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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 settembre 2023

Cassazione n. 01460/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fe) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Ferrara del 3/5/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia, senza c:ondanna alle spese [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Ferrara, pronunciandosi (per la seconda volta) in sede di rinvio, condannava il querelante [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] - assolto ai sensi dell'ad 530 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste - nel procedimento nel quale era stato imputato del delitto di lesioni colpose; l'importo era quantificato in 8.000,00 euro, oltre spese generali ed accessori di legge. ••n 2.

Propone ricorso per cassazione il Migliari, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche o la mancanza di motivazione.

Premesso che il difensore, all'udienza del 1°/3/2023, avrebbe depositato un prospetto informale di compensi - relativo a quattro giudizi di merito e tre innanzi a questa Corte - parametrato sui minimi tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, così individuando un importo complessivo pari a 9.454,00 euro, si lamenta che il Giudice di pace avrebbe derogato a tali canoni minimi, peraltro senza alcuna motivazione.

3. Con atto depositato il 6/9/2023, il ricorrente - a mezzo del procuratore speciale - ha rinunciato all'impugnazione, avendo raggiunto un accordo transattivo ritenuto satisfattivo (di cui è stata fornita successiva documentazione).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia.

P.Q.NI.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il liere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fe) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Ferrara del 3/5/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia, senza c:ondanna alle spese [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Ferrara, pronunciandosi (per la seconda volta) in sede di rinvio, condannava il querelante [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] - assolto ai sensi dell'ad 530 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste - nel procedimento nel quale era stato imputato del delitto di lesioni colpose; l'importo era quantificato in 8.000,00 euro, oltre spese generali ed accessori di legge. ••n 2. Propone ricorso per cassazione il Migliari, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche o la mancanza di motivazione. Premesso che il difensore, all'udienza del 1°/3/2023, avrebbe depositato un prospetto informale di compensi - relativo a quattro giudizi di merito e tre innanzi a questa Corte - parametrato sui minimi tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, così individuando un importo complessivo pari a 9.454,00 euro, si lamenta che il Giudice di pace avrebbe derogato a tali canoni minimi, peraltro senza alcuna motivazione. 3. Con atto depositato il 6/9/2023, il ricorrente - a mezzo del procuratore speciale - ha rinunciato all'impugnazione, avendo raggiunto un accordo transattivo ritenuto satisfattivo (di cui è stata fornita successiva documentazione). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il liere estensore
Sentenza Cassazione n. 01460/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris