CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 41892/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l’istanza di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 47-ter comma 1-bis Ord. pen., osservando che difettava il presupposto della idoneità della misura ad evitare il pericolo della commissione di altri reati, stante l’inaffidabilità dell’istante. Fondava la prognosi negativa sul fatto che il ricorrente, ammesso in precedenza all’affidamento in prova, aveva commesso plurimi reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per i quali oggi è in espiazione della pena e che, ancor prima, era stato già condannato per reati della stessa specie commessi nel 2005, 2006, 2009 e 2017, in tal modo dimostrando un perdurante coinvolgimento nel traffico di stupefacenti. Osservava che, la pur corretta condotta carceraria evincibile dalla relazione di sintesi dell’osservazione trattamentale, fosse da ritenere subvalente rispetto al percorso criminale del condannato, ritenendo che questi non abbia raggiunto un grado di affidabilità tale da consentire la sperimentazione in ambiente extramurario , non potendosi dire ad oggi intervenuti elementi o circostanze tali da far ritenere superata la propensione al crimine e che consentano di formulare un giudizio di rinnovata affidabilità. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrente, tramite il proprio difensore, formulando un unico composito motivo di ricorso che, di seguito, si riporta nei limiti strettamente indispensabili alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta che siano stati disattesi i principi espressi da questa Corte, la quale ha sottolineato che ai fini dell’accoglimento della richiesta di detenzione domiciliare non possono assumere decisivo rilievo, in senso negativo, gli elementi relativi alla gravità del reato e ai precedenti penali né può richiedersi, in senso positivo, una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione emerga che il processo di revisione critica sia almeno avviato. Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza ha disatteso il parere favorevole degli operatori, affermando in modo apodittico la persistente inaffidabilità del ricorrente. Ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che il Tribunale si è confrontato con gli argomenti difensivi, pervenendo, comunque, ad esprimere un giudizio prognostico negativo rispetto al pericolo concreto di recidiva, agganciato ad un dato fattuale specifico e recente ed, invero, nemmeno disconosciuto dalla stessa difesa, così ragionevolmente evidenziando la necessità di prosecuzione del trattamento rieducativo all’interno dell’istituto di pena, in attesa di una futura maggior presa di coscienza e del conseguimento di una prova più rassicurante del suo distacco dall’ ambiente criminale di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto. 2. La misura alternativa della detenzione domiciliare c.d. generica disciplinata dall’art. 47-ter comma 1-bis Ord. Pen. può essere accordata in presenza delle seguenti condizioni: entità di pena residua da espiare; assenza delle condizioni per l’affidamento in prova al servizio sociale; idoneità della misura ad evitare che il condannato commetta ulteriori reati. Con riferimento a tale ultima condizione, si evidenzia che si tratta di valutazione di tipo prognostico. Questa Corte ha osservato che, in assenza di indicazioni legislative circa le condizioni per la concessione della detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza può trarre elementi di valutazione dall’efficacia delle prescrizioni imposte, dalle caratteristiche di personalità del soggetto, dai progressi fatti registrare nel corso del trattamento intramurario, dagli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero (Sez. 1, Sentenza n. 56703 del 05/06/2018 Cc, Rv. 274657 – 01). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la prognosi negativa desunta dalla pervicacia dimostrata dal condannato nel commettere reati in materia di stupefacenti, desumibile dalla protrazione di tale condotta per molti anni (le condanne per tali reati riguardano fatti commessi tra il 2005 e il 2021) ed anche nel periodo in cui egli si trovava sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, non possa essere superata dalle valutazioni positive espresse nella relazioni di sintesi ed attinenti al corretto comportamento intramurario, alla frequentazione delle attività trattamentali disponibili, all’impegno nel lavoro a turnazione, nonché dal riferito pentimento e allo stato ansioso connesso alla detenzione nonché alle risorse esterne possedute (casa di proprietà idonea ai controlli). La valutazione è rispettosa dei principi espressi da questa Corte in quanto fonda la decisione sulla personalità del soggetto, desunta dai precedenti penali, dalla condotta tenuta in situazione di libertà, allorquando, già beneficiato della misura alternativa, commetteva ulteriori reati, ritenendo che la revisione critica del percorso criminale avviata in istituto non sia tale da superare la notevole perseveranza nell’attività delittuosa . Si tratta di motivazione congrua rispetto ai parametri fissati dal legislatore e delineati da questa Corte rispetto alla quale, quindi, non può ritenersi sussistere una violazione di legge. 4. Quanto alla censura relativa al vizio di motivazione, si osserva che il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Nel caso in esame, come già evidenziato, il Tribunale di sorveglianza ha tratto il proprio convincimento dagli elementi indicati dalla giurisprudenza come rilevanti ai fini della valutazione prognostica e con motivazione, quindi, congrua rispetto all’analisi richiesta. D’altro canto, non si evidenziano manifeste illogicità né contraddittorietà rispetto ai dati di analisi riportati e non pare ravvisabile una carenza motivazionale laddove l’ordinanza chiarisce che il comportamento intramurario, pur positivo, non è tale da superare la prognosi negativa derivante dalla protratta pervicacia criminale dimostrata, in assenza di altri e più significativi elementi. 5.Conclusivamente, quindi, l’ordinanza non merita le censure mosse, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese processual