CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 04567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della Corte d'appello de L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello de L'Aquila, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Lanciano in data 30 settembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché responsabile dei delitti di tentata estorsione, lesioni personali aggravate dal nesso teleologico e resistenza a pubblico ufficiale. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. C) cod. proc. pen., per aver omesso di valutare le deduzioni formulate a sostegno dell'impugnazione, e la documentazione allegata con riguardo ai profili concernenti l'attendibilità della persona offesa, oltre che la sussistenza dei reati contestati (per il difetto dell'ingiusto profitto, trattandosi della restituzione di somme di denaro a lui spettanti, per l'assenza di querela quanto al delitto di lesioni e per la mancanza dell'elemento oggettivo della resistenza opposta). 2.1. Con il secondo motivo si deduce la carenza assoluta della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è testualmente reiterativo delle censure formulate in grado di appello, con l'unica aggiunta - del tutto assertiva e generica - dell'omessa valutazione sia degli argomenti a sostegno dei motivi di impugnazione, sia dei documenti allegati. Così strutturato, il motivo è già destinato alla declaratoria di inammissibilità secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che limita la riproduzione totale o parziale dei motivi di appello con il ricorso di legittimità al solo fine di documentare il vizio dedotto con specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), risultando così inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure già dedotte in appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021 , B., Rv. 281521 - 0, nonché Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). Tale principio, assolutamente pacifico, trova applicazione anche ove mediante il ricorso si intenda censurare - come nella specie - il vizio di omessa motivazione rispetto alle censure sollevate con l'atto di appello, ove difetti ia necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, cit.). In ogni caso, la lettura della sentenza impugnata consente di rilevare che la Corte territoriale ha considerato la documentazione prodotta, ritenendo che non fosse idonea a fondare alcun giudizio negativo in punto di attendibilità della persona offesa, evidenziando il complesso di elementi raccolti attraverso elementi esterni (le dichiarazioni dei pubblici ufficiali intervenuti e le condizioni obiettive rilevate) che, al contrario, sostenevano quel giudizio di attendibilità; allo stesso modo, la sentenza ha superato - con argomenti logici e in modo privo di contraddizioni o carenze - la tesi alternativa offerta dal ricorrente, affermando l'inconsistenza della tesi che faceva riferimento a indimostrati guadagni del ricorrente, affidati alla donna. 1.2. Il secondo motivo è privo di collegamento, sotto qualsivoglia profilo, rispetti alla motivazione della sentenza impugnata consistendo in astratte affermazioni circa l'obbligo di motivazione, che non colgono alcun vizio della decisione della Corte territoriale. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; inoltre, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura da liquidarsi dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sera' liquidata dalla Corte di appello de L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 27/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]