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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 12328/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al vizio di motivazione e di violazione di legge è inammissibile, siccome rivalutativo del merito in punto di erronea consapevolezza circa la sussistenza, in capo al ricorrente, della sua sottoposizione a misura cautelare, integrante in ogni caso, ove sussistente, un _tibt error iuris, non scusabile come evidenziato in sentenza; p ch—d-59 congruamente pure si evidenzia la chiara finalizzazione della falsa dichiarazione.

Quanto alla recidiva diversamente da quanto sostenuto emerge una motivazione che illustra un r sistema di vita criminale improntata alla ricerca illecita di guadagni giustificativo della stessa.

Rivalutativa è anche la censura in punto di trattamento sanzionatorio , per vero non puntualmente censurato in sede di gravame alla luce del relativo riepilogo, a fronte, piuttosto, di censure in tema di recidiva e attenuanti generiche, peraltro concesse, seppur non in senso prevalente, stante la recidiva come contestata, e comunque supportato da adeguata motivazione emergente dalla complessiva argomentazione sviluppata dai giudici, valorizzante profili oggettivi e soggettivi.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delleimmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il C sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al vizio di motivazione e di violazione di legge è inammissibile, siccome rivalutativo del merito in punto di erronea consapevolezza circa la sussistenza, in capo al ricorrente, della sua sottoposizione a misura cautelare, integrante in ogni caso, ove sussistente, un _tibt error iuris, non scusabile come evidenziato in sentenza; p ch—d-59 congruamente pure si evidenzia la chiara finalizzazione della falsa dichiarazione. Quanto alla recidiva diversamente da quanto sostenuto emerge una motivazione che illustra un r sistema di vita criminale improntata alla ricerca illecita di guadagni giustificativo della stessa. Rivalutativa è anche la censura in punto di trattamento sanzionatorio , per vero non puntualmente censurato in sede di gravame alla luce del relativo riepilogo, a fronte, piuttosto, di censure in tema di recidiva e attenuanti generiche, peraltro concesse, seppur non in senso prevalente, stante la recidiva come contestata, e comunque supportato da adeguata motivazione emergente dalla complessiva argomentazione sviluppata dai giudici, valorizzante profili oggettivi e soggettivi. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delleimmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il C sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12328/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris