CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 21756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11546/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1927/2016 depositata il 20/09/2016. Oggetto: Arbitrato –Lodo - Impugnazione R.G.N. 11546/2017 Ud. 07/06/2023PU Sez. S2 - R.G. 11546/2017 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 2 di 7 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 7 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1927/2016 del 26 ottobre 2016, ha respinto l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale in data 18 dicembre 2006, pronunciato nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La controversia era stata promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed aveva ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento del residuo corrispettivo per lavori di appalto. Alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizi e difetti nelle opere realizzate, nonché danni derivanti dal ritardo nell’esecuzione dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale aveva ritenuto sussistente il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a conseguire il corrispettivo dei lavori, parzialmente compensandolo con la somma riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] per vizi costruttivi, mentre aveva ritenuto insussistente un danno da ritardo. 2. Proposta impugnazione del lodo da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte felsinea ha disatteso l’impugnazione, concludendo per la infondatezza dei motivi di impugnazione articolati,in quanto gli stessi o non venivano ad investire la vera ratio della decisione arbitrale –e cioè l’interpretazione che il Collegio aveva dato dei due contratti conclusi dalle parti, concludendo che le stesse, con la seconda intesa , avevano differito i termini di consegna delle opere – o ppure , ancora, Sez. S2 - R.G. 11546/2017 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 3 di 7 deducevano una violazione dell’art. 1460 c.c. in realtà insussistente – anche in questo per mancata impugnazione del passaggio fondamentale della decisione, da cui emergeva che il lodo aveva escluso l’esistenza di un nesso causale tra l’asserito ritardo nei lavori e la differita apertura dell’attivitàagrituristica di [OSCURATO:PERSONA] – oppure, infine, si traducevano in una inammissibile censura nel merito della decisione. 3. Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Bologna del ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorsoMARZIO RAVAIOLI. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall’art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso viene esplicitamente a riproporre i cinque motivi di nullità del lodo, come di seguito articolati. 1) Nullità del lodo arbitrale ex art . 829 III comma c.p.c. vecchio rito per omessa e/o erronea applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 2729 II comma e 2722 cod. civ. per avere il collegio utilizzato a sostegno del rigetto della domanda di risarcimento danni dimessa da [OSCURATO:PERSONA], per il ritardo nell’adempimento del Ravaioli, un meccanismo presuntivo semplice volto alla dimostrazione di un patto Sez. S2 - R.G. 11546/2017 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 4 di 7 aggiunto (orale) rispetto al contratto scritto concluso dalle part il 4/2/2003. 2) Nullità del lodo arbitrale ex art. 829 III comma c.p.c. vecchio rito per omessa e/o erronea applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 2729 II comma e 2721cod. civ. per avere il collegio utilizzato a sostegno del rigetto della domanda di risarcimento danni dimessa da [OSCURATO:PERSONA], per il ritardo nell’adempimento del Ravaioli, un meccanismo presuntivo semplice volto alla dimostrazione di un patto aggiunto ad un contratto di valore superiore ai limiti di legge. 3) Nullità del lodo arbitrale ex art. 829 III comma c.p.c. vecchio rito per omessa e/o erronea applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 2729 I comma cod. civ. per avere il collegio utilizzato a sostegno del rigetto della domanda di risarcimento danni dimessa da [OSCURATO:PERSONA], per il ritardo nell’adempimento del Ravaioli, un meccanismo presuntivo semplice in manifesta carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge. 4) Nullità del lodo arbitrale ex art. 829 III comma c.p.c. vecchio rito per omessa e/o erronea applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 1460 e 1665 V comma cod. civ. per avere il collegio applicato erroneamente a sostegno del rigetto della domanda di risarcimento danni dimessa da [OSCURATO:PERSONA], la regola di diritto relativa all’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 I e II comma cod. civ. anche avuto riguardo al disposto di cui all’art. 1665 commi I e V cod. civ. 5) Nullità del lodo arbitrale ex art. 829 comma II n. 5 c.p.c. vecchio rito –mancanza nel lodo del requisito di cui all’art. 823 Sez. S2 - R.G. 11546/2017 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 5 di 7 n. 3 –vecchio rito – per avere il collegio rigettato la domanda di risarcimento danni dimessa da [OSCURATO:PERSONA] senza esporre i motivi di diritto a fondamento di tale decisione, ovvero offrendo una motivazione del tutto carente, contraddittoria ed illogica. 2. Occorre e saminare preliminarmente l’eccezione di vizio della procura del ricorrente sollevata dal controricorrente, il quale deduce sia che la copia notificata del ricorso risultava priva della sottoscrizione del difensore sia che la procura rilasciata dal ricorrente dovrebbe ritenersi conferita in data successiva al ricorso L’eccezione è da ritenersi infondata. Premesso che l’esame dell’originale del ricorso evidenzia sia la regolare presenza della procura sia la sottoscrizione del difensore, è sufficiente richiamare il principio per cui la procura ex artt. 83, terzo comma, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale (Cass. Sez. U - Sentenza n. 35466 del 19/11/2021). 3.Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti, non viene a proporre una rituale impugnazione della decisione della Corte d’appello, nei limiti consentiti dal Codice di rito, ma si sostanzia nella reiterazione dei medesimi motivi di impugnazione del lodo che erano già stati articolati innanzi alla Corte felsinea. Occorre, allora, rammentare che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo Sez. S2 - R.G. 11546/2017 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 6 di 7 arbitrale, la Corte di Cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri, con la conseguenza che è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato avverso la sentenza della Corte territoriale con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2985 del 07/02/2018 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18136 del 26/07/2013), potendo solo esaminare la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, risultando il sindacato di legittimità limitato al riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15086 del 10/09/2012). L’assoluta difformità del ricorso in esame rispetto al canone più volte enunciato da questa Corte e testé richiamato, quindi, si traduce inevitabilmente nella declaratoria di inammissibil ità del ricorso medesimo. 4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile , con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore delcontroricorrente. Sez. S2 - R.G. 11546/2017 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 7 di 7 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) . P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a rifondere a l contro ricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par