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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13407/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ricorsi sono stati proposti, quanto al primo motivo, inerente il Natale, in termini di mera rivalutazione di fatto, e di contestazione del contenuto di intercettazioni, inammissibili in questa sede; laddove per le intercettazioni è possibile sindacare il contenuto in sede di legittimità solo ove si deduca un palese vizio motivazionale.

Insussistente nel caso concreto, a fronte di lineari valutazioni e illustrazioni dei contenuti captati e delle puntuali confutazioni degli argomenti difensivi ( quanto al diverso termine di "palette" che sarebbe comparso nelle conversazioni) cui non si fornisce altra risposta che il ribadire la personale rilettura di dialoghi.

Né sussiste alcun principio, a fronte di ben chiare conversazioni adeguatamente valutate dai giudici, di necessario rinvenimento di riscontri esterni alle stesse.

Il secondo motivo, incentrato sulla valorizzazione della non emersione del dato ponderale appare generico atteso che evita ogni confronto con le argomentazioni dei due giudici volte a valorizzare sia i profili denotanti, Alla luce delle stesse intercettazioni, un traffico non marginale di stupefacenti sia le modalità delle condotte riferibili a una impostazione di tipo sistematico nella attività illecita.

Del tutto generica è l'invocazione di una pena più mite, analogamente al motivo in tema di recidiva, rispetto al quale emerge una ben spiegata ragione della ritenuta sussistenza.

Quanto al Bechir, devono formularsi analoghe considerazioni a fronte di una "doppia conforme" che spiega la assenza di ipotesi di lieve entità per la sussistenza di condotte sistematiche inerenti il traffico di stupefacenti per quantitativi non irrisori, e si connota per una adeguata motivazione su tutti i profili attinenti il trattamento sanzionatorio.

Pertanto, i ricorsi devono deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ricorsi sono stati proposti, quanto al primo motivo, inerente il Natale, in termini di mera rivalutazione di fatto, e di contestazione del contenuto di intercettazioni, inammissibili in questa sede; laddove per le intercettazioni è possibile sindacare il contenuto in sede di legittimità solo ove si deduca un palese vizio motivazionale. Insussistente nel caso concreto, a fronte di lineari valutazioni e illustrazioni dei contenuti captati e delle puntuali confutazioni degli argomenti difensivi ( quanto al diverso termine di "palette" che sarebbe comparso nelle conversazioni) cui non si fornisce altra risposta che il ribadire la personale rilettura di dialoghi. Né sussiste alcun principio, a fronte di ben chiare conversazioni adeguatamente valutate dai giudici, di necessario rinvenimento di riscontri esterni alle stesse. Il secondo motivo, incentrato sulla valorizzazione della non emersione del dato ponderale appare generico atteso che evita ogni confronto con le argomentazioni dei due giudici volte a valorizzare sia i profili denotanti, Alla luce delle stesse intercettazioni, un traffico non marginale di stupefacenti sia le modalità delle condotte riferibili a una impostazione di tipo sistematico nella attività illecita. Del tutto generica è l'invocazione di una pena più mite, analogamente al motivo in tema di recidiva, rispetto al quale emerge una ben spiegata ragione della ritenuta sussistenza. Quanto al Bechir, devono formularsi analoghe considerazioni a fronte di una "doppia conforme" che spiega la assenza di ipotesi di lieve entità per la sussistenza di condotte sistematiche inerenti il traffico di stupefacenti per quantitativi non irrisori, e si connota per una adeguata motivazione su tutti i profili attinenti il trattamento sanzionatorio. Pertanto, i ricorsi devono deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 13407/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris