Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17860/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delMolise n. 184/2024 depositata il 26/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7876/2025Numero sezionale 4573/2026Numero di raccolta generale 17860/2026Data pubblicazione 04/06/2026La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all’annualità2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai finiIRES, IRAP e IVA, componenti negativi derivanti da costi disponsorizzazione/pubblicità sostenuti dalla contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. infavore di un’associazione sportiva dilettantistica, ritenuti non deducibili e,quanto all’imposta sul valore aggiunto, non detraibili, sul rilievo dellagenericità della documentazione e del difetto dei requisiti di effettività einerenza, nonché della mancanza di data certa del contratto disponsorizzazione.La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Campobasso, che respingeva il ricorso,valorizzando, tra l’altro, l’antieconomicità dell’operazione, la carenza diidonea prova dell’effettività dei costi e l’insussistenza dei presuppostirichiesti per la deduzione.Proposto appello, la Commissione tributaria regionale del Molise, consentenza n. 626/2019, lo rigettava: pur riconoscendo, in astratto,l’operatività della presunzione prevista dall’art. 90, comma 8, della l. n.289 del 2002, riteneva nondimeno non assolto l’onere della prova quantoalla effettiva stipulazione del contratto e al sostenimento delle spese,reputando il contratto privo di data certa, in quanto non registrato, einsufficiente la documentazione prodotta.Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione; questaCorte, con ordinanza n. 11952/2022, accoglieva il secondo motivo erigettava il primo, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice dimerito in diversa composizione, affinché valutasse se la data del contrattopotesse desumersi anche da altri fatti idonei ai sensi dell’art. 2704 c.c.Riassunto il giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Molise, con sentenza n. 184/2024, rigettava nuovamente ilricorso della contribuente e compensava le spese, ritenendo non provatala deducibilità dei costi per difetto dei requisiti di effettività e inerenza eNumero registro generale 7876/2025Numero sezionale 4573/2026Numero di raccolta generale 17860/2026Data pubblicazione 04/06/2026ribadendo l’irrilevanza probatoria del contratto privo di registrazione,reputando altresì non decisiva la documentazione bancaria prodotta asostegno dei pagamenti.Contro tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione,affidato a tre motivi; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.In corso di procedimento è stata formulata proposta di definizione ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., cui la ricorrente ha fatto seguito chiedendo ladecisione del ricorso e depositando memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o delprocedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., assumendoche il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato al principio di dirittoenunciato dalla sentenza rescindente, avendo nuovamente reputatoirrilevante, ai fini probatori, il contratto di sponsorizzazione in ragionedella mancata registrazione, senza svolgere l’esame delle altre evenienzeprobatorie idonee a stabilire con certezza l’anteriorità della stipulazione aisensi dell’art. 2704 cod. civ.Il primo motivo è manifestamente infondato.La sentenza impugnata, infatti, non si è arrestata al mero rilievo dellamancata registrazione del contratto, ma ha ritenuto, con apprezzamentodi fatto, che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrarel’esistenza di fatti ulteriori dai quali desumere con certezza l’anterioritàdella stipulazione, secondo quanto richiesto dall’art. 2704 cod. civ. (Cass.n. 20813/2021).Il giudice del rinvio ha dunque preso in esame il materiale probatorioallegato dalla contribuente, reputandolo però inidoneo a colmare lacarenza di data certa del contratto mediante elementi esterni univoci eNumero registro generale 7876/2025Numero sezionale 4573/2026Numero di raccolta generale 17860/2026Data pubblicazione 04/06/2026concludenti, e ha così svolto proprio quella verifica in concreto che gli erastata demandata dalla pronuncia rescindente.Quest’ultima, invero, non imponeva di attribuire senz’altro efficaciaprobatoria ai documenti prodotti dalla società, né di pervenire a un esitofavorevole alla sua tesi, ma richiedeva soltanto di accertare se, alla lucedelle risultanze disponibili, la certezza della data potesse essere desuntaaliunde.Ne consegue che il giudice del rinvio si è attenuto al perimetro segnatodalla decisione di cassazione, avendo proceduto alla rivalutazione delcompendio istruttorio nei limiti tracciati dal principio di diritto e avendoconcluso, con motivazione non meramente apparente, nel senso dellapersistente insufficienza del quadro probatorio.

L’osservanza del principiodi diritto va del resto verificata alla luce del contenuto effettivo deldecisum e dei limiti propri del giudizio di rinvio (Cass. n. 8308/2023; Cass.n. 25969/2023).La censura, in realtà, pur formalmente prospettata come violazionedell’art. 384 cod. proc. civ., sollecita una diversa lettura del materialeprobatorio e tende a sostituire all’apprezzamento compiuto dal giudice dimerito una ricostruzione alternativa dei fatti, operazione non consentita insede di legittimità.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che la Corteterritoriale avrebbe erroneamente ritenuto indispensabile, ai fini dellarilevanza probatoria del contratto di sponsorizzazione e della deducibilitàdei relativi costi, la registrazione del contratto stesso, benché talerequisito non sia previsto dalla disposizione invocata.Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.La censura non coglie la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnatanon ha affermato che la registrazione costituisca un autonomo requisitoNumero registro generale 7876/2025Numero sezionale 4573/2026Numero di raccolta generale 17860/2026Data pubblicazione 04/06/2026normativo di deducibilità, ma ha ritenuto non raggiunta la provadell’effettiva stipulazione del contratto e del sostenimento dei costi.In tale prospettiva, il richiamo alla mancata registrazione è stato utilizzatodal giudice di merito quale elemento del complessivo giudizio diinsufficienza probatoria, non già quale condizione ulteriore estranea all’art.90, comma 8, della l. n. 289 del 2002.La doglianza, pertanto, muove da un presupposto interpretativo che nontrova riscontro nella motivazione impugnata, perché imputa alla Corteterritoriale di avere introdotto un requisito legale aggiuntivo, mentre ladecisione si fonda, più semplicemente, sul mancato assolvimentodell’onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della deduzione.

Restapertanto fermo il principio secondo cui la presunzione legale diinerenza/deducibilità opera al ricorrere dei presupposti previsti dallanorma, senza che assumano rilievo requisiti ulteriori (Cass. n. 8981/2017;Cass. n. 7202/2017); ma, nella specie, il giudice del rinvio ha appuntoescluso, sul piano fattuale, che risultassero dimostrati i presupposti stessi.Anche sotto tale profilo, la doglianza si risolve nella richiesta di una nonconsentita rivalutazione del compendio probatorio, mirando a contestarenon l’esatta interpretazione della disposizione invocata, bensì il giudizio dimerito sulla insufficienza delle prove offerte.Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o delprocedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 324 e329, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 90, comma 8, della l. n.289 del 2002, assumendo che il giudice del rinvio avrebbe violato ilgiudicato interno formatosi, a suo dire, sulla applicabilità della presunzionelegale assoluta di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazionesino alla soglia di euro 200.000,00 e sulla conseguente irrilevanza dellaantieconomicità della spesa.Il terzo motivo è manifestamente infondato.Numero registro generale 7876/2025Numero sezionale 4573/2026Numero di raccolta generale 17860/2026Data pubblicazione 04/06/2026La sentenza n. 626/2019 della CTR rigettò integralmente l’appello dellacontribuente e, pertanto, non conteneva alcun capo favorevole alla societàsuscettibile di passare in giudicato autonomo.Le affermazioni svolte in motivazione circa l’astratta operatività dellapresunzione di cui all’art. 90, comma 8, restavano infatti subordinate alrilievo decisivo della mancata prova dell’effettiva stipulazione del contrattoe del sostenimento delle spese.

Non sussisteva, dunque, alcun giudicatointerno idoneo a precludere al giudice del rinvio la verifica della concretaricorrenza dei presupposti fattuali della deduzione.

I richiami dellasentenza impugnata a profili di antieconomicità non valgono, pertanto, aintegrare la denunciata violazione di giudicato, risolvendosi in argomentinon decisivi rispetto alla fondamentale ratio fondata sulla ritenutainsufficienza della prova.Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4,c.p.c.L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nondecisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v.

Cass.,Numero registro generale 7876/2025Numero sezionale 4573/2026Numero di raccolta generale 17860/2026Data pubblicazione 04/06/2026Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda ladisciplina intertemporale).

Pertanto, la parte ricorrente va condannata, neiconfronti della controparte, al pagamento della somma determinata dieuro 2.400,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.000,00in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2.400,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì partericorrente al pagamento della somma di euro 2.400,00 in favore dellacontroricorrente e dell’ulteriore somma di euro 3.000,00 a favore dellaCassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delMolise n. 184/2024 depositata il 26/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7876/2025Numero sezionale 4573/2026Numero di raccolta generale 17860/2026Data pubblicazione 04/06/2026La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all’annualità2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai finiIRES, IRAP e IVA, componenti negativi derivanti da costi disponsorizzazione/pubblicità sostenuti dalla contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. infavore di un’associazione sportiva dilettantistica, ritenuti non deducibili e,quanto all’imposta sul valore aggiunto, non detraibili, sul rilievo dellagenericità della documentazione e del difetto dei requisiti di effettività einerenza, nonché della mancanza di data certa del contratto disponsorizzazione.La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Campobasso, che respingeva il ricorso,valorizzando, tra l’altro, l’antieconomicità dell’operazione, la carenza diidonea prova dell’effettività dei costi e l’insussistenza dei presuppostirichiesti per la deduzione.Proposto appello, la Commissione tributaria regionale del Molise, consentenza n. 626/2019, lo rigettava: pur riconoscendo, in astratto,l’operatività della presunzione prevista dall’art. 90, comma 8, della l. n.289 del 2002, riteneva nondimeno non assolto l’onere della prova quantoalla effettiva stipulazione del contratto e al sostenimento delle spese,reputando il contratto privo di data certa, in quanto non registrato, einsufficiente la documentazione prodotta.Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione; questaCorte, con ordinanza n. 11952/2022, accoglieva il secondo motivo erigettava il primo, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice dimerito in diversa composizione, affinché valutasse se la data del contrattopotesse desumersi anche da altri fatti idonei ai sensi dell’art. 2704 c.c.Riassunto il giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Molise, con sentenza n. 184/2024, rigettava nuovamente ilricorso della contribuente e compensava le spese, ritenendo non provatala deducibilità dei costi per difetto dei requisiti di effettività e inerenza eNumero registro generale 7876/2025Numero sezionale 4573/2026Numero di raccolta generale 17860/2026Data pubblicazione 04/06/2026ribadendo l’irrilevanza probatoria del contratto privo di registrazione,reputando altresì non decisiva la documentazione bancaria prodotta asostegno dei pagamenti.Contro tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione,affidato a tre motivi; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.In corso di procedimento è stata formulata proposta di definizione ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., cui la ricorrente ha fatto seguito chiedendo ladecisione del ricorso e depositando memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o delprocedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., assumendoche il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato al principio di dirittoenunciato dalla sentenza rescindente, avendo nuovamente reputatoirrilevante, ai fini probatori, il contratto di sponsorizzazione in ragionedella mancata registrazione, senza svolgere l’esame delle altre evenienzeprobatorie idonee a stabilire con certezza l’anteriorità della stipulazione aisensi dell’art. 2704 cod. civ.Il primo motivo è manifestamente infondato.La sentenza impugnata, infatti, non si è arrestata al mero rilievo dellamancata registrazione del contratto, ma ha ritenuto, con apprezzamentodi fatto, che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrarel’esistenza di fatti ulteriori dai quali desumere con certezza l’anterioritàdella stipulazione, secondo quanto richiesto dall’art. 2704 cod. civ. (Cass.n. 20813/2021).Il giudice del rinvio ha dunque preso in esame il materiale probatorioallegato dalla contribuente, reputandolo però inidoneo a colmare lacarenza di data certa del contratto mediante elementi esterni univoci eNumero registro generale 7876/2025Numero sezionale 4573/2026Numero di raccolta generale 17860/2026Data pubblicazione 04/06/2026concludenti, e ha così svolto proprio quella verifica in concreto che gli erastata demandata dalla pronuncia rescindente.Quest’ultima, invero, non imponeva di attribuire senz’altro efficaciaprobatoria ai documenti prodotti dalla società, né di pervenire a un esitofavorevole alla sua tesi, ma richiedeva soltanto di accertare se, alla lucedelle risultanze disponibili, la certezza della data potesse essere desuntaaliunde.Ne consegue che il giudice del rinvio si è attenuto al perimetro segnatodalla decisione di cassazione, avendo proceduto alla rivalutazione delcompendio istruttorio nei limiti tracciati dal principio di diritto e avendoconcluso, con motivazione non meramente apparente, nel senso dellapersistente insufficienza del quadro probatorio. L’osservanza del principiodi diritto va del resto verificata alla luce del contenuto effettivo deldecisum e dei limiti propri del giudizio di rinvio (Cass. n. 8308/2023; Cass.n. 25969/2023).La censura, in realtà, pur formalmente prospettata come violazionedell’art. 384 cod. proc. civ., sollecita una diversa lettura del materialeprobatorio e tende a sostituire all’apprezzamento compiuto dal giudice dimerito una ricostruzione alternativa dei fatti, operazione non consentita insede di legittimità.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che la Corteterritoriale avrebbe erroneamente ritenuto indispensabile, ai fini dellarilevanza probatoria del contratto di sponsorizzazione e della deducibilitàdei relativi costi, la registrazione del contratto stesso, benché talerequisito non sia previsto dalla disposizione invocata.Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.La censura non coglie la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnatanon ha affermato che la registrazione costituisca un autonomo requisitoNumero registro generale 7876/2025Numero sezionale 4573/2026Numero di raccolta generale 17860/2026Data pubblicazione 04/06/2026normativo di deducibilità, ma ha ritenuto non raggiunta la provadell’effettiva stipulazione del contratto e del sostenimento dei costi.In tale prospettiva, il richiamo alla mancata registrazione è stato utilizzatodal giudice di merito quale elemento del complessivo giudizio diinsufficienza probatoria, non già quale condizione ulteriore estranea all’art.90, comma 8, della l. n. 289 del 2002.La doglianza, pertanto, muove da un presupposto interpretativo che nontrova riscontro nella motivazione impugnata, perché imputa alla Corteterritoriale di avere introdotto un requisito legale aggiuntivo, mentre ladecisione si fonda, più semplicemente, sul mancato assolvimentodell’onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della deduzione. Restapertanto fermo il principio secondo cui la presunzione legale diinerenza/deducibilità opera al ricorrere dei presupposti previsti dallanorma, senza che assumano rilievo requisiti ulteriori (Cass. n. 8981/2017;Cass. n. 7202/2017); ma, nella specie, il giudice del rinvio ha appuntoescluso, sul piano fattuale, che risultassero dimostrati i presupposti stessi.Anche sotto tale profilo, la doglianza si risolve nella richiesta di una nonconsentita rivalutazione del compendio probatorio, mirando a contestarenon l’esatta interpretazione della disposizione invocata, bensì il giudizio dimerito sulla insufficienza delle prove offerte.Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o delprocedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 324 e329, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 90, comma 8, della l. n.289 del 2002, assumendo che il giudice del rinvio avrebbe violato ilgiudicato interno formatosi, a suo dire, sulla applicabilità della presunzionelegale assoluta di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazionesino alla soglia di euro 200.000,00 e sulla conseguente irrilevanza dellaantieconomicità della spesa.Il terzo motivo è manifestamente infondato.Numero registro generale 7876/2025Numero sezionale 4573/2026Numero di raccolta generale 17860/2026Data pubblicazione 04/06/2026La sentenza n. 626/2019 della CTR rigettò integralmente l’appello dellacontribuente e, pertanto, non conteneva alcun capo favorevole alla societàsuscettibile di passare in giudicato autonomo.Le affermazioni svolte in motivazione circa l’astratta operatività dellapresunzione di cui all’art. 90, comma 8, restavano infatti subordinate alrilievo decisivo della mancata prova dell’effettiva stipulazione del contrattoe del sostenimento delle spese. Non sussisteva, dunque, alcun giudicatointerno idoneo a precludere al giudice del rinvio la verifica della concretaricorrenza dei presupposti fattuali della deduzione. I richiami dellasentenza impugnata a profili di antieconomicità non valgono, pertanto, aintegrare la denunciata violazione di giudicato, risolvendosi in argomentinon decisivi rispetto alla fondamentale ratio fondata sulla ritenutainsufficienza della prova.Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4,c.p.c.L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nondecisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v. Cass.,Numero registro generale 7876/2025Numero sezionale 4573/2026Numero di raccolta generale 17860/2026Data pubblicazione 04/06/2026Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda ladisciplina intertemporale). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, neiconfronti della controparte, al pagamento della somma determinata dieuro 2.400,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.000,00in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2.400,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì partericorrente al pagamento della somma di euro 2.400,00 in favore dellacontroricorrente e dell’ulteriore somma di euro 3.000,00 a favore dellaCassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17860/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris