CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10256/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 8604 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (n. il 9 luglio 1965), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 23 dicembre 1963), eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 9 dicembre 2007 rappresentati e difesi in virtù di procure speciale, autenticate da notaio, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] (n. il 29 giugno 1955), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 23 giugno 1962), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 9 settembre 1959), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 5 aprile 1957), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 25 settembre 1953), eredi di [OSCURATO:PERSONA], n. il 9 febbraio 1926 e deceduto il 1° maggio 2018), rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] (n. il 16 marzo 1931), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 16 gennaio 1937), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 4 settembre 1939); F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8604/2016 Numero sezionale 158/2022 Numero di raccolta generale 10256/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] (n. il 12 maggio del 1950), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 5 dicembre 1953), eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 13 dicembre 2014; [OSCURATO:PERSONA] (n. il 3 giugno 1948), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 21 febbraio 1950), eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 7 novembre 2001; [OSCURATO:PERSONA] (n. il 10 febbraio 1968), erede di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1434 della corte d'appello di Palermo, depositata il 30 settembre 2015; udita la relazione nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] presente causa riguarda la duplice successione di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 2 settembre 1977, e di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 22 gennaio 1984, cui sono stati chiamati i sette figli Benedetto, Giovanni, Vincenzo, Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] (n. il 16 marzo 1931), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 16 gennaio 1937), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 4 settembre 1939). La causa è stata promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro i germani per la divisione dell’asse. Si costituivano Vincenzo, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo rivendicava la proprietà esclusiva di uno dei beni comuni oggetto della domanda, per averlo costruito a proprie spese con il consenso del genitore. Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 2008, dichiarava compreso nella massa ereditaria anche il bene rivendicato da [OSCURATO:PERSONA] e disponeva la prosecuzione del giudizio per la divisione e la liquidazione dei frutti, rinviando la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8604/2016 Numero sezionale 158/2022 Numero di raccolta generale 10256/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Contro la sentenza non definitiva proponeva appello immediato [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio del solo [OSCURATO:PERSONA], contumaci gli altri appellati. La Corte d’appello confermava la sentenza non definitiva e regolava le spese di entrambi i gradi del giudizio. La sentenza d’appello era confermata in cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Nelle more del giudizio decedeva [OSCURATO:PERSONA], lasciando eredi [OSCURATO:PERSONA] (n. il 3 giugno 1948), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 21 febbraio 1950), che si costituivano nel giudizio; decedeva altresì [OSCURATO:PERSONA], lasciando eredi i figli [OSCURATO:PERSONA] (n. il 9 luglio 1965), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 23 dicembre 1963) e [OSCURATO:PERSONA] (n. il 10 febbraio1968). Nel seguito della lite, si costitutiva la sola [OSCURATO:PERSONA], mentre rimanevano contumaci gli altri due eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale definiva la divisione sulla base del progetto approvato e, quindi, definiva il giudizio con sentenza definitiva n. 404 del 2011, con la quale regolava le spese di lite, ponendo a carico della massa quelle relative alla divisione e a carico degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che liquidava separatamente per ciascuno dei condividenti. Contro la sentenza proponeva appello il solo [OSCURATO:PERSONA] (n. il 10 febbraio 1968), erede di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, per quanto ancora interessa in questa sede, che il Tribunale, con la sentenza definitiva, aveva condannato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite, nonostante la Corte d’appello, in sede di impugnazione della sentenza non definitiva che aveva risolto l’unica controversia insorta sul diritto alla divisione, le avesse definitivamente compensate per intero. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8604/2016 Numero sezionale 158/2022 Numero di raccolta generale 10256/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Nella contumacia di tutti gli altri appellati, compresi gli altri due eredi di [OSCURATO:PERSONA], cioè [OSCURATO:PERSONA] (n. il 9 luglio 1965), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 23 dicembre 1963), la Corte d’appello riformava la sentenza, riformulando i capi relativi alle spese, tramite la rimozione da essi della condanna dell’appellante al pagamento delle stesse spese. La Corte, per completezza di esame, richiamava il principio di Cass. n. 20559/2014, secondo cui «La regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma». Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (n. il 9 luglio 1965), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 23 dicembre 1963), eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi: il primo motivo denuncia la nullità della sentenza, deducendo che l’atto di appello non fu loro notificato; con il secondo motivo denunciano la violazione dell’art 752 c.c.: una volta riformata la sentenza, mediante l’eliminazione della condanna alle spese di [OSCURATO:PERSONA], coerede insieme ai ricorrenti di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto ridurre la condanna in misura pari alla quota del coerede escluso. Fissata la trattazione del ricorso per l’udienza camerale del 6 dicembre 2019, questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 25 giugno 2020, non essendosi F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8604/2016 Numero sezionale 158/2022 Numero di raccolta generale 10256/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 costituito alcuno degli intimati, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, invitando i ricorrenti ad esibire gli avvisi di ricevimento delle notificazioni fatte a mezzo del servizio postale o, in alternativa, a rinnovarle. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (n. il 29 giugno 1955), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 23 giugno 1962), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 9 settembre 1959), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 5 aprile 1957), [OSCURATO:PERSONA] (n. il 25 settembre 1953), eredi di [OSCURATO:PERSONA] (n. il 9 febbraio 1926 e deceduto il 1° maggio 2018). Tutti gli altri sono rimasti intimati. Con ordinanza del 2 marzo 2021, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello. [OSCURATO:PERSONA] degli atti, nonostante l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello, non consente di verificare se l’appello, a suo tempo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (n. il 10 febbraio 1968), sia stato notificato agli attuali ricorrenti (coeredi insieme all’appellante di [OSCURATO:PERSONA]), che furono dichiarati contumaci dalla Corte d’appello di Palermo (primo capoverso della decisione impugnata). Infatti, quanto trasmesso dalla Corte d’appello di Roma non comprende il fascicolo di parte dell’appellante o comunque l’atto di appello a suo tempo notificato da [OSCURATO:PERSONA]: il che, appunto, preclude la possibilità di operare la verifica indicata in apertura, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato in questo giudizio e gli attuali ricorrenti rimasero contumaci nel giudizio d’appello. In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8604/2016 Numero sezionale 158/2022 Numero di raccolta generale 10256/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente (Cass. n. 6780/2015; n. 18645/2011). La qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte, onde, se in fase d'appello l'appellante non provveda alla citazione d'uno o più condomini, il giudice di secondo grado è obbligato a disporre l'integrazione del contraddittorio in ottemperanza al precetto dell'art. 331 c.p.c., ancorché, già disposta in primo grado la divisione ex art. 789 c.p.c., debba soltanto pronunciare sulle spese, in quanto la causa accessoria sulle spese condivide il carattere di inscindibilità della causa principale (Cass. n. 4948/2001, conf. n. 22370/2017) Nel caso in esame le spese di lite erano state regolate dal primo giudice, con la condanna di più soggetti. L’appello fu proposto da uno solo dei più condannati. In ragione di ciò, nel controricorso si ventila la tesi che l’omessa citazione degli attuali ricorrenti, qualora in ipotesi sussistente, non avrebbe conseguenze, vertendosi un un’ipotesi di causa scindibile, che non impediva il passaggio in giudicato per le parti che non proposero appello. L’obiezione non è convincente. Dal complesso delle disposizioni contenute nell'articolo 97 c.p.c. risulta quanto segue. 1) Se il giudice dispone in ordine alla ripartizione delle spese deve tener conto dell'interesse di ciascuna parte nella causa e condannare proporzionalmente. 2) Con discrezionalità limitata, il giudice può pronunciare condanna solidale: il limite della discrezionalità è dato F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8604/2016 Numero sezionale 158/2022 Numero di raccolta generale 10256/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 dall'interesse comune. 3) Se il giudice non dispone, la ripartizione delle spese si fa per quote uguali Si ricava da questo regolamento che la presunzione di solidarietà, stabilita in linea generale dall'art. 1294 c.c. per le obbligazioni con pluralità di debitori, e applicabile anche nel caso in cui l'obbligazione di eseguire la medesima prestazione sia posta a carico di più soggetti da una sentenza, incontra, appunto l’eccezione, espressamente prevista dall'art. 97 c.p.c., dell'obbligazione relativa al rimborso delle spese giudiziali (Cass. n. 814/1968; n. 2259/1975). Nel caso di pluralità di soccombenti, se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese, questa si fa per quote uguali, secondo quanto espressamente dispone l'art. 97, ultima parte, del codice di rito (Cass.970/1967). Ora, nel caso in esame la sentenza fu appellata da uno dei più condannati al pagamento delle spese non sul punto della solidarietà, ma contestando in radice il potere del giudice di provvedere. La Corte d’appello ha accolto la censura “rimuovendo” la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio; essa, perciò, non ha solamente eliminato la condanna in solido, supponendo, in applicazione dell’art. 97 c.p.c., che non si giustificasse nella specie la condanna solidale; né ha eliminato la sola parte dell’appellante, ma ha lasciato l’intera condanna, così come pronunciata, a totale carico degli altri due, supponendone la rituale chiamata nel giudizio di gravame. Consegue da ciò che il vincolo che legava gli eredi della parte originaria, in linea di principio litisconsorti necessari anche nella fase di impugnazione (Cass. n. 17199/2018), non è venuto meno. La Corte d’appello, pertanto, qualora la citazione degli attuali ricorrenti non fosse stata regolare, avrebbe dovuto F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8604/2016 Numero sezionale 158/2022 Numero di raccolta generale 10256/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell’art.331 c.p.c. Ciò giustifica il rinvio a nuovo ruolo al fine di integrare l’acquisizione già disposta con la precedente ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2021. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di integrare l’acquisizione già ordinata da questa Corte con la precedente ordinanza del 2 marzo 2021, nel senso che si richiede anche il fascicolo di parte dell’appellante o comunque l’atto di appello a suo tempo notificato da [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 gennaio 2022. Il Presidente (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m