CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 11855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle partU udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso con il quale si prospetta il difetto di genuinità del consenso ai fini della pronuncia di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., è del tutto assertivo e comunque inidoneo a prospettare un'effettiva mancanza di corrispondenza della sentenza alla volontà del ricorrente, di cui è solo prospettato uno stato di debolezza psicologica, connessa all'onta della misura cautelare e del risalto mediatico della vicenda; Ritenuto dunque che il motivo, deducendo nella sostanza un ripensamento, non è effettivamente riconducibile a taluno di quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e che dunque il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentenn al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente