CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28499-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 1672/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si dolgono perché la Corte d’appello Palerm o , in una causa di scioglimento di comunioneereditaria, avrebbe omesso di pronunciare sulla istanza di una dei condividenti (coniuge del de cuius e coerede di lui insieme ai tre figli) sulla istanza di attribuzione di tre dei beni comuni, compresi nell’asse per la quota di un mezzo, essendo l’altra quota già di proprietà della richiedente per titolo indipendente dalla successione. Si sostiene che, essendo i tre immobili non divisibili in natura ed essendo il coniuge il maggiore quotista (66%), c’erano tutti i presupposti di applicabilità dell’art. 720 c.c. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il ricorso è inammissibile. Nello scioglimento di comunione l’istanza di attribuzione di bene indivisibile, poiché attiene alle modalità della divisione (Cass. n. 3497/2019; n. 14521/2012), non configura una vera e propria domanda (Cass. n. 14008/2008; n. 24174/2021), sulla quale possa concepirsi il vizio di omissione di pronuncia(Cass. n. 28308/2018; n. 18797/2018). C i potrà essere al più violazione delle regole divisorie, nel caso in cui, una volta riscontrato il presupposto della incomoda divisibilità e in presenza della richiesta di attribuzione dell’intero di almeno di uno dei compartecipi, il giudice abbia ingiustamente rifiutato l’attribuzione a colui il quale ne aveva fatto richiesta (Cass.n. 14756/2016; n. 5679/2004). Le norme concernenti le ipotesi di indivisibilità assumono - rispetto alla normale divisibilità dei beni - carattere di eccezioni limitative, la sussistenza delle situazioni da esse previste deve essere accertata rigorosamente, dovendosi assicurare, finché possibile, la salvaguardia del diritto del singolo compartecipe ad ottenere lo scioglimento della comunione e l'assegnazione in natura della parte di sua spettanza (Cass. n. 2309/1981; cfr. n. 7083/1995; n. 12406/2007; n. 14577/2012). Nel ricorso è dato per scontato la ricorrenza dell’essenziale presupposto dell’indivisibilità; tuttavia, l’assunto è in contrasto con il contenuto della sentenza, la quale ha operato divisione ai sensi degli artt. 718 e 727 c.c., tramite ripartizione dei beni comuni - costituiti da quota indivise dei cespiti di cui il coniuge (attuale ricorrente insieme a due dei figli) era in comproprietà con il de cuius - fra tutti i compartecipi, nessuno escluso. Nella comunione ereditaria, in quanto ha per oggetto una massa di beni individuati per universitatem, il diritto di ciascun coerede alla quota in natura, sancito dall’art. 718 c.c., non significa diritto a una porzione di ciascun bene bensì, come chiarisce il primo comma dell’art. 727, diritto a una porzione formata per, quanto possibile in modo da riprodurre la composizione qualitativa della massa. La divisione non avviene, per regola, dividendo i singoli beni della massa, ma distribuendoli nelle varie porzioni, secondo un criterio di proporzione non solo quantitativa, ma anche qualitativa (Cass. n. 17862/2020; n. 8286/2019; n. 15105/2000). Trattandosi di immobili è frequente il caso che non si possa distribuirli nei vari lotti secondo il criterio indicato, o perché non si trovano in numero sufficiente a tale scopo o perché qualitativamente diversi o di valore troppo disuguale. La divisione si effettua allora mediante il loro frazionamento, se sono comodamente divisibili, altrimenti sorge il problema risolto dall’art.720 c.c. È noto che tale norma detta una particolare disciplina per gli immobili non comodamente divisibili ovvero il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene. Essi devono preferibilmente essere compresi nelle porzioni di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto (Cass. n. 36736/2022). In base a tale posizione teorica, unanime in giurisprudenza, la disciplina dettata dall’art. 720 c.c., finisce per caratterizzarsi, oltre che per la sua eccezionalità, per il carattere del tutto eventuale del tipo di giudizio che viene demandato all’interprete. Solo la presenza nell’asse di immobili in numero inferiore ai condividenti o qualitativamente troppo diversi o di valore troppo disuguale rende attuale il problema del frazionamento. Si deve ancora aggiungere che la divisione, come operata dalla Corte d’appello, ha riguardato quote indivise di beni, essendo l’asse composto da immobili di cui il de cuius era comproprietario con il coniuge. In una simile divisione non è ravvisabile alcuna anomalia. Infatti, costituisce nozione acquisita che il diritto dei coeredi di avere in natura la propria porzione dei beni ereditari non è incompatibile con l'attribuzione ad uno di essi dell'intera quota di comproprietà di un immobile compresa nell'asse ereditario e, nel caso in cui l'altra quota dello stesso immobile formi oggetto di una diversa comunione ereditaria, alla quale partecipino gli stessi condividenti, tale attribuzione non dà luogo ad una divisione parziale, ma allo scioglimento della comunione a cui la divisione si riferisce, salvo il diritto di ciascuno dei condividenti di promuovere lo scioglimento anche dell'altra comunione (Cass. n. 2117/1966; n. 471/1976; n. 27377/2021). In altre parole, l’attribuzione della quota indivisa comporta lo scioglimento della sola comunione ereditaria, mentre lascia ferma la comunione sui beni assegnati, che avrà come compartecipi chi era comproprietario con il de cuius e l’assegnatario. In una situazione del genere, il problema della indivisibilità materiale del cespite assegnato non riguarderà mai la divisione ereditaria, ma lo scioglimento della diversa comunione nella quale è subentrato l’assegnatario, se e quando esso sarà richiesto(cfr. Cass. n. 2117/1966 cit.). È ovvio, come evidenzia correttamente la decisione impugnata, che, nell’ipotesi in cui la quota indivisa sia attribuito al coerede, titolare dell’altra quota in virtù di titolo preesistente e autonoma rispetto alla successione (ipotesi ricorrente nel caso in esame per la quota assegnata al coniuge), l’attribuzione determinerà lo scioglimento di ambedue le comunioni, rimanendone definitivamente superato il problema dell’eventuale indivisibilità del singolo cespite. Rispetto a tali conclusioni, già anticipare con la proposta, la memoria dei ricorrenti non apporta spunti di riflessioni. Si continua, infatti, ad insistere sulla indivisibilità dei beni in ragioni delle loro esigue dimensioni, senza considerare che i giudici di merito hanno operato in applicazione di norme e principi diversi, che rendevano non attuale il problema della divisibilità in naturadei singoli cespiti. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiarainammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte de i ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto