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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 maggio 2019

Cassazione n. 12707/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21965/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] vatore Cucchiara, elettivamente domiciliata in Roma, Corso d’Italia 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 762/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 30/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21965/2019 Numero sezionale 403/2022 Numero di raccolta generale 12707/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]: − [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. innanzi al Tribunale di Agrigento domandando la declaratoria di invalidità ed inefficacia dell’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione in ragione dell’omessa notifica delle cartelle di pagamento, delle sanzioni amministrative sulle quali le stesse si fondavano e degli atti di intimazione, nonché per la pretesa violazione degli artt. 50 e 77 D.P.R. n. 602 del 1973; − il Tribunale, con la sentenza n. 762 del 30/5/2019, qualificando espressamente l’azione come opposizione agli atti esecutivi, respinta l’eccezione di decadenza ex art. 617 cod. proc. civ., accoglieva la domanda e dichiarava la nullità dell’iscrizione ipotecaria, considerata quale atto della procedura esecutiva; − avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; − l’intimato Valenti non svolgeva difese nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]: − il ricorso è inammissibile e ciò esime dall’illustrazione e dall’esame della censura svolta dalla ricorrente; − si rileva, infatti, che la procura conferita al difensore della ricor- rente per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Agrigento – redatta su foglio separato e unito all’atto – risulta sottoscritta e auten- ticata in data 16/7/2019 in Catania, mentre l’atto introduttivo reca la data del 20/7/2019 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, è stato pre- disposto in Agrigento; inoltre, manca uno specifico riferimento all’impu- gnazione della sentenza del Tribunale di Agrigento, né il testo fa riferi- mento ad un’impugnazione di legittimità, come si evince dal riferimento alla «facoltà di chiamare terzi in giudizio», incompatibile col giudizio di cassazione; − dal tenore letterale, oltre che dall’anteriorità della data di rilascio e dalla diversità tra il luogo di conferimento del mandato e quello di 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21965/2019 Numero sezionale 403/2022 Numero di raccolta generale 12707/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 redazione del ricorso, si desume la carenza del requisito di specialità prescritto dall’art. 365 cod. proc. civ. (si veda, in tema, Cass., Sez. 6- 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556-01); − inoltre, nella fattispecie esaminata è lecito dubitare anche del po- tere di autentica del difensore, atteso che l’art. 83, comma 3, cod. proc. civ. consente al procuratore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte solo se apposta in calce (e, per previsione normativa, anche se rilasciata su foglio o documento informatico separato che sia però congiunto all’atto a cui si riferisce) o a margine di uno degli atti tassati- vamente indicati dalla citata disposizione (tra i quali, anche il ricorso), mentre nel caso de quo le riscontrate differenze tra i luoghi e le date riportati nel mandato e nel ricorso introduttivo dimostrano che la pro- cura venne autenticata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] prima che fosse predisposto l’atto e, dunque, quale documento a sé stante; − al difensore non è attribuito un generale potere di certificare una sottoscrizione, bensì, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., quello stretta- mente legato alla formazione dell’atto a cui si connette l’attività difen- siva, sicché – indipendentemente dalla questione, qui non rilevante, re- lativa alla collocazione “topografica” della procura (già rimessa alla de- cisione delle Sezioni Unite da Cass., Sez. 6-3, Ordinanza interlocutoria n. 6946 del 02/03/2021) – si impone in ogni caso una contestualità (nella fattispecie esclusa per tabulas) tra l’autenticazione della sotto- scrizione della procura e l’atto a cui la stessa si riferisce; − stante la indefensio dell’intimato, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; − va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21965/2019 Numero sezionale 403/2022 Numero di raccolta generale 12707/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 marzo 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21965/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] vatore Cucchiara, elettivamente domiciliata in Roma, Corso d’Italia 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 762/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 30/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21965/2019 Numero sezionale 403/2022 Numero di raccolta generale 12707/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]: − [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. innanzi al Tribunale di Agrigento domandando la declaratoria di invalidità ed inefficacia dell’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione in ragione dell’omessa notifica delle cartelle di pagamento, delle sanzioni amministrative sulle quali le stesse si fondavano e degli atti di intimazione, nonché per la pretesa violazione degli artt. 50 e 77 D.P.R. n. 602 del 1973; − il Tribunale, con la sentenza n. 762 del 30/5/2019, qualificando espressamente l’azione come opposizione agli atti esecutivi, respinta l’eccezione di decadenza ex art. 617 cod. proc. civ., accoglieva la domanda e dichiarava la nullità dell’iscrizione ipotecaria, considerata quale atto della procedura esecutiva; − avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; − l’intimato Valenti non svolgeva difese nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]: − il ricorso è inammissibile e ciò esime dall’illustrazione e dall’esame della censura svolta dalla ricorrente; − si rileva, infatti, che la procura conferita al difensore della ricor- rente per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Agrigento – redatta su foglio separato e unito all’atto – risulta sottoscritta e auten- ticata in data 16/7/2019 in Catania, mentre l’atto introduttivo reca la data del 20/7/2019 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, è stato pre- disposto in Agrigento; inoltre, manca uno specifico riferimento all’impu- gnazione della sentenza del Tribunale di Agrigento, né il testo fa riferi- mento ad un’impugnazione di legittimità, come si evince dal riferimento alla «facoltà di chiamare terzi in giudizio», incompatibile col giudizio di cassazione; − dal tenore letterale, oltre che dall’anteriorità della data di rilascio e dalla diversità tra il luogo di conferimento del mandato e quello di 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21965/2019 Numero sezionale 403/2022 Numero di raccolta generale 12707/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 redazione del ricorso, si desume la carenza del requisito di specialità prescritto dall’art. 365 cod. proc. civ. (si veda, in tema, Cass., Sez. 6- 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556-01); − inoltre, nella fattispecie esaminata è lecito dubitare anche del po- tere di autentica del difensore, atteso che l’art. 83, comma 3, cod. proc. civ. consente al procuratore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte solo se apposta in calce (e, per previsione normativa, anche se rilasciata su foglio o documento informatico separato che sia però congiunto all’atto a cui si riferisce) o a margine di uno degli atti tassati- vamente indicati dalla citata disposizione (tra i quali, anche il ricorso), mentre nel caso de quo le riscontrate differenze tra i luoghi e le date riportati nel mandato e nel ricorso introduttivo dimostrano che la pro- cura venne autenticata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] prima che fosse predisposto l’atto e, dunque, quale documento a sé stante; − al difensore non è attribuito un generale potere di certificare una sottoscrizione, bensì, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., quello stretta- mente legato alla formazione dell’atto a cui si connette l’attività difen- siva, sicché – indipendentemente dalla questione, qui non rilevante, re- lativa alla collocazione “topografica” della procura (già rimessa alla de- cisione delle Sezioni Unite da Cass., Sez. 6-3, Ordinanza interlocutoria n. 6946 del 02/03/2021) – si impone in ogni caso una contestualità (nella fattispecie esclusa per tabulas) tra l’autenticazione della sotto- scrizione della procura e l’atto a cui la stessa si riferisce; − stante la indefensio dell’intimato, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; − va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21965/2019 Numero sezionale 403/2022 Numero di raccolta generale 12707/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :