CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024
Cassazione n. 05621/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 6 novembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Trani in riferimento al reato di cui all'art.75 comma 2 d.lgs.n.159 del 2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi di mera ríproposizione di doglianze oggetto di adeguato e completo apprezzamento nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente ep)