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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03798/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; £:› uti-i-te-4Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO , che ha GG44414A.E.e-eh-ie8e49-d o c-14-aite "2:1 <-1444 c't •d'à C42 CCO.-- i Qi 412-1-4 t..)-0A1 <2-1-i-* 2 3 1 Cc' . . 1 . 4- '2,, , c.1420wZ' ì uir4 Li I 1,-A 14' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 29 novembre 2019, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione resa, con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Lucca il 31 gennaio 2017, con la quale Landir e Oltian CEPA erano stati condannati, per concorso nel tentato omicidio di Giorgian HOREICA, aggravato dai futili motivi, alla pena di quattro anni di reclusione Landir CEPA, applicata nei suoi confronti la riduzione ex art. 116 cod. pen., e alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione Oltian CEPA.

Sintetizzate le emergenze probatorie e la motivazione della sentenza di primo grado, la Corte di appello mostrava di condividere integralmente le valutazioni operate dal Giudice di Lucca, ribadendo che le immagini dei filmati provenienti dalle telecamere di videosorveglianza del Comune e da quelle installate presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, all'angolo tra via Cavour e via [OSCURATO:PERSONA] in Altopascio (LU), consentivano di ricostruire la vicenda di specie alla stregua di una violenta spedizione punitiva ordita da parte di sette cittadini albanesi in danno di tre cittadini rumeni; la documentazione filmata corroborava pienamente quanto riferito, in successive occasioni, alla Polizia giudiziaria da [OSCURATO:PERSONA] IONITA (padre) e Mirel IONITA (figlio), i quali avevano accompagnato il congiunto Giorgian HOREICA sul luogo dei fatti, dove quest'ultimo si era dato appuntamento con Oltian CEPA onde chiarire le ragioni per le quali lo IONITA padre avesse escluso il CEPA da una chat denominata "Gente nuova".

La consulenza medico-legale espletata su incarico del P.M. evidenziava natura e gravità delle lesioni subite dalla persona offesa.

In particolare: a) le lesioni nasali risultavano compatibili con un'azione traumatica violenta di un corpo contundente; b) le lesioni alla testa risultavano compatibili con l'azione violenta di un corpo dotato di estremità appuntita che aveva attinto la regione frontale sinistra della vittima e che era penetrato nel contesto del parenchima cerebrale.

Precisava il consulente che il mezzo utilizzato per provocare tale ultima ferita presentava caratteristiche tali da consentire la penetrazione profonda nella regione cranica, tanto da lacerare le strutture encefaliche sottostanti.

La Corte distrettuale confutava tutti i motivi di gravame, affermando, in sintonia con il primo Giudice, che non era configurabile nella vicenda occorsa il reato di rissa, in considerazione della palese preponderanza del numero degli aggressori rispetto a quello degli aggrediti e della circostanza che i primi fossero certamente armati.

I Giudici dell'appello, poi, spiegavano perché le dichiarazioni degli imputati dovessero considerarsi, alla luce delle convergenti evidenze processuali, affatto inverosimili, e illustravano il contributo causale fornito dai fratelli CEPA nell'aggressione, quanto meno sotto il profilo del rafforzamento dell'intento delittuoso altrui.2.

Landir CEPA, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo, deduce l'inosservanza dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., previsto a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona che, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato.

Rileva la difesa del ricorrente che dal tenore di una conversazione intercorsa sulla chat "whatsapp" tra Oltian CEPA e Vlad IONITA emergeva che costoro avessero preso accordi per incontrarsi in Altopascio il 7 febbraio 2016, accompagnati da altre persone.

Orbene, il fatto di presentarsi ad un incontro volto ad un chiarimento a seguito di una lite, unitamente ad altre persone, comportava l'intrinseca accettazione del rischio della partecipazione ad una rissa, così come, del resto era stato qualificato il fatto nella comunicazione di notizia di reato trasmessa, al riguardo, dai Carabinieri della Stazione di Altopascio.

Atteso che, nel corso della rissa avvenuta il 7 febbraio 2016, Landir CEPA era stato ferito ad una gamba, le persone indicate come aggressori ai suoi danni avrebbero dovuto essere sentite quali persone sottoposte a indagini, a prescindere dalle successive determinazioni dell'Autorità giudiziaria.

Pertanto, le sommarie informazioni assunte dai signori IONITA in assenza delle garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen. dovevano reputarsi inutilizzabili.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia motivazione illogica e contraddittoria, anche per travisamento della prova relativa all'attribuzione dell'arma all'imputato.

La sentenza si rivelava contraddittoria in quanto, pur avendo confermato l'assoluzione dell'imputato (e del fratello Oltian) in relazione al reato di cui all'art. 4

I. 110/75 (aver portato, senza giustificato motivo, in luogo pubblico corpi contundenti ed oggetti da punta e da taglio atti a offendere), aveva attribuito al ricorrente la detenzione del cacciavite usato per ferire Giorgian HOREICA.

3. [OSCURATO:PERSONA] CEPA, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3.1. Con il primo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del tentato omicidio nel meno grave delitto di lesioni volontarie.

Il ragionamento seguito dalla Corte d'appello nel qualificare la condotta degli imputati nel contesto di un'aggressione preordinata era partito dal presupposto indimostrato, in base al quale gli albanesi sapessero ex ante che Vlad IONITA si sarebbe presentato da solo all'appuntamento con il ricorrente o, comunque, seppure con altri, in numero certamente inferiore a quello degli albanesi.

Inoltre, troppo sbrigativamente i giudici di merito avevano sminuito la circostanza del ferimento di Landir CEPA, affermando, senza spiegare perché, che, verosimilmente, la coltellata alla gamba subìta dal predetto era stata opera di un appartenente al suo stesso gruppo, oppure opera di qualcuno dei tre rumeni che tentò di difendersi durante la colluttazione.3.2.

Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi.

I giudici dei due gradi di merito avevano concordemente ritenuto che il motivo della condotta delittuosa ascritta al ricorrente fosse da ricondurre al pestaggio subìto il giorno precedente dal CEPA ad opera dei due IONITA e non alla esclusione del primo da una chat di whatsapp.

L'aggravante dei futili motivi, pertanto, non doveva entrare, perché insussistente, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (in assenza di richiesta di trattazione orale del procedimento), ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono.

2. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di Landir CEPA, deve ritenersi manifestamente infondato in diritto il primo motivo, con cui viene dedotta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dalle persone offese (come elemento di prova decisivo per la condanna), in quanto Indagabili' per rissa al momento della loro escussione.

La decisione adottata al riguardo dalla Corte di merito si rivela pienamente conforme agli insegnamenti di questa Corte di legittimità, tenuto conto: a) che risulta denunciata dalle persone offese (denuncia di [OSCURATO:PERSONA] IONITA e s.i.t. di Mirel IONITA in data 7 febbraio 2016; s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] IONITA in data 9 febbraio 2016; ulteriori s.i.t. dei due IONITA in data 29 febbraio e 10 marzo 2016) un'aggressione unilaterale da parte di un gruppo numericamente soverchiante (7 a 3) di albanesi ed in tali termini è stata ricostruita la vicenda (anche) in giudizio; b) che, come noto, non rileva, nel nostro sistema processuale, la 'qualificazione' dei fatti effettuata dalla Polizia giudiziaria nella informativa di reato o in qualsiasi altro atto, spettando tale compito al Pubblico Ministero; c) che, secondo la prevalente giurisprudenza cui il Collegio aderisce, le dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria da persona non sottoposta a indagini, eventualmente aventi carattere 'autoindiziante' (ma nel caso che ci occupa, per quanto detto sopra, neppure lo erano), non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 18/6/2021, Costantino, Rv. 281807; Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640; Sez. 2, n. 30965 del 14/7/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 267571; v. anche Sez. 2, n. 23594 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Trapani, Rv. 279804, in cui si precisa che, quando ancora non sussistano elementi per ritenere la persona offesa indagabile, la qualità di teste-persona offesa dal reato per cui si indaga prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso).2.1.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, che deduce una pretesa contraddittorietà della condanna con l'assoluzione dell'imputato dal reato di porto abusivo di strumenti atti a offendere.

È sufficiente osservare, sul punto, che la responsabilità concorsuale dei fratelli CEPA è stata affermata a prescindere da chi avesse, nell'occorso, detenuto o portato materialmente l'arma usata per offendere.

3. Va dichiarato inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di Oltian CEPA.

3.1. Occorre ricordare che, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 1, n. 28794 del 15/2/2019, Peveri, Rv. 276820; Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013, Ambrosanio e altri, Rv. 255260; Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525).

È stato precisato che, nel caso in cui le aggressioni siano multiple e contestuali, nel tempo e nello spazio, ai danni di più vittime, configurandosi in concreto un "fatto collettivo unitario", il contributo rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., può consistere sia nell'agevolazione dell'aggressione contro la vittima, in ragione della superiorità numerica e della concomitante condotta dei concorrenti di neutralizzazione delle difese altrui (concorso materiale), che nel rafforzamento del proposito criminoso dell'esecutore o degli esecutori (concorso morale), che si senta/sentano spalleggiato/spalleggiati ed incoraggiato/incoraggiati dalla concomitante azione degli altri (Sez. 5, n. 4715 del 15/10/2019, dep. 2020, Corsi, Rv. 278202).

3.1.1. La Corte di appello, in piena sintonia col primo Giudice, si è conformata ai principi appena enunciati, mettendo in luce come l'azione violenta posta in essere dal gruppo di albanesi, includente i fratelli CEPA, sia stata unitaria, collettiva, non soltanto perché contemporanea e concomitante, ma anche perché i singoli autori non si sono limitati ad aggredire un'unica persona, quella che poi ha avuto la peggio (Giorgian HOREICA), ma hanno indirizzato la propria azione offensiva anche nei confronti dei due congiunti che l'accompagnavano (i due IONITA padre e figlio), divenuti oggetto, come l'altro, di una incontrollata manifestazione di brutalità e sopraffazione.

Del tutto correttamente, in applicazione coerente dei principi sul concorso di persone, la Corte territoriale ha ravvisato, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, un contributo causale di Oltian CEPA, sia sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso, sia sotto il profilo dell'agevolazione dell'esecuzione, all'azione violenta posta in essere dagli altri aggressori, incluso quello, non identificato, che sferrò il colpo più violento e dannoso sulla fronte della vittima, con un cacciavite o altro oggetto: il ricorrente, infatti, subito dopo che il correo non identificato attinse alla fronte l'HOREICA, in evidente adesione all'azione perpetrata e ancora in dinamico sviluppo, colpì la persona offesa con un calcio al volto quando il giovane rumeno era già a terra per il colpo precedente.

Per come è stata ricostruita in fatto la vicenda grazie agli apporti dichiarativi e di natura tecnica di cui si è già detto, del tutto ineccepibile si appalesa, pertanto, la valutazione conclusiva cui è pervenuta la Corte fiorentina nel descrivere l'aggressione de qua come una "azione di gruppo", in cui ciascuno dei concorrenti ha svolto un ruolo preciso ed ha contribuito all'esito finale di neutralizzare i tre avversari.

3.1.2. Altrettanto ineccepibile si rivela la qualificazione giuridica del fatto nell'alveo del tentato omicidio e non della diversa e meno grave fattispecie di lesioni volontarie, come richiesto dalla difesa.

All'uopo i Giudici di merito hanno concordemente e puntualmente valorizzato, come convergenti indicatori dell'animus necandi: a) il carattere preordinato dell'aggressione; b) il numero soverchiante degli aggressori sugli aggrediti; c) la disponibilità di armi da parte del gruppo degli aggressori; d) il carattere micidiale degli strumenti a punta atti a offendere utilizzati nell'occorso; e) la zona corporea attinta (la testa), sede di organi vitali; f) la gravità delle lesioni procurate (la punta dell'arma è penetrata nel parenchima cerebrale; la vittima ha perduto per molti giorni l'autonoma capacità di sopravvivenza, tanto da essere tracheotomizzata e ventilata meccanicamente e da restare a lungo in prognosi riservata, con concreto pericolo di vita).

A fronte della lineare sequenza argomentativa sviluppata dalla Corte d'appello, immune da vizi logici e giuridici, il ricorso, nel suo primo motivo, si è limitato ad opporre doglianze già adeguatamente confutate dai Giudici del gravame (Sez. 2, n. 42046 del 17/2/2019, Boutartour, Rv. 277710) e tese ad una inammissibile 'controlettura' delle emergenze probatorie (tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

3.2. Il secondo motivo, attinente alla circostanza aggravante dei futili motivi, è parimenti inammissibile, in quanto dedotto per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 3, n. 16610 del 24/1/2017, Costa e altro, Rv. 269632).

4. In conclusione, entrambi i ricorsi, per le ragioni illustrate, vanno dichiarati inammissibili, dal che discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; £:› uti-i-te-4Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO , che ha GG44414A.E.e-eh-ie8e49-d o c-14-aite "2:1 <-1444 c't •d'à C42 CCO.-- i Qi 412-1-4 t..)-0A1 <2-1-i-* 2 3 1 Cc' . . 1 . 4- '2,, , c.1420wZ' ì uir4 Li I 1,-A 14' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 29 novembre 2019, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione resa, con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Lucca il 31 gennaio 2017, con la quale Landir e Oltian CEPA erano stati condannati, per concorso nel tentato omicidio di Giorgian HOREICA, aggravato dai futili motivi, alla pena di quattro anni di reclusione Landir CEPA, applicata nei suoi confronti la riduzione ex art. 116 cod. pen., e alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione Oltian CEPA. Sintetizzate le emergenze probatorie e la motivazione della sentenza di primo grado, la Corte di appello mostrava di condividere integralmente le valutazioni operate dal Giudice di Lucca, ribadendo che le immagini dei filmati provenienti dalle telecamere di videosorveglianza del Comune e da quelle installate presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, all'angolo tra via Cavour e via [OSCURATO:PERSONA] in Altopascio (LU), consentivano di ricostruire la vicenda di specie alla stregua di una violenta spedizione punitiva ordita da parte di sette cittadini albanesi in danno di tre cittadini rumeni; la documentazione filmata corroborava pienamente quanto riferito, in successive occasioni, alla Polizia giudiziaria da [OSCURATO:PERSONA] IONITA (padre) e Mirel IONITA (figlio), i quali avevano accompagnato il congiunto Giorgian HOREICA sul luogo dei fatti, dove quest'ultimo si era dato appuntamento con Oltian CEPA onde chiarire le ragioni per le quali lo IONITA padre avesse escluso il CEPA da una chat denominata "Gente nuova". La consulenza medico-legale espletata su incarico del P.M. evidenziava natura e gravità delle lesioni subite dalla persona offesa. In particolare: a) le lesioni nasali risultavano compatibili con un'azione traumatica violenta di un corpo contundente; b) le lesioni alla testa risultavano compatibili con l'azione violenta di un corpo dotato di estremità appuntita che aveva attinto la regione frontale sinistra della vittima e che era penetrato nel contesto del parenchima cerebrale. Precisava il consulente che il mezzo utilizzato per provocare tale ultima ferita presentava caratteristiche tali da consentire la penetrazione profonda nella regione cranica, tanto da lacerare le strutture encefaliche sottostanti. La Corte distrettuale confutava tutti i motivi di gravame, affermando, in sintonia con il primo Giudice, che non era configurabile nella vicenda occorsa il reato di rissa, in considerazione della palese preponderanza del numero degli aggressori rispetto a quello degli aggrediti e della circostanza che i primi fossero certamente armati. I Giudici dell'appello, poi, spiegavano perché le dichiarazioni degli imputati dovessero considerarsi, alla luce delle convergenti evidenze processuali, affatto inverosimili, e illustravano il contributo causale fornito dai fratelli CEPA nell'aggressione, quanto meno sotto il profilo del rafforzamento dell'intento delittuoso altrui.2. Landir CEPA, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo, deduce l'inosservanza dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., previsto a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona che, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato. Rileva la difesa del ricorrente che dal tenore di una conversazione intercorsa sulla chat "whatsapp" tra Oltian CEPA e Vlad IONITA emergeva che costoro avessero preso accordi per incontrarsi in Altopascio il 7 febbraio 2016, accompagnati da altre persone. Orbene, il fatto di presentarsi ad un incontro volto ad un chiarimento a seguito di una lite, unitamente ad altre persone, comportava l'intrinseca accettazione del rischio della partecipazione ad una rissa, così come, del resto era stato qualificato il fatto nella comunicazione di notizia di reato trasmessa, al riguardo, dai Carabinieri della Stazione di Altopascio. Atteso che, nel corso della rissa avvenuta il 7 febbraio 2016, Landir CEPA era stato ferito ad una gamba, le persone indicate come aggressori ai suoi danni avrebbero dovuto essere sentite quali persone sottoposte a indagini, a prescindere dalle successive determinazioni dell'Autorità giudiziaria. Pertanto, le sommarie informazioni assunte dai signori IONITA in assenza delle garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen. dovevano reputarsi inutilizzabili. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia motivazione illogica e contraddittoria, anche per travisamento della prova relativa all'attribuzione dell'arma all'imputato. La sentenza si rivelava contraddittoria in quanto, pur avendo confermato l'assoluzione dell'imputato (e del fratello Oltian) in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 110/75 (aver portato, senza giustificato motivo, in luogo pubblico corpi contundenti ed oggetti da punta e da taglio atti a offendere), aveva attribuito al ricorrente la detenzione del cacciavite usato per ferire Giorgian HOREICA. 3. [OSCURATO:PERSONA] CEPA, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.1. Con il primo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del tentato omicidio nel meno grave delitto di lesioni volontarie. Il ragionamento seguito dalla Corte d'appello nel qualificare la condotta degli imputati nel contesto di un'aggressione preordinata era partito dal presupposto indimostrato, in base al quale gli albanesi sapessero ex ante che Vlad IONITA si sarebbe presentato da solo all'appuntamento con il ricorrente o, comunque, seppure con altri, in numero certamente inferiore a quello degli albanesi. Inoltre, troppo sbrigativamente i giudici di merito avevano sminuito la circostanza del ferimento di Landir CEPA, affermando, senza spiegare perché, che, verosimilmente, la coltellata alla gamba subìta dal predetto era stata opera di un appartenente al suo stesso gruppo, oppure opera di qualcuno dei tre rumeni che tentò di difendersi durante la colluttazione.3.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi. I giudici dei due gradi di merito avevano concordemente ritenuto che il motivo della condotta delittuosa ascritta al ricorrente fosse da ricondurre al pestaggio subìto il giorno precedente dal CEPA ad opera dei due IONITA e non alla esclusione del primo da una chat di whatsapp. L'aggravante dei futili motivi, pertanto, non doveva entrare, perché insussistente, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (in assenza di richiesta di trattazione orale del procedimento), ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono. 2. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di Landir CEPA, deve ritenersi manifestamente infondato in diritto il primo motivo, con cui viene dedotta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dalle persone offese (come elemento di prova decisivo per la condanna), in quanto Indagabili' per rissa al momento della loro escussione. La decisione adottata al riguardo dalla Corte di merito si rivela pienamente conforme agli insegnamenti di questa Corte di legittimità, tenuto conto: a) che risulta denunciata dalle persone offese (denuncia di [OSCURATO:PERSONA] IONITA e s.i.t. di Mirel IONITA in data 7 febbraio 2016; s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] IONITA in data 9 febbraio 2016; ulteriori s.i.t. dei due IONITA in data 29 febbraio e 10 marzo 2016) un'aggressione unilaterale da parte di un gruppo numericamente soverchiante (7 a 3) di albanesi ed in tali termini è stata ricostruita la vicenda (anche) in giudizio; b) che, come noto, non rileva, nel nostro sistema processuale, la 'qualificazione' dei fatti effettuata dalla Polizia giudiziaria nella informativa di reato o in qualsiasi altro atto, spettando tale compito al Pubblico Ministero; c) che, secondo la prevalente giurisprudenza cui il Collegio aderisce, le dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria da persona non sottoposta a indagini, eventualmente aventi carattere 'autoindiziante' (ma nel caso che ci occupa, per quanto detto sopra, neppure lo erano), non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 18/6/2021, Costantino, Rv. 281807; Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640; Sez. 2, n. 30965 del 14/7/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 267571; v. anche Sez. 2, n. 23594 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Trapani, Rv. 279804, in cui si precisa che, quando ancora non sussistano elementi per ritenere la persona offesa indagabile, la qualità di teste-persona offesa dal reato per cui si indaga prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso).2.1. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, che deduce una pretesa contraddittorietà della condanna con l'assoluzione dell'imputato dal reato di porto abusivo di strumenti atti a offendere. È sufficiente osservare, sul punto, che la responsabilità concorsuale dei fratelli CEPA è stata affermata a prescindere da chi avesse, nell'occorso, detenuto o portato materialmente l'arma usata per offendere. 3. Va dichiarato inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di Oltian CEPA. 3.1. Occorre ricordare che, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 1, n. 28794 del 15/2/2019, Peveri, Rv. 276820; Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013, Ambrosanio e altri, Rv. 255260; Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525). È stato precisato che, nel caso in cui le aggressioni siano multiple e contestuali, nel tempo e nello spazio, ai danni di più vittime, configurandosi in concreto un "fatto collettivo unitario", il contributo rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., può consistere sia nell'agevolazione dell'aggressione contro la vittima, in ragione della superiorità numerica e della concomitante condotta dei concorrenti di neutralizzazione delle difese altrui (concorso materiale), che nel rafforzamento del proposito criminoso dell'esecutore o degli esecutori (concorso morale), che si senta/sentano spalleggiato/spalleggiati ed incoraggiato/incoraggiati dalla concomitante azione degli altri (Sez. 5, n. 4715 del 15/10/2019, dep. 2020, Corsi, Rv. 278202). 3.1.1. La Corte di appello, in piena sintonia col primo Giudice, si è conformata ai principi appena enunciati, mettendo in luce come l'azione violenta posta in essere dal gruppo di albanesi, includente i fratelli CEPA, sia stata unitaria, collettiva, non soltanto perché contemporanea e concomitante, ma anche perché i singoli autori non si sono limitati ad aggredire un'unica persona, quella che poi ha avuto la peggio (Giorgian HOREICA), ma hanno indirizzato la propria azione offensiva anche nei confronti dei due congiunti che l'accompagnavano (i due IONITA padre e figlio), divenuti oggetto, come l'altro, di una incontrollata manifestazione di brutalità e sopraffazione. Del tutto correttamente, in applicazione coerente dei principi sul concorso di persone, la Corte territoriale ha ravvisato, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, un contributo causale di Oltian CEPA, sia sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso, sia sotto il profilo dell'agevolazione dell'esecuzione, all'azione violenta posta in essere dagli altri aggressori, incluso quello, non identificato, che sferrò il colpo più violento e dannoso sulla fronte della vittima, con un cacciavite o altro oggetto: il ricorrente, infatti, subito dopo che il correo non identificato attinse alla fronte l'HOREICA, in evidente adesione all'azione perpetrata e ancora in dinamico sviluppo, colpì la persona offesa con un calcio al volto quando il giovane rumeno era già a terra per il colpo precedente. Per come è stata ricostruita in fatto la vicenda grazie agli apporti dichiarativi e di natura tecnica di cui si è già detto, del tutto ineccepibile si appalesa, pertanto, la valutazione conclusiva cui è pervenuta la Corte fiorentina nel descrivere l'aggressione de qua come una "azione di gruppo", in cui ciascuno dei concorrenti ha svolto un ruolo preciso ed ha contribuito all'esito finale di neutralizzare i tre avversari. 3.1.2. Altrettanto ineccepibile si rivela la qualificazione giuridica del fatto nell'alveo del tentato omicidio e non della diversa e meno grave fattispecie di lesioni volontarie, come richiesto dalla difesa. All'uopo i Giudici di merito hanno concordemente e puntualmente valorizzato, come convergenti indicatori dell'animus necandi: a) il carattere preordinato dell'aggressione; b) il numero soverchiante degli aggressori sugli aggrediti; c) la disponibilità di armi da parte del gruppo degli aggressori; d) il carattere micidiale degli strumenti a punta atti a offendere utilizzati nell'occorso; e) la zona corporea attinta (la testa), sede di organi vitali; f) la gravità delle lesioni procurate (la punta dell'arma è penetrata nel parenchima cerebrale; la vittima ha perduto per molti giorni l'autonoma capacità di sopravvivenza, tanto da essere tracheotomizzata e ventilata meccanicamente e da restare a lungo in prognosi riservata, con concreto pericolo di vita). A fronte della lineare sequenza argomentativa sviluppata dalla Corte d'appello, immune da vizi logici e giuridici, il ricorso, nel suo primo motivo, si è limitato ad opporre doglianze già adeguatamente confutate dai Giudici del gravame (Sez. 2, n. 42046 del 17/2/2019, Boutartour, Rv. 277710) e tese ad una inammissibile 'controlettura' delle emergenze probatorie (tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 3.2. Il secondo motivo, attinente alla circostanza aggravante dei futili motivi, è parimenti inammissibile, in quanto dedotto per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 3, n. 16610 del 24/1/2017, Costa e altro, Rv. 269632). 4. In conclusione, entrambi i ricorsi, per le ragioni illustrate, vanno dichiarati inammissibili, dal che discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce
Sentenza Cassazione n. 03798/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris