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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01881/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28d64/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla competenza territoriale è manifestamente infondato, oltre che riproduttivo delle censure cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, atteso che il processo è stato celebrato con rito abbreviato e applicandosi quindi l'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28d64/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla competenza territoriale è manifestamente infondato, oltre che riproduttivo delle censure cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, atteso che il processo è stato celebrato con rito abbreviato e applicandosi quindi l'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1
Sentenza Cassazione n. 01881/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris