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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14372/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Roma in persona del legalerappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate Direzione ProvincialeTreviso-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneton.513/2018 depositata il 07/05/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22153/2018Numero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 14372/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.040,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Roma in persona del legalerappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate Direzione ProvincialeTreviso-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneton.513/2018 depositata il 07/05/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22153/2018Numero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 14372/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.040,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14372/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris