CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10250/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente ha riportato condanna per plurime violazioni dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 per le quali è stata esclusa la continuazione esterna con i fatti di cui ad altre sentenze di condanna del 13 maggio 2021 e del 22 dicembre 2021 aventi ad oggetto, rispettivamente, il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; ritenuto che: a supporto della decisione il giudice di merito ha richiamato la mancanza della possibilità di ricostruire una volizione iniziale ed unitaria, neppure indicata dall'imputato; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate sulla natura del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e sulla desumibilità ictu ocull delle condizioni per il riconoscimento dell'invocato istituto, senza, tuttavia, descrivere da quali elementi fattuali il giudice avrebbe dovuto pervenire alla diversa conclusione di cui al ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d