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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 23072/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28799/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoARMELLINI ALBERTO -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1268/2022depositata in data 1 /06/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna delle parti da ultimo indicate, in euro 1.205 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7/08/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28799/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoARMELLINI ALBERTO -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1268/2022depositata in data 1 /06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna delle parti da ultimo indicate, in euro 1.205 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7/08/
Decreto Cassazione n. 23072/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris