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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 febbraio 2021

Cassazione n. 30892/2022

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24278-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; Ric. 2021 n. 24278 sez.

SU -ud. 11-10-2022 - 2 - -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 57/2021 della CORTE dei CONTI - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 22/02/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria della Corte dei conti convenne in giudizio innanzi alla detta [OSCURATO:PERSONA] per responsabilità erariale a titolo di dolo, con riferimento ai contributi erogati nel periodo 1° gennaio 2008 –30 aprile 2008, in relazione alla legge regionale n. 38 del 1990 che stabiliva gli usi consentiti dei fondi conferiti annualmente ai gruppi del Consiglio regionale per il loro funzionamento. [OSCURATO:PERSONA] adita accolse la domanda, condannando il Broglia, in solido con [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore della Regione della somma di Euro 27.892,87, ed il solo Broglia al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 6.095,53, oltre rivalutazione e interessi.

Avverso detta sentenza proposero appello sia il Broglia che il Patrone.

Con sentenza di data 22 febbraio 2021 la Corte dei conti – Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello - rigettò gli appelli.

Osservò il giudice contabile, per quanto qui rileva, che era conforme a diritto, purché non sconfinante nel merito e dunque in valutazioni di opportunità della singola spesa, accertare la legittimità o meno dell’impiego, anche da parte del singolo consigliere, dei Ric. 2021 n. 24278 sez.

SU -ud. 11-10-2022 - 3 - contributi pubblici destinati a spese di funzionamento del gruppo consiliare sotto il profilo dell’inerenza della spesa con le finalità pubbliche assegnate a tali risorse e che il controllo dell’Ufficio di Presidenza rappresentava una ratifica formale ex post di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo costituente ex ante il titolo giustificativo, non essendo idoneo a tramutare unaspesa illegittima in spesa legittima.

Aggiunse, con riferimento alla riserva di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la risoluzione dell’incidente di falso (art. 14 cod. giust. cont.) e alla disciplina di quest’ultimo di cui all’art. 105 cod. giust. cont., che la sospensione del giudizio era subordinata alla proposizione della querela di falso, proposizione che la parte aveva l’onere di provare, a parte la domanda di prefissione di un termine per proporre la querela innanzi al giudice ordinario, e che comunque, qualora il giudizio potesse essere deciso indipendentemente dal documento del quale era dedotta la falsità, il collegio pronunciava sulla controversia principale.

Osservò quindi che non risultava pendente alcun giudizio di falso, ma esclusivamente il giudizio penale per il reato di peculato e per quello di falsificazione di quattro documenti materialmente contraffatti e alterati, e che in ogni caso appariva corretto l’esito dell’apprezzamento compiuto dal primo giudice che aveva ritenuto la documentazione di spesa, della cui falsità si discuteva in sede penale, del tutto inidonea a giustificare l’asserito pertinente esborso alla luce dell’espresso disconoscimento operato dagli apparenti sottoscrittori delle quietanze.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei conti.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: Ric. 2021 n. 24278 sez.

SU -ud. 11-10-2022 - 4 - con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 121, comma 2, 122, comma 4, Cost., 1, comma 1, legge n. 20 del 1994.

Osserva la parte ricorrente che la Corte dei conti ha svolto un inammissibile sindacato circa l’inerenza di spese rimesse alla sceltadiscrezionale del medesimo ricorrente.

Precisa al riguardo che la verifica contabile ad opera della Corte dei conti è stata inserita solo con l’art. 1 d. l. n. 174 del 2012 (convertito con la legge n. 213 del 2012), e dunque dopo i fatti di cui all’originaria citazione, e che in ogni caso i capi del gruppo consiliare non possono essere qualificati come “agenti di conto”, in mancanza di disposizione in tal senso.

Aggiunge che risulta previsto solo un controllo interno sul rendiconto previsto dall’art. 4-bis della legge regionale n. 38 del 1990 affidato ad una Commissione consiliare eletta all’inizio della legislatura, con la successiva approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza, con esclusione di forme di sindacato di legittimità contabile.

Il motivo èinfondato.

In ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile, senza cherilevi la disciplina regionale che preveda l'approvazione dei rendiconti da parte dell'Ufficio di Presidenza, poiché il voto dato in tali sedi rappresenta una ratifica formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo che necostituisce "ex ante" il titolo giustificativo, conducendo l'opposta interpretazione al risultato - abnorme e contrario alla natura eccezionale della guarentigia di cui all'art.122, comma 4,Cost. - di configurare, del tutto ingiustificatamente, una tutela della insindacabilità delle opinioni dei consiglieri regionali più ampia di quella apprestata per i parlamentari nazionali (Cass. Sez.

U.n. 19171 del 2020).

Non è pertanto affetta da eccesso di potere giurisdizionale la pronuncia della Corte dei conti che accerti la responsabilità erariale di un consigliere regionale per illecita gestione Ric. 2021 n. 24278 sez.

SU -ud. 11-10-2022 - 5 - del denaro pubblico ricevuto per le spese di rappresentanza del gruppo consiliare di appartenenza, pur in presenza dell'approvazione del rendiconto da parte del comitato tecnico e dell'Ufficio di Presidenza, in quanto tale atto, quale mera ratifica formale di spese già effettuate e non titolo giustificativo reso "ex ante", non esclude che le stesse siano non inerenti all'attività del gruppo, quanto ad entità e proporzionalità, o non effettive, per la non veridicità della documentazione, con manifesta difformità delle singole spese ammesse al rimborso, in termini di congruità e collegamento teleologico, rispetto alle finalità pubblicistiche dei gruppi, la cui verifica rimane nei limiti interni della giurisdizione del giudice contabile (Cass. n. 622 del 2021).

La gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione dellaCorte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art.122, comma 4, Cost., non estensibile alla gestione dei contributi.

L'accertamento rimesso in tale ambito allaCorte dei c onti comprende la verifica di difformità delle attività di gestione del contributo erogato al gruppo consiliare rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, debordando dai limiti esterni della giurisdizione contabile solo allorché investa l'attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di "merito" dal medesimo effettuate nell'esercizio del mandato, e non quando invece si mantenga nell'alveo di un giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 20 del 1994 (Cass. Sez.

Ric. 2021 n. 24278 sez.

SU -ud. 11-10-2022 - 6 - U. n. 5589 del 2020; n. 21927 del 2018).

La funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale - della qualecostituiscono espressione gli atti che riguardano dir ettamente l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché le modalità di svolgimento dell'attività dell'assemblea - partecipa sì delle guarentigie apprestate dall'art.122, comma 4, Cost., a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l'organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall'interferenza di altri poteri, ma la prerogativa dell'insindacabilità non determina l'esenzione dalla giurisdizione (spettante in via tendenziale alla Corte dei c onti) in tema di responsabilità per maneggio di denaro pubblico, non estendendosi all'attività materiale di gestione delle risorse finanziarie, che resta assoggettata all'ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale e contabile, anche in ragione della non assimilabilità delle assemblee elettive regionali a quelle parlamentari (Cass. Sez.

U. n. 5590 del 2020).

E’ appena il caso di evidenziare l’inconferenza del richiamo all’art. 1 d. l. n. 174 del 2012, venendo in rilievo con tale disposizione una funzione di controllo della Corte dei c onti estranea alla sfera giurisdizionale (è stata esclusa la natura giurisdizionale della delibera conclusiva del giudizio di parificazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti previsto dalla disposizione citata – Cass. Sez.

U. n. 22645 del 2016).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 105 cod. giust. cont., 221 cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, nonostante ogni questione relativa alla falsità dei documenti sia devoluta alla giurisdizione ordinaria, il giudice contabile ha sindacato sulla genuinità dei documenti, ed in particolare la genuinità di alcuni titoli di spesa portati a rendiconto del gruppo consiliare.

Ric. 2021 n. 24278 sez.

SU -ud. 11-10-2022 - 7 - Il motivo è inammissibile.

La censura è estranea alla ratio decidendi.

Il giudice contabile ha affermato che, non risultando dimostrata l’insorgenza di incidente di falso, la controversia poteva essere decisa.

E’ questa la ratio decidendi, rispetto alla quale il punto impugnato con il motivo in esame attiene ad una ulteriore affermazione del giudice speciale, resa ad abundantiam rispetto alla ratio appena evidenziata.

Esordisce infatti il giudice contabile che “in ogni caso” appariva corretto l’esito dell’apprezzamento compiuto dal primo giudice che aveva ritenuto la documentazione di spesa, della cui falsità si discuteva in sede penale, del tutto inidonea a giustificare l’asserito pertinente esborso alla luce dell’espresso disconoscimento operato dagli apparenti sottoscrittori delle quietanze.

In disparte quanto evidenziato nel controricorso, e cioè che non vi sarebbe stato un accertamento circa l’autenticità dei documenti, ma soltanto una valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio penale (all’esito della quale dovrebbe intendersi che il Collegio abbia deciso il giudizio indipendentemente dai documenti in relazione ai quali il ricorrente ha posto la questione della falsità), determinante per l’inammissibilità della censura è il rilievo chenon è impugnata la statuizione secondo cui la controversia poteva essere decisa non essendo insorto incidente di falso, ma è stata impugnata solo l’affermazione ad abundantiam, con conseguenziale difetto di decisività della censura.

Non v'è luogo a pronuncia sulle spese in relazione alla natura di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti (cfr. Cass. sez.

U. n. 5589 del 2020).

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, Ric. 2021 n. 24278 sez.

SU -ud. 11-10-2022 - 8 - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24278-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; Ric. 2021 n. 24278 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 2 - -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 57/2021 della CORTE dei CONTI - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 22/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria della Corte dei conti convenne in giudizio innanzi alla detta [OSCURATO:PERSONA] per responsabilità erariale a titolo di dolo, con riferimento ai contributi erogati nel periodo 1° gennaio 2008 –30 aprile 2008, in relazione alla legge regionale n. 38 del 1990 che stabiliva gli usi consentiti dei fondi conferiti annualmente ai gruppi del Consiglio regionale per il loro funzionamento. [OSCURATO:PERSONA] adita accolse la domanda, condannando il Broglia, in solido con [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore della Regione della somma di Euro 27.892,87, ed il solo Broglia al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 6.095,53, oltre rivalutazione e interessi. Avverso detta sentenza proposero appello sia il Broglia che il Patrone. Con sentenza di data 22 febbraio 2021 la Corte dei conti – Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello - rigettò gli appelli. Osservò il giudice contabile, per quanto qui rileva, che era conforme a diritto, purché non sconfinante nel merito e dunque in valutazioni di opportunità della singola spesa, accertare la legittimità o meno dell’impiego, anche da parte del singolo consigliere, dei Ric. 2021 n. 24278 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 3 - contributi pubblici destinati a spese di funzionamento del gruppo consiliare sotto il profilo dell’inerenza della spesa con le finalità pubbliche assegnate a tali risorse e che il controllo dell’Ufficio di Presidenza rappresentava una ratifica formale ex post di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo costituente ex ante il titolo giustificativo, non essendo idoneo a tramutare unaspesa illegittima in spesa legittima. Aggiunse, con riferimento alla riserva di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la risoluzione dell’incidente di falso (art. 14 cod. giust. cont.) e alla disciplina di quest’ultimo di cui all’art. 105 cod. giust. cont., che la sospensione del giudizio era subordinata alla proposizione della querela di falso, proposizione che la parte aveva l’onere di provare, a parte la domanda di prefissione di un termine per proporre la querela innanzi al giudice ordinario, e che comunque, qualora il giudizio potesse essere deciso indipendentemente dal documento del quale era dedotta la falsità, il collegio pronunciava sulla controversia principale. Osservò quindi che non risultava pendente alcun giudizio di falso, ma esclusivamente il giudizio penale per il reato di peculato e per quello di falsificazione di quattro documenti materialmente contraffatti e alterati, e che in ogni caso appariva corretto l’esito dell’apprezzamento compiuto dal primo giudice che aveva ritenuto la documentazione di spesa, della cui falsità si discuteva in sede penale, del tutto inidonea a giustificare l’asserito pertinente esborso alla luce dell’espresso disconoscimento operato dagli apparenti sottoscrittori delle quietanze. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei conti. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: Ric. 2021 n. 24278 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 4 - con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 121, comma 2, 122, comma 4, Cost., 1, comma 1, legge n. 20 del 1994. Osserva la parte ricorrente che la Corte dei conti ha svolto un inammissibile sindacato circa l’inerenza di spese rimesse alla sceltadiscrezionale del medesimo ricorrente. Precisa al riguardo che la verifica contabile ad opera della Corte dei conti è stata inserita solo con l’art. 1 d. l. n. 174 del 2012 (convertito con la legge n. 213 del 2012), e dunque dopo i fatti di cui all’originaria citazione, e che in ogni caso i capi del gruppo consiliare non possono essere qualificati come “agenti di conto”, in mancanza di disposizione in tal senso. Aggiunge che risulta previsto solo un controllo interno sul rendiconto previsto dall’art. 4-bis della legge regionale n. 38 del 1990 affidato ad una Commissione consiliare eletta all’inizio della legislatura, con la successiva approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza, con esclusione di forme di sindacato di legittimità contabile. Il motivo èinfondato. In ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile, senza cherilevi la disciplina regionale che preveda l'approvazione dei rendiconti da parte dell'Ufficio di Presidenza, poiché il voto dato in tali sedi rappresenta una ratifica formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo che necostituisce "ex ante" il titolo giustificativo, conducendo l'opposta interpretazione al risultato - abnorme e contrario alla natura eccezionale della guarentigia di cui all'art.122, comma 4,Cost. - di configurare, del tutto ingiustificatamente, una tutela della insindacabilità delle opinioni dei consiglieri regionali più ampia di quella apprestata per i parlamentari nazionali (Cass. Sez. U.n. 19171 del 2020). Non è pertanto affetta da eccesso di potere giurisdizionale la pronuncia della Corte dei conti che accerti la responsabilità erariale di un consigliere regionale per illecita gestione Ric. 2021 n. 24278 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 5 - del denaro pubblico ricevuto per le spese di rappresentanza del gruppo consiliare di appartenenza, pur in presenza dell'approvazione del rendiconto da parte del comitato tecnico e dell'Ufficio di Presidenza, in quanto tale atto, quale mera ratifica formale di spese già effettuate e non titolo giustificativo reso "ex ante", non esclude che le stesse siano non inerenti all'attività del gruppo, quanto ad entità e proporzionalità, o non effettive, per la non veridicità della documentazione, con manifesta difformità delle singole spese ammesse al rimborso, in termini di congruità e collegamento teleologico, rispetto alle finalità pubblicistiche dei gruppi, la cui verifica rimane nei limiti interni della giurisdizione del giudice contabile (Cass. n. 622 del 2021). La gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione dellaCorte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art.122, comma 4, Cost., non estensibile alla gestione dei contributi. L'accertamento rimesso in tale ambito allaCorte dei c onti comprende la verifica di difformità delle attività di gestione del contributo erogato al gruppo consiliare rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, debordando dai limiti esterni della giurisdizione contabile solo allorché investa l'attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di "merito" dal medesimo effettuate nell'esercizio del mandato, e non quando invece si mantenga nell'alveo di un giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 20 del 1994 (Cass. Sez. Ric. 2021 n. 24278 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 6 - U. n. 5589 del 2020; n. 21927 del 2018). La funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale - della qualecostituiscono espressione gli atti che riguardano dir ettamente l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché le modalità di svolgimento dell'attività dell'assemblea - partecipa sì delle guarentigie apprestate dall'art.122, comma 4, Cost., a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l'organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall'interferenza di altri poteri, ma la prerogativa dell'insindacabilità non determina l'esenzione dalla giurisdizione (spettante in via tendenziale alla Corte dei c onti) in tema di responsabilità per maneggio di denaro pubblico, non estendendosi all'attività materiale di gestione delle risorse finanziarie, che resta assoggettata all'ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale e contabile, anche in ragione della non assimilabilità delle assemblee elettive regionali a quelle parlamentari (Cass. Sez. U. n. 5590 del 2020). E’ appena il caso di evidenziare l’inconferenza del richiamo all’art. 1 d. l. n. 174 del 2012, venendo in rilievo con tale disposizione una funzione di controllo della Corte dei c onti estranea alla sfera giurisdizionale (è stata esclusa la natura giurisdizionale della delibera conclusiva del giudizio di parificazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti previsto dalla disposizione citata – Cass. Sez. U. n. 22645 del 2016). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 105 cod. giust. cont., 221 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, nonostante ogni questione relativa alla falsità dei documenti sia devoluta alla giurisdizione ordinaria, il giudice contabile ha sindacato sulla genuinità dei documenti, ed in particolare la genuinità di alcuni titoli di spesa portati a rendiconto del gruppo consiliare. Ric. 2021 n. 24278 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 7 - Il motivo è inammissibile. La censura è estranea alla ratio decidendi. Il giudice contabile ha affermato che, non risultando dimostrata l’insorgenza di incidente di falso, la controversia poteva essere decisa. E’ questa la ratio decidendi, rispetto alla quale il punto impugnato con il motivo in esame attiene ad una ulteriore affermazione del giudice speciale, resa ad abundantiam rispetto alla ratio appena evidenziata. Esordisce infatti il giudice contabile che “in ogni caso” appariva corretto l’esito dell’apprezzamento compiuto dal primo giudice che aveva ritenuto la documentazione di spesa, della cui falsità si discuteva in sede penale, del tutto inidonea a giustificare l’asserito pertinente esborso alla luce dell’espresso disconoscimento operato dagli apparenti sottoscrittori delle quietanze. In disparte quanto evidenziato nel controricorso, e cioè che non vi sarebbe stato un accertamento circa l’autenticità dei documenti, ma soltanto una valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio penale (all’esito della quale dovrebbe intendersi che il Collegio abbia deciso il giudizio indipendentemente dai documenti in relazione ai quali il ricorrente ha posto la questione della falsità), determinante per l’inammissibilità della censura è il rilievo chenon è impugnata la statuizione secondo cui la controversia poteva essere decisa non essendo insorto incidente di falso, ma è stata impugnata solo l’affermazione ad abundantiam, con conseguenziale difetto di decisività della censura. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese in relazione alla natura di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti (cfr. Cass. sez. U. n. 5589 del 2020). Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, Ric. 2021 n. 24278 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 8 - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
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