Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23871/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 11 ottobre 2022, ha confermato la sentenza resa ad esito di giudizio abbreviato dal Gup presso il Tribunale di Milano, pronunciata il 14 gennaio 2021, con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 110, 628, comma primo e terzo n. 1, cod.pen.).

Ritenuto che i cinque motivi di ricorso, come emerge anche dalla loro formulazione, con i quali si deduce: - violazione di legge ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen. quanto all'identificazione dell'imputato mediante software Keycrime; - violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata considerazione delle versioni rese dalle persone offese, caratterizzate da evidente contraddittorietà; - violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme quanto all'accertamento della recidiva; - violazione di legge quanto al bilanciamento delle circostanze del reato; violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme quanto alla determinazione della pena base, si caratterizzano per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), in assenza di qualsiasi confronto con la motivazione, che ha analiticamente affrontato il profilo della identificazione del ricorrente, chiarendo come tale esito sia stato il frutto di riconoscimenti delle persone offese, con motivazione logica e persuasiva, anche considerata la piena utilizzabilità dei diversi spunti investigativi acquisiti agli atti tenuto conto del disposto di cui all'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.; rilevata la compiuta analisi in tema di trattamento sanzionatorio, con riferimento a tutti i temi riproposti in questa sede (recidiva, circostanze e giudizio di bilanciamento, valutazione della pena base) in assenza di qualsiasi irragionevolezza in considerazione dei plurimi precedenti penali, dell'uso di arma, della violenza della azione posta in essere, con esplicita considerazione della pericolosità del ricorrente (pag.3); atteso che di fatto il ricorrente si è limitato a proporre una propria diversa ed alternativa lettura del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore D E POSITATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 11 ottobre 2022, ha confermato la sentenza resa ad esito di giudizio abbreviato dal Gup presso il Tribunale di Milano, pronunciata il 14 gennaio 2021, con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 110, 628, comma primo e terzo n. 1, cod.pen.). Ritenuto che i cinque motivi di ricorso, come emerge anche dalla loro formulazione, con i quali si deduce: - violazione di legge ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen. quanto all'identificazione dell'imputato mediante software Keycrime; - violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata considerazione delle versioni rese dalle persone offese, caratterizzate da evidente contraddittorietà; - violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme quanto all'accertamento della recidiva; - violazione di legge quanto al bilanciamento delle circostanze del reato; violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme quanto alla determinazione della pena base, si caratterizzano per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), in assenza di qualsiasi confronto con la motivazione, che ha analiticamente affrontato il profilo della identificazione del ricorrente, chiarendo come tale esito sia stato il frutto di riconoscimenti delle persone offese, con motivazione logica e persuasiva, anche considerata la piena utilizzabilità dei diversi spunti investigativi acquisiti agli atti tenuto conto del disposto di cui all'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.; rilevata la compiuta analisi in tema di trattamento sanzionatorio, con riferimento a tutti i temi riproposti in questa sede (recidiva, circostanze e giudizio di bilanciamento, valutazione della pena base) in assenza di qualsiasi irragionevolezza in considerazione dei plurimi precedenti penali, dell'uso di arma, della violenza della azione posta in essere, con esplicita considerazione della pericolosità del ricorrente (pag.3); atteso che di fatto il ricorrente si è limitato a proporre una propria diversa ed alternativa lettura del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore D E POSITATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23871/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris