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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22077/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]<Grillo avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 15 luglio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'avvenuta integrazione del compendio probatorio; - alla valutazione del medesimo; Ritenuto che í motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva dapprima sottolineato la piena legittimità dell'integrazione probatoria disposta dal primo giudice (ed espressamente prevista proprio dalla norma citata in ricorso) e poi considerato che il complessivo compendio probatorio deponeva per la piena attendibilità della versione dei fatti fornita dalla persona offesa; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orlo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]<Grillo avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 15 luglio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'avvenuta integrazione del compendio probatorio; - alla valutazione del medesimo; Ritenuto che í motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva dapprima sottolineato la piena legittimità dell'integrazione probatoria disposta dal primo giudice (ed espressamente prevista proprio dalla norma citata in ricorso) e poi considerato che il complessivo compendio probatorio deponeva per la piena attendibilità della versione dei fatti fornita dalla persona offesa; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orlo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22077/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris