CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 10606/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha riqualificato il furto consumato in furto tentato (artt. 56, 624 bis e 625 n.2 cod. pen.) rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata che esclude la sussistenza di un contributo utile e concreto come richiesto dalla norma) di una motivazione esente da evidenti illogicità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Enrico tanisla