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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28882/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 21 febbraio 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 588 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso ( e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che si era configurato il delitto di rissa posto che vi era stato un contatto fisico prolungato fra due gruppi contrapposti, di uno dei quali faceva parte l'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 5 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 21 febbraio 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 588 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso ( e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che si era configurato il delitto di rissa posto che vi era stato un contatto fisico prolungato fra due gruppi contrapposti, di uno dei quali faceva parte l'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio
Sentenza Cassazione n. 28882/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris