CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 settembre 2023
Cassazione n. 01460/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fe) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Ferrara del 3/5/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia, senza c:ondanna alle spese [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Ferrara, pronunciandosi (per la seconda volta) in sede di rinvio, condannava il querelante [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] - assolto ai sensi dell'ad 530 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste - nel procedimento nel quale era stato imputato del delitto di lesioni colpose; l'importo era quantificato in 8.000,00 euro, oltre spese generali ed accessori di legge. ••n 2. Propone ricorso per cassazione il Migliari, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche o la mancanza di motivazione. Premesso che il difensore, all'udienza del 1°/3/2023, avrebbe depositato un prospetto informale di compensi - relativo a quattro giudizi di merito e tre innanzi a questa Corte - parametrato sui minimi tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, così individuando un importo complessivo pari a 9.454,00 euro, si lamenta che il Giudice di pace avrebbe derogato a tali canoni minimi, peraltro senza alcuna motivazione. 3. Con atto depositato il 6/9/2023, il ricorrente - a mezzo del procuratore speciale - ha rinunciato all'impugnazione, avendo raggiunto un accordo transattivo ritenuto satisfattivo (di cui è stata fornita successiva documentazione). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il liere estensore