CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14162/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglian.2922/2017 depositata il 03/10/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 12159/2018Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 14162/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]