CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09514/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -958 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1178/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 18/12/2024 R.G.N. 1027/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3451/2025Numero di raccolta generale 9514/2026Data pubblicazione 14/04/20261. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata,nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, haconfermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui avevaritenuto illegittimo il licenziamento comunicato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in data 18 settembre 2021 altermine della procedura di licenziamento collettivo ai sensi dellalegge 223/1991, applicando la tutela reintegratoria perviolazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, dellalegge citata.2. La Corte, in estrema sintesi, ha innanzitutto condiviso ilconvincimento del Tribunale, oltre che della medesima Corteterritoriale in precedente giudizio promosso ai sensi dell’art. 28della legge n. 300/70, circa l’esistenza di un vizio proceduraleconsistente «nell’avere la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. anticipato ladecisione di licenziare senza avere preventivamente attivatol’iter previsto dal disposto citato, come d’altra parte emerge giàdalla – documentata – successione temporale dellecomunicazioni aziendali, essendo il telegramma indirizzato ailavoratori stato inviato prima della pec diretta alle OO.SS».3. La Corte ha anche respinto il motivo di gravame della societàconcernente la contestata violazione dell’art. 5 della l. n.223/1991, così confermando il percorso motivazionale del primogiudice: «Il giudice a quo ha ritenuto che - a fronte di unaprocedura di esubero di 152 lavoratori licenziabili cheriguardava due stabilimenti con la stessa produzione di ruote inacciaio (quelle di [OSCURATO:PERSONA] destinate al settoreautomotive e quelle di Carpenedolo destinate al settoreagricolo) e dunque di lavoratori fungibili (circostanze pacifiche)- l’assegnazione di un punteggio di 5 punti quale criterio tecnico-Numero registro generale 3451/2025Numero sezionale 958/2026organizzativo al personale in forza a [OSCURATO:PERSONA] (riNsupmeerot tdoi r accolta generale 9514/2026Data pubblicazione 14/04/2026al punteggio di 1 punto al personale in forza a Carpenedolo)fosse in contraddizione, stante la mancata esplicazione diragioni che giustificavano detta scelta, con la decisioneaziendale di coinvolgere entrambe le sedi; e che ciò hacomportato - come dimostrato dalle tabelle neutralizzate,richieste al solo fine di valutare l’incidenza del criterio incontestazione sulla individuazione del personale da collocare inmobilità e dunque sul licenziamento de quo - un effettivopregiudizio per [OSCURATO:PERSONA], che, senza l’attribuzione dei 5punti, avrebbe mantenuto il proprio posto di lavoro». [OSCURATO:PERSONA] aggiunto poi che «il criterio in questione è rimastoincomprensibile anche in questa sede, poiché, pur seformalmente ancorato ad esigenze tecnico-organizzative, haportato di fatto alla “espulsione” dei dipendenti in forza aCeriano Laghetto, come è confermato dall’elenco del personalein esubero (su 152 unità eccedentarie, poi scese a 132, solo 12provengono dalla sede di Carpenedolo)».4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con due motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia: «Articolo 360 n. 3 c.p.c.,per aver la Corte d’Appello di Milano interpretato erroneamentela previsione normativa contenuta nell’articolo 4, comma 2°della legge 23 luglio 1991 n. 223, laddove è previsto che “leimprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1Numero registro generale 3451/2025Numero sezionale 958/2026sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritNtuom earol ldei r accolta generale 9514/2026Data pubblicazione 14/04/2026rappresentanze sindacali aziendali costituite a normadell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché allerispettive associazioni di categoria». Si lamenta che la Corteterritoriale avrebbe erroneamente ritenuto che lacomunicazione effettuata dalla società ai propri dipendenti indata 3 luglio 2021, relativa alla loro messa in ferie perl’intervenuta chiusura dello stabilimento di [OSCURATO:PERSONA],effettuata nella medesima data della comunicazione scritta diinizio della procedura di licenziamento collettivo inviata alleorganizzazioni sindacali, abbia violato la disposizione normativarichiamata.La censura è inammissibile.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata «male» applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoNumero registro generale 3451/2025Numero sezionale 958/2026per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto Naunmceoro rdai r accolta generale 9514/2026Data pubblicazione 14/04/2026oggetto di contestazione tra le parti.Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare l’errore didiritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’ascriveresignificato all’enunciato normativo di cui si lamenta laviolazione, nel concreto attinge la quaestio facti relativaall’interpretazione del complesso delle comunicazioni effettuatedalla società in data 3 luglio 2021 (in particolare il telegrammainviato ai lavoratori), sollecitando un sindacato estraneo alperimetro di controllo devoluto a questa Corte di legittimità.2. Il secondo motivo – come da sintesi formulata dalla stessaricorrente - denuncia: «Articolo 360 n. 3 c.p.c., per violazionedell’articolo 5, L. 223/1991, per aver la Corte d’Appello di Milanoritenuto che per l'individuazione dei lavoratori da licenziare ilcriterio dell’appartenenza dei singoli lavoratori allo stabilimentooggetto della chiusura, ovvero ad altro stabilimento, non possaintegrare il criterio delle esigenze tecniche produttive edorganizzative previsto dall’articolo 5, legge 223/1991».Il motivo non può trovare accoglimento.In alcun punto della sentenza impugnata si afferma che ilcriterio dell’appartenenza dei singoli lavoratori allo stabilimentooggetto di chiusura non potesse integrare il criterio delleesigenze tecniche produttive ed organizzative previstodall’articolo 5, legge n. 223/1991.Piuttosto i giudici del merito hanno concordemente ritenuto chel’attribuzione di 5 punti quale criterio tecnico-organizzativo alpersonale in forza a [OSCURATO:PERSONA] (rispetto al punteggio di1 punto al personale in forza a Carpenedolo) fossecontraddittorio rispetto alla decisione aziendale di coinvolgereentrambe le sedi, «stante la mancata esplicazione di ragioni cheNumero registro generale 3451/2025giustificavano detta scelta», tenuto altresì conto che si trattavaN umero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 9514/2026di lavoratori fungibili.Data pubblicazione 14/04/2026Si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile da questaCorte che ha statuito: «la valutazione nella fattispecie concretadella oggettività del criterio di scelta, […], e del margine didiscrezionalità lasciato al datore di lavoro che risultiincompatibile con le esigenze di trasparenza e verificabilità dellaprocedura spetta al giudice del merito» (Cass. n. 33623/2022;Cass. n. 17950/2023).3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con speseche seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, consi sono dichiarate antistatarie.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso forfettarionella misura del 15%, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 3451/2025Numero sezionale 958/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso a normNuam erdo edi lr accolta generale 9514/2026Data pubblicazione 14/04/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]