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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14307/2026

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CENZIO N 58, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3 SCALA D,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], chelo rappresenta e difende;Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026-controricorrente-Data pubblicazione 14/05/2026nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PANASCIEMILIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], MARGAROLICONCETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e FAZIMARCO;-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.2562/2022 depositata il 19.4.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.11.2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 10108/2014, il Tribunale di Roma accoglieva ladomanda del [OSCURATO:PERSONA] di Roma via delle Milizie n. 3 scala D, edei condòmini dello stesso, di accertamento del diritto di passaggiopedonale e carrabile e di sosta su via Vigliena, con condanna delconvenuto [OSCURATO:PERSONA] di Roma viale [OSCURATO:PERSONA] nn. 30/38 arimuovere la sbarra telecomandata apposta su tale via al confinecon viale [OSCURATO:PERSONA] ed i presidi metallici posti sui due varchilaterali pedonali.

La sentenza di primo grado accoglieva, peraltro,anche la riconvenzionale del convenuto, condannando gli attori adarretrare di 30 cm verso il [OSCURATO:PERSONA] di viale delle Milizie n. 3,scala D, i propri dissuasori metallici, previo accertamento delconfine tra la proprietà dei due condomini.Avverso questa sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nn.30/38 proponeva appello principale, al quale resisteva il2 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Condominio di viale delle Milizie n. 3, scala D, spiegando appelloNumero di raccolta generale 14307/2026incidentale, mentre i condòmini di quest'ultimo rDeastat apuvbbalincaozio ne 14/05/2026contumaci.Nel giudizio di appello spiegava intervento adesivo autonomo ilCondominio di Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, sostenendo che ilCondominio di Viale delle Milizie non potesse vantare alcun dirittodi passaggio sulla via oggetto di causa, in quanto via Vigliena erauna strada privata di proprietà dei Condomini di viale [OSCURATO:PERSONA]. 30/38, via Vigliena, via Gavinana e via Cosseria sulla basedell’atto di vendita del notaio Zanghi del 27.7.1935.Con la sentenza n. 2562/2022 del 30.3/19.4.2022, la Corted'Appello di Roma rigettava l’appello principale, ed in accoglimentodi quello incidentale, riformava la sentenza di primo grado nellaparte relativa alla condanna all’arretramento dei dissuasori.In particolare, la Corte d'Appello riteneva non sussistere la provadella proprietà esclusiva di via Vigliena in capo al [OSCURATO:PERSONA] diViale [OSCURATO:PERSONA] in quanto non si era verificata la condizionesospensiva apposta all’atto di vendita del notaio Zanghi del27.7.1935, e l'eccezione riconvenzionale di usucapione del tratto divia Vigliena prossimo a viale [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso formulatanon poteva essere esaminata, in quanto non era stato evocato ingiudizio il soggetto formalmente titolare di via Vigliena.Avverso questa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] di viale [OSCURATO:PERSONA] nn.30/38 ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a cinque motivi,mentre il [OSCURATO:PERSONA] di viale delle Milizie n. 3, scala D, ha resistitocon controricorso, ed i condòmini di quest'ultimo ed il Condominiodi via Vigliena n. 10 sono rimasti intimati.Nell'imminenza dell'adunanza in camera di consiglio del 6.11.2025,il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie ex art.380bis.1 c.p.c.3 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 14/05/20261) Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degli artt.1130 e 1131 cod. civ., 102 e 354 c.p.c., in quanto la Corted’Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda perdifetto di legittimazione dell'amministratore del [OSCURATO:PERSONA] di vialeGiulio Cesare 30/38, o quanto meno, ove avesse ritenutosussistente tale legittimazione, avrebbe dovuto rilevare che dovevaessere integrato il contraddittorio nei confronti dei singolicondòmini proprietari delle unità abitative facenti parte di quelcondominio.Il primo motivo di ricorso, attinente alla censura dell'impugnatasentenza per non avere disposto il rinvio al giudice di primo gradoex art. 354 c.p.c. ed all'asserita nullità della sentenza impugnataderivante dalla mancata partecipazione al giudizio di primo e disecondo grado dei condòmini del [OSCURATO:PERSONA] di Roma viale GiulioCesare n. 30/38, indicati come litisconsorti necessari per l'avvenutoesercizio da parte degli originari attori dell'actio confessoriaservitutis con richiesta di rimozione di opere comuni, non essendoin tale ipotesi sufficiente l'evocazione in giudizio dell'amministratorecondominiale in loro rappresentanza ex artt. 1130 e 1131 cod. civ.,motivo da ricondurre più propriamente non all'art. 360 commaprimo n. 3) c.p.c., ma all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c.,relativo alle nullità della sentenza e del procedimento, deveritenersi infondato.Va premesso che è infondata l'eccezione di parte controricorrente,secondo la quale avendo la sentenza impugnata accertato inmotivazione la natura di strada pubblica di via Vigliena, partericorrente non potrebbe dolersi della mancata partecipazione algiudizio dei condomini del [OSCURATO:PERSONA] di Roma viale [OSCURATO:PERSONA]. 30/38, in quanto proprietario di via Vigliena sarebbe il [OSCURATO:PERSONA].

In realtà non solo non è rinvenibile un chiaro4 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026accertamento da parte della sentenza impugnata in ordine allaData pubblicazione 14/05/2026natura di strada pubblica di via Vigliena, ma l'actio confessoriaservitutis che è stata esercitata presuppone la titolarità in capo allaparte attrice di un diritto di servitù di passaggio, che non sarebbeconcepibile su via Vigliena se la stessa fosse considerata come unavia pubblica, e la controversia che è stata introdotta senzaconvenire in giudizio il Comune di Roma, allo scopo di tutelare ilpreteso diritto di servitù di passaggio contro l'autore dellaturbativa, è palesemente una controversia tra privati, alla qualepur essendo stati svolti dal CTU anche accertamenti sulla natura divia Vigliena, il Comune di Roma era estraneo (vedi sul fatto chenon si ponga una necessità di integrazione del contraddittorio neiconfronti dell'ente pubblico proprietario nelle controversie traprivati nelle quali si discuta anche della natura pubblica, o di usopubblico di una strada Cass. 26.9.2017 n. 22361; Cass., Sez.

Un.,n. 365/2000), dovendosi piuttosto stabilire se fosse, o menoindispensabile, come sostenuto in questa sede da parte ricorrente,la partecipazione al giudizio dei condomini del [OSCURATO:PERSONA] di vialeGiulio Cesare n. 30/38.L'impugnata sentenza ha qualificato, a pagina 6 capoverso, l'azioneesercitata dal [OSCURATO:PERSONA] di Roma viale delle Milizie 3, scala D, edai condomini dello stesso contro il [OSCURATO:PERSONA] di Roma vialeGiulio Cesare n. 30/38, autore della turbativa consistitanell'apporre una sbarra metallica telecomandata all'altezzadell'incrocio di via Vigliena con viale [OSCURATO:PERSONA] e presidi metallicisui due varchi laterali pedonali di via Vigliena rifiutando diconsegnare i relativi telecomandi agli attori, come un'azionepetitoria volta all'accertamento del diritto di servitù di passaggiopedonale e carrabile con facoltà di sosta su via Vigliena ed allarimozione dei suindicati sbarramenti metallici ostativi all'eserciziodella servitù, e quindi come actio confessoria servitutis ex art. 1079cod. civ. volta contemporaneamente a fare accertare il diritto di5 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026servitù ed a farne cessare la turbativa mediante la rimozione diData pubblicazione 14/05/2026quegli sbarramenti, ma questi ultimi non erano funzionaliall'esercizio della servitù di passaggio vantata dagli attori, inquanto al contrario costituivano semmai ostacolo al suo eserciziosu via Vigliena, impedendo l'accesso carrabile e pedonale da vialeGiulio Cesare.Orbene, il secondo comma dell'art. 1131 cod. civ., nel prevedere lalegittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni liteavente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senzadistinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o dicondanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi dipluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all'esigenza direndere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio,senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo neiconfronti dei condomini.

Pertanto, riguardo ad azioni negatorie econfessorie di servitù, la legittimazione passiva dell'amministratoredel condominio sussiste anche nel caso in cui l'azione sia diretta adottenere la rimozione di opere comuni (Cass. 5.11.2017 n. 133;Cass. 6.10.2005 n. 19460; Cass. 26.2.1996 n. 1485).

A taleorientamento va assicurata continuità, non potendosi confondere ilcaso in cui l'actio confessoria servitutis implichi la rimozione degliostacoli frapposti, da chi non ne aveva diritto, al legittimo eserciziodel diritto reale, alla diversa ipotesi in cui l'actio negatoriaservitutis, proposta contro il condominio, implichi la rimozione delleopere comuni, attraverso le quali la servitù venga esercitata (Cass.31.7.2024 n. 21506).

Solo in quest'ultimo caso, infatti, ènecessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini, perchési incide sui loro diritti individuali, alla luce del principio affermatoda Cass. 6.12.2014 n. 12678 e da Cass. 6.12.1984 n. 6396.2) Col secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art.360, primo comma c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degliartt. 1079 e 2697 cod. civ., atteso che chi agisce in confessoria6 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026servitutis deve fornire la dimostrazione rigorosa dell'esistenza delData pubblicazione 14/05/2026diritto di servitù vantato, onere non assolto dal Condominiocontroricorrente.Il secondo motivo è fondato.La sentenza impugnata, ancorché l'appellante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 30/38, oltre ad affermare la sua proprietàesclusiva su via Vigliena, avesse sostenuto anche l'insussistenzadel diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile e diparcheggio su tale via da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Roma viale delleMilizie 3, scala D, e dei condomini attori dello stesso, e lamentatola cattiva valutazione delle prove documentali fornite (tra essel'atto di cessione gratuita dal Demanio all'INCIS, poi IACP, poiATER datato 16.12.1958, relativo all'area sulla quale era poi statoedificato il [OSCURATO:PERSONA] di viale delle Milizie n. 3, scala D, indicatacome confinante con via Vigliena dalla quale aveva accesso) e puravendo espressamente qualificato l'azione degli originari attoricome actio confessoria servitutis, anziché porre a carico degli stessil'onere di provare il titolo costitutivo di quelle servitù per contratto,o per usucapione, o per destinazione del padre di famiglia (vedisulla necessità di tale prova da parte dell'attore che abbiaesercitato l'actio confessoria servitutis presumendosi il fondo,preteso come servente, libero da pesi e limitazioni: Cass.14.1.2017 n. 472; Cass. 8.9.2014 n. 18890; Cass. 1.7.2004 n.12008), ha concentrato la sua attenzione solo sulla mancata provadella proprietà esclusiva di via Vigliena da parte dell'appellanteZanghi del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che non riguardava i diritti pervenuti dalDemanio con l'atto di cessione gratuita del 16.12.1958 all'INCISche aveva poi costruito il [OSCURATO:PERSONA] di viale delle Milizie 3, scalaD, appellato) e sull'inammissibilità dell'eccezione riconvenzionale diusucapione dallo stesso appellante riproposta.

La sentenzaimpugnata ha poi fatto discendere dal difetto di prova della7 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026proprietà esclusiva di via Vigliena ad opera dell'appellante, in viaData pubblicazione 14/05/2026automatica, la conferma dell'actio confessoria servitutis accolta inprimo grado, in tal modo di fatto addossando all'appellante,originario convenuto, l'onere di provare la mancanza del titolo diservitù vantato dagli originari attori, anziché porre a carico deimedesimi l'onere di dimostrarne l’esistenza.3) Col terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degli articoli1372, secondo comma, 1079 e 2697 cod. civ., laddove la Cortedistrettuale ha attribuito rilevanza decisiva all’atto del notaioZanghi del 27.7.1935, dal momento che tale atto non contenevaalcuna pattuizione diretta a limitare il diritto di proprietà delricorrente, non prevedendo una costituzione di servitù di passaggiosu via Vigliena in favore del [OSCURATO:PERSONA] di Viale delle Milizie n. 3,scala D, che a quell'atto, al pari del suo dante causa INCIS, eraestraneo.4) Col quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degli articoli1362, 1367 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la Corte distrettualeha acriticamente recepito la CTU, rilevando che non fosse statoprodotto alcun titolo successivo all’atto del notaio Zanghi chedimostrasse la destinazione a strada privata dell’area oggetto dicausa, fornendo un'interpretazione contrastante con l'art. 4 letteraf) dell'atto del notaio Zanghi del 27.7.1935, che ricomprendevanell'area ceduta dal Demanio anche quella sulla quale era poi sortavia Vigliena nel tratto compreso tra viale [OSCURATO:PERSONA] e viaCosseria, pur essendo subordinata la trasformazione della zona dirispetto indicata nell'atto in strada privata al verificarsi di unacondizione poi non intervenuta.5) Col quinto motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell’art.1079 cod. civ., avendo la Corte distrettuale violato il principio per8 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026cui la semplice esistenza di opere visibili e permanenti non integraData pubblicazione 14/05/2026un autonomo modo di acquisto della servitù, per cui la meraesistenza di un cancello che collegava via Vigliena al terreno delCondominio di viale delle Milizie n. 3, scala D, non era sufficiente afar ritenere esistente una servitù di passaggio su via Vigliena infavore del controricorrente.Il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, per viadell'accoglimento del secondo motivo, che imporrà al giudice dirinvio di applicare correttamente il principio dell'onere probatorioall'actio confessoria servitutis previa valutazione delle provefornite, concentrandosi innanzitutto sulla prova dell'esistenza dellaservitù invocata dagli originari attori, devono ritenersi assorbiti.Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello di Roma,in diversa composizione, provvederà in base all'esito finale della liteanche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo edassorbiti i restanti, cassa l'impugnata sentenza in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversacomposizione, che provvederà anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, il giorno 6.11.2025.Il PresidenteMilena Falaschi9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CENZIO N 58, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3 SCALA D,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], chelo rappresenta e difende;Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026-controricorrente-Data pubblicazione 14/05/2026nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PANASCIEMILIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], MARGAROLICONCETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e FAZIMARCO;-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.2562/2022 depositata il 19.4.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.11.2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 10108/2014, il Tribunale di Roma accoglieva ladomanda del [OSCURATO:PERSONA] di Roma via delle Milizie n. 3 scala D, edei condòmini dello stesso, di accertamento del diritto di passaggiopedonale e carrabile e di sosta su via Vigliena, con condanna delconvenuto [OSCURATO:PERSONA] di Roma viale [OSCURATO:PERSONA] nn. 30/38 arimuovere la sbarra telecomandata apposta su tale via al confinecon viale [OSCURATO:PERSONA] ed i presidi metallici posti sui due varchilaterali pedonali. La sentenza di primo grado accoglieva, peraltro,anche la riconvenzionale del convenuto, condannando gli attori adarretrare di 30 cm verso il [OSCURATO:PERSONA] di viale delle Milizie n. 3,scala D, i propri dissuasori metallici, previo accertamento delconfine tra la proprietà dei due condomini.Avverso questa sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nn.30/38 proponeva appello principale, al quale resisteva il2 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Condominio di viale delle Milizie n. 3, scala D, spiegando appelloNumero di raccolta generale 14307/2026incidentale, mentre i condòmini di quest'ultimo rDeastat apuvbbalincaozio ne 14/05/2026contumaci.Nel giudizio di appello spiegava intervento adesivo autonomo ilCondominio di Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, sostenendo che ilCondominio di Viale delle Milizie non potesse vantare alcun dirittodi passaggio sulla via oggetto di causa, in quanto via Vigliena erauna strada privata di proprietà dei Condomini di viale [OSCURATO:PERSONA]. 30/38, via Vigliena, via Gavinana e via Cosseria sulla basedell’atto di vendita del notaio Zanghi del 27.7.1935.Con la sentenza n. 2562/2022 del 30.3/19.4.2022, la Corted'Appello di Roma rigettava l’appello principale, ed in accoglimentodi quello incidentale, riformava la sentenza di primo grado nellaparte relativa alla condanna all’arretramento dei dissuasori.In particolare, la Corte d'Appello riteneva non sussistere la provadella proprietà esclusiva di via Vigliena in capo al [OSCURATO:PERSONA] diViale [OSCURATO:PERSONA] in quanto non si era verificata la condizionesospensiva apposta all’atto di vendita del notaio Zanghi del27.7.1935, e l'eccezione riconvenzionale di usucapione del tratto divia Vigliena prossimo a viale [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso formulatanon poteva essere esaminata, in quanto non era stato evocato ingiudizio il soggetto formalmente titolare di via Vigliena.Avverso questa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] di viale [OSCURATO:PERSONA] nn.30/38 ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a cinque motivi,mentre il [OSCURATO:PERSONA] di viale delle Milizie n. 3, scala D, ha resistitocon controricorso, ed i condòmini di quest'ultimo ed il Condominiodi via Vigliena n. 10 sono rimasti intimati.Nell'imminenza dell'adunanza in camera di consiglio del 6.11.2025,il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie ex art.380bis.1 c.p.c.3 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 14/05/20261) Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degli artt.1130 e 1131 cod. civ., 102 e 354 c.p.c., in quanto la Corted’Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda perdifetto di legittimazione dell'amministratore del [OSCURATO:PERSONA] di vialeGiulio Cesare 30/38, o quanto meno, ove avesse ritenutosussistente tale legittimazione, avrebbe dovuto rilevare che dovevaessere integrato il contraddittorio nei confronti dei singolicondòmini proprietari delle unità abitative facenti parte di quelcondominio.Il primo motivo di ricorso, attinente alla censura dell'impugnatasentenza per non avere disposto il rinvio al giudice di primo gradoex art. 354 c.p.c. ed all'asserita nullità della sentenza impugnataderivante dalla mancata partecipazione al giudizio di primo e disecondo grado dei condòmini del [OSCURATO:PERSONA] di Roma viale GiulioCesare n. 30/38, indicati come litisconsorti necessari per l'avvenutoesercizio da parte degli originari attori dell'actio confessoriaservitutis con richiesta di rimozione di opere comuni, non essendoin tale ipotesi sufficiente l'evocazione in giudizio dell'amministratorecondominiale in loro rappresentanza ex artt. 1130 e 1131 cod. civ.,motivo da ricondurre più propriamente non all'art. 360 commaprimo n. 3) c.p.c., ma all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c.,relativo alle nullità della sentenza e del procedimento, deveritenersi infondato.Va premesso che è infondata l'eccezione di parte controricorrente,secondo la quale avendo la sentenza impugnata accertato inmotivazione la natura di strada pubblica di via Vigliena, partericorrente non potrebbe dolersi della mancata partecipazione algiudizio dei condomini del [OSCURATO:PERSONA] di Roma viale [OSCURATO:PERSONA]. 30/38, in quanto proprietario di via Vigliena sarebbe il [OSCURATO:PERSONA]. In realtà non solo non è rinvenibile un chiaro4 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026accertamento da parte della sentenza impugnata in ordine allaData pubblicazione 14/05/2026natura di strada pubblica di via Vigliena, ma l'actio confessoriaservitutis che è stata esercitata presuppone la titolarità in capo allaparte attrice di un diritto di servitù di passaggio, che non sarebbeconcepibile su via Vigliena se la stessa fosse considerata come unavia pubblica, e la controversia che è stata introdotta senzaconvenire in giudizio il Comune di Roma, allo scopo di tutelare ilpreteso diritto di servitù di passaggio contro l'autore dellaturbativa, è palesemente una controversia tra privati, alla qualepur essendo stati svolti dal CTU anche accertamenti sulla natura divia Vigliena, il Comune di Roma era estraneo (vedi sul fatto chenon si ponga una necessità di integrazione del contraddittorio neiconfronti dell'ente pubblico proprietario nelle controversie traprivati nelle quali si discuta anche della natura pubblica, o di usopubblico di una strada Cass. 26.9.2017 n. 22361; Cass., Sez. Un.,n. 365/2000), dovendosi piuttosto stabilire se fosse, o menoindispensabile, come sostenuto in questa sede da parte ricorrente,la partecipazione al giudizio dei condomini del [OSCURATO:PERSONA] di vialeGiulio Cesare n. 30/38.L'impugnata sentenza ha qualificato, a pagina 6 capoverso, l'azioneesercitata dal [OSCURATO:PERSONA] di Roma viale delle Milizie 3, scala D, edai condomini dello stesso contro il [OSCURATO:PERSONA] di Roma vialeGiulio Cesare n. 30/38, autore della turbativa consistitanell'apporre una sbarra metallica telecomandata all'altezzadell'incrocio di via Vigliena con viale [OSCURATO:PERSONA] e presidi metallicisui due varchi laterali pedonali di via Vigliena rifiutando diconsegnare i relativi telecomandi agli attori, come un'azionepetitoria volta all'accertamento del diritto di servitù di passaggiopedonale e carrabile con facoltà di sosta su via Vigliena ed allarimozione dei suindicati sbarramenti metallici ostativi all'eserciziodella servitù, e quindi come actio confessoria servitutis ex art. 1079cod. civ. volta contemporaneamente a fare accertare il diritto di5 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026servitù ed a farne cessare la turbativa mediante la rimozione diData pubblicazione 14/05/2026quegli sbarramenti, ma questi ultimi non erano funzionaliall'esercizio della servitù di passaggio vantata dagli attori, inquanto al contrario costituivano semmai ostacolo al suo eserciziosu via Vigliena, impedendo l'accesso carrabile e pedonale da vialeGiulio Cesare.Orbene, il secondo comma dell'art. 1131 cod. civ., nel prevedere lalegittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni liteavente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senzadistinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o dicondanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi dipluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all'esigenza direndere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio,senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo neiconfronti dei condomini. Pertanto, riguardo ad azioni negatorie econfessorie di servitù, la legittimazione passiva dell'amministratoredel condominio sussiste anche nel caso in cui l'azione sia diretta adottenere la rimozione di opere comuni (Cass. 5.11.2017 n. 133;Cass. 6.10.2005 n. 19460; Cass. 26.2.1996 n. 1485). A taleorientamento va assicurata continuità, non potendosi confondere ilcaso in cui l'actio confessoria servitutis implichi la rimozione degliostacoli frapposti, da chi non ne aveva diritto, al legittimo eserciziodel diritto reale, alla diversa ipotesi in cui l'actio negatoriaservitutis, proposta contro il condominio, implichi la rimozione delleopere comuni, attraverso le quali la servitù venga esercitata (Cass.31.7.2024 n. 21506). Solo in quest'ultimo caso, infatti, ènecessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini, perchési incide sui loro diritti individuali, alla luce del principio affermatoda Cass. 6.12.2014 n. 12678 e da Cass. 6.12.1984 n. 6396.2) Col secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art.360, primo comma c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degliartt. 1079 e 2697 cod. civ., atteso che chi agisce in confessoria6 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026servitutis deve fornire la dimostrazione rigorosa dell'esistenza delData pubblicazione 14/05/2026diritto di servitù vantato, onere non assolto dal Condominiocontroricorrente.Il secondo motivo è fondato.La sentenza impugnata, ancorché l'appellante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 30/38, oltre ad affermare la sua proprietàesclusiva su via Vigliena, avesse sostenuto anche l'insussistenzadel diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile e diparcheggio su tale via da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Roma viale delleMilizie 3, scala D, e dei condomini attori dello stesso, e lamentatola cattiva valutazione delle prove documentali fornite (tra essel'atto di cessione gratuita dal Demanio all'INCIS, poi IACP, poiATER datato 16.12.1958, relativo all'area sulla quale era poi statoedificato il [OSCURATO:PERSONA] di viale delle Milizie n. 3, scala D, indicatacome confinante con via Vigliena dalla quale aveva accesso) e puravendo espressamente qualificato l'azione degli originari attoricome actio confessoria servitutis, anziché porre a carico degli stessil'onere di provare il titolo costitutivo di quelle servitù per contratto,o per usucapione, o per destinazione del padre di famiglia (vedisulla necessità di tale prova da parte dell'attore che abbiaesercitato l'actio confessoria servitutis presumendosi il fondo,preteso come servente, libero da pesi e limitazioni: Cass.14.1.2017 n. 472; Cass. 8.9.2014 n. 18890; Cass. 1.7.2004 n.12008), ha concentrato la sua attenzione solo sulla mancata provadella proprietà esclusiva di via Vigliena da parte dell'appellanteZanghi del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che non riguardava i diritti pervenuti dalDemanio con l'atto di cessione gratuita del 16.12.1958 all'INCISche aveva poi costruito il [OSCURATO:PERSONA] di viale delle Milizie 3, scalaD, appellato) e sull'inammissibilità dell'eccezione riconvenzionale diusucapione dallo stesso appellante riproposta. La sentenzaimpugnata ha poi fatto discendere dal difetto di prova della7 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026proprietà esclusiva di via Vigliena ad opera dell'appellante, in viaData pubblicazione 14/05/2026automatica, la conferma dell'actio confessoria servitutis accolta inprimo grado, in tal modo di fatto addossando all'appellante,originario convenuto, l'onere di provare la mancanza del titolo diservitù vantato dagli originari attori, anziché porre a carico deimedesimi l'onere di dimostrarne l’esistenza.3) Col terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degli articoli1372, secondo comma, 1079 e 2697 cod. civ., laddove la Cortedistrettuale ha attribuito rilevanza decisiva all’atto del notaioZanghi del 27.7.1935, dal momento che tale atto non contenevaalcuna pattuizione diretta a limitare il diritto di proprietà delricorrente, non prevedendo una costituzione di servitù di passaggiosu via Vigliena in favore del [OSCURATO:PERSONA] di Viale delle Milizie n. 3,scala D, che a quell'atto, al pari del suo dante causa INCIS, eraestraneo.4) Col quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degli articoli1362, 1367 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la Corte distrettualeha acriticamente recepito la CTU, rilevando che non fosse statoprodotto alcun titolo successivo all’atto del notaio Zanghi chedimostrasse la destinazione a strada privata dell’area oggetto dicausa, fornendo un'interpretazione contrastante con l'art. 4 letteraf) dell'atto del notaio Zanghi del 27.7.1935, che ricomprendevanell'area ceduta dal Demanio anche quella sulla quale era poi sortavia Vigliena nel tratto compreso tra viale [OSCURATO:PERSONA] e viaCosseria, pur essendo subordinata la trasformazione della zona dirispetto indicata nell'atto in strada privata al verificarsi di unacondizione poi non intervenuta.5) Col quinto motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell’art.1079 cod. civ., avendo la Corte distrettuale violato il principio per8 di 9Numero registro generale 27437/2022Numero sezionale 2666/2025Numero di raccolta generale 14307/2026cui la semplice esistenza di opere visibili e permanenti non integraData pubblicazione 14/05/2026un autonomo modo di acquisto della servitù, per cui la meraesistenza di un cancello che collegava via Vigliena al terreno delCondominio di viale delle Milizie n. 3, scala D, non era sufficiente afar ritenere esistente una servitù di passaggio su via Vigliena infavore del controricorrente.Il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, per viadell'accoglimento del secondo motivo, che imporrà al giudice dirinvio di applicare correttamente il principio dell'onere probatorioall'actio confessoria servitutis previa valutazione delle provefornite, concentrandosi innanzitutto sulla prova dell'esistenza dellaservitù invocata dagli originari attori, devono ritenersi assorbiti.Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello di Roma,in diversa composizione, provvederà in base all'esito finale della liteanche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo edassorbiti i restanti, cassa l'impugnata sentenza in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversacomposizione, che provvederà anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, il giorno 6.11.2025.Il PresidenteMilena Falaschi9 di 9
Sentenza Cassazione n. 14307/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris