciascuna delle due fattispecie incriminatrici. Il rilievo non convince, dovendosi, in senso contrario, notare come le condotte appaiano sostanzialmente sovrapponibili, entrambe afferendo sia alla formazione di un atto non genuino che al suo impiego, contemplato come possibile condotta illecita autonoma, posta in essere dall'agente e prescindente da quella di falsificazione. D'altro canto, è opportuno aggiungere — sulla scorta della considerazione di ordine logico per la quale la confezione di un permesso di soggiorno falso presuppone, per necessità, la contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione — che la legge speciale è destinata a trovare applicazione in relazione ad una categoria di documenti che costituisce sottoinsieme di quella indicata dalla disposizione codicistica. Ne discende la convinzione che tra i due reati sussista un tipico rapporto di specialità, posto che il reato punito dalla normativa in materia di immigrazione contiene tutti gli elementi propri del reato sanzionato dall'ad. 469 cod. pen., fatta salva la più circoscritta delimitazione degli atti interessati dalla contraffazione. Rebus sic stantibus, è agevole comprendere come la concorrente contestazione di entrambe le fattispecie incriminatrici si risolva in una ingiustificata duplicazione di addebiti, non potendosi porsi l'accento, in senso opposto, sulla diversità dei beni giuridici tutelati (la fede pubblica, in un caso, l'interesse dello Stato a regolare l'ingresso in Italia di persone di provenienza extracomunitaria). Al riguardo, occorre, invero, muovere dagli approdi raggiunti dalle Sezioni Unite (da ultimo, con la sentenza n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902) in ordine alla preponderante rilevanza, in vista dell'apprezzamento della realtà o dell'apparenza del concorso tra norme penali incriminatrici, del criterio di specialità, previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, ossia sul rapporto logico-formale tra i rispettivi elementi costitutivi. A fronte, dunque, di un fatto unico dal punto di vista naturalistico, l'esistenza della clausola consente, anzi impone, di applicare esclusivamente il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie più grave, anche se la stessa ha ad oggetto la tutela di un bene giuridico diverso da quello presidiato dalla disposizione assistita da pena meno severa. In questa direzione si è, del resto, di recente orientata la giurisprudenza di legittimità con riferimento ad altra ipotesi di concorso apparente di norme, quale quella che investe, al cospetto di determinate condizioni fattuali, il rapporto tra i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tratta di persone (Sez. 1, n. 33708 del 25/06/2021, E., Rv. 281791 - 01; Sez. 1, n. 31650 del 03/06/2021, E., Rv. 281758 - 01). 3. La fondatezza della spiegata censura impone, in conclusione, l'annullamento, limitatamente a tale profilo, della sentenza impugnata. La compiuta individuazione della porzione di pena, pari ad un mese e dieci giorni di reclusione (due mesi di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato) irrogata all'imputato a titolo di aumento per la continuazione con il reato ascrittogli ai sensi dell'art. 469 cod. pen., consente di procedere, già in questa sede ed ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., alla rideterminazione della sanzione in dieci mesi e venti giorni di reclusione (pena base ex art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: un anno di reclusione, aumentata di quattro mesi di reclusione per la continuazione con il reato sanzionato dall'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 469 cod. proc. pen. che dichiara assorbito in quello di cui all'art. 5, comma 8 -bis, d.lgs. del 1998 ed alla pena applicata a titolo di continuazione per il reato assorbito, che el
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