Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:700
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 3 settembre 2026 (
1
)
Causa C
‑
228/25 P
MegaFon OAO
contro
Consiglio dell’Unione europea
« Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle entità soggette a misure restrittive – Criterio del sostegno al complesso militare e industriale della Federazione russa nella sua guerra di aggressione contro l’Ucraina – Inserimento basato su un fatto notorio o su un fatto che si presume notorio – Presunzione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di controllo completo delle misure restrittive – Diritti della difesa – Diritto a una buona amministrazione – Errore di valutazione – Onere della prova – Mancanza di fascicolo documentale »
Indice
I. Fatti e sentenza impugnata
II. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
III. Sull’impugnazione
A. Osservazione preliminare
B. Sul sesto motivo vertente sulla violazione di una forma sostanziale
1. Sintesi degli argomenti delle parti
2. Valutazione
C. Sulla prima parte del settimo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la mancata comunicazione degli elementi di prova nel corso del procedimento amministrativo non aveva comportato una violazione degli articoli 41 e 47 della Carta
1. Sintesi degli argomenti delle parti
2. Valutazione
a) Sugli atti iniziali
b) Sul primo atto di mantenimento
1) Sull’inosservanza del duplice obbligo procedurale nella fase amministrativa del mantenimento
2) Sul rinvio al controricorso del Consiglio prodotto dinanzi al Tribunale
D. Sul terzo e sul quarto motivo, vertenti su un errore di diritto in quanto il Tribunale si sarebbe basato su una presunzione, avrebbe invertito l’onere della prova e travisato la portata del suo controllo, su una violazione degli articoli 41 e 47 della Carta nonché su uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova
1. Sintesi degli argomenti delle parti
2. Valutazione
a) Sulla ricevibilità del terzo e del quarto motivo
b) Nel merito
1) Richiamo del livello di controllo imposto al giudice dell’Unione per quanto riguarda la fondatezza delle misure restrittive di natura individuale
2) Sul controllo, da parte del Tribunale, della valutazione effettuata dal Consiglio
i) Sul silenzio degli atti iniziali, sull’assenza di presunzione e sull’asserita invocazione di un fatto notorio
ii) Sulla distinzione tra la mancata comunicazione degli elementi in base ai quali l’inserimento è stato deciso e l’assenza di tali elementi al momento dell’inserimento
iii) Sul riferimento al contesto noto alla persona o all’entità inserita, sui «fatti che possono presumersi notori» e sull’inversione della logica nella sentenza impugnata
– L’impossibile analogia con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
– L’impossibile analogia con la sentenza LG Electronics/UAMI
iv) Conclusione dell’analisi
E. Sul ricorso dinanzi al Tribunale
IV. Conclusione
1.
La presente causa verte ancora una volta sulla legittimità delle misure restrittive adottate dall’Unione europea nei confronti della Federazione russa in risposta alla sua aggressione nei confronti dell’Ucraina, una guerra che, ad oggi, prosegue senza sosta e rimane una delle minacce più gravi per la pace e la sicurezza in Europa.
2.
Non vi è dubbio che la gravità eccezionale di tale aggressione richieda all’Unione di esercitare i poteri che le sono conferiti nel settore della politica estera e di sicurezza comune in modo da garantire la massima efficacia della sua risposta. Tale imperativo non può tuttavia ridurre l’importanza di garantire che l’Unione stessa agisca conformemente ai valori e ai principi sui quali si fonda il suo ordinamento giuridico. Per contro, quanto più grave è l’aggressione cui l’Unione reagisce e maggiore è l’importanza di un regime di sanzioni efficace, tanto più è essenziale che l’Unione rispetti pienamente i valori che la sua azione esterna dovrebbe promuovere.
3.
Infatti, in forza dell’articolo 21 TUE, l’azione dell’Unione sulla scena internazionale deve essere ispirata, in particolare, ai principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell’universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del rispetto della dignità umana nonché del rispetto del diritto internazionale. Tali principi non si limitano a definire gli obiettivi perseguiti dall’azione esterna dell’Unione. Essi disciplinano altresì il modo in cui tale azione deve essere esercitata. Ne consegue che l’adozione e l’attuazione di misure restrittive devono rimanere pienamente conformi ai requisiti dello Stato di diritto, i quali comprendono l’obbligo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva nonché il pieno rispetto dei diritti procedurali e sostanziali delle persone ed entità interessate (
2
).
4.
Di conseguenza, la presente causa offre alla Corte l’occasione di riaffermare che il Consiglio dell’Unione europea, nonostante l’ampio potere discrezionale di cui gode in materia di misure restrittive, deve esercitare le sue competenze nei limiti assoluti che gli sono imposti dai Trattati e dallo Stato di diritto.
5.
La ricorrente, la MegaFon OAO, è una società con sede a Mosca (Russia) che agisce come operatore di telecomunicazioni e di telefonia mobile. Il suo nome è stato inserito, e successivamente mantenuto, dal Consiglio negli elenchi delle persone, entità e organismi che forniscono sostegno al complesso militare e industriale della Russia nella guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina. Di conseguenza, è soggetta a maggiori restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso nonché di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia (
3
).
6.
L’inserimento della MegaFon è ancora più particolare in quanto si basa sull’invocazione, da parte del Consiglio, di un fatto che si presume notorio sul quale esso sostiene di essersi fondato. La notorietà di quest’ultimo fatto sarebbe tale, secondo il Consiglio, che essa lo esonererebbe dal suo obbligo di assicurarsi della fondatezza dell’inserimento mediante la raccolta, poi la produzione, di prove, almeno prima che la causa entri nella sua fase contenziosa.
7.
La Corte dovrà quindi stabilire se una siffatta prassi sia in linea con gli standard giurisprudenziali in materia di misure restrittive.
I.
Fatti e sentenza impugnata
8.
Con la presente impugnazione, la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 gennaio 2025, MegaFon/Consiglio (
4
), con la quale il medesimo Tribunale ha respinto il suo ricorso, come adattato due volte in corso di causa, diretto ad ottenere l’annullamento degli atti con i quali il suo nome è stato inserito nel febbraio 2023 (
5
), poi mantenuto nel luglio 2023 (
6
) e nel gennaio 2024 (
7
), nell’elenco dell’allegato IV della decisione 2014/512 modificata, nella parte in cui tali atti la riguardano.
9.
I fatti e il contesto normativo alla base della presente impugnazione sono esposti ai punti da 2 a 27 della sentenza impugnata, ai quali rinvio. Ai fini dell’analisi della presente impugnazione, essi possono essere sintetizzati come segue.
10.
Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione 2023/434, con la quale ha stabilito di aggiungere 96 voci, tra cui quella della ricorrente (
8
), all’elenco contenuto nell’allegato IV della decisione 2014/512 così modificata. Tale allegato elencava le entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella guerra contro l’Ucraina alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia (
9
). Il regolamento 2023/427 ha proceduto alla modifica dell’allegato IV del regolamento n. 833/2014 aggiungendovi, in particolare, il nome della ricorrente (
10
).
11.
Nel marzo 2023 la ricorrente ha chiesto due volte al Consiglio di fornirle le informazioni e le prove su cui si era fondata l’adozione delle misure restrittive che la riguardavano. Il Consiglio le ha risposto che non era tenuto a notificare alle persone e alle entità indicate negli elenchi controversi i motivi del loro inserimento in tali elenchi e ha rinviato alle informazioni che giustificavano, a suo avviso, l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi, contenute negli articoli 3 e 3
ter
della decisione 2014/512 modificata (
11
), negli articoli 2, 2
bis
e 2
ter
del regolamento n. 833/2014 modificato (
12
), nonché nel considerando 10 della decisione 2023/434 e nel considerando 4 del regolamento 2023/427 (
13
).
12.
Il 13 aprile 2023 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso gli atti del febbraio 2023. Parallelamente, essa ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame di tali atti.
13.
Il 23 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1217 e il regolamento (UE) 2023/1214 (
14
), che hanno nuovamente modificato la decisione 2014/512 e il regolamento n. 833/2014, aggiungendo in particolare un testo introduttivo all’allegato IV così modificato (
15
).
14.
Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato il primo atto di mantenimento, con il quale ha prorogato la decisione 2014/512 modificata e, quindi, le misure restrittive nei confronti della ricorrente, per un ulteriore periodo di sei mesi, fino al 31 gennaio 2024.
15.
Informata di tale proroga dal Consiglio, la MegaFon ha trasmesso una lettera al Consiglio, chiedendogli di riconsiderare la sua decisione di prorogare tali misure nonché l’accesso a tutti i documenti pertinenti.
16.
Il 29 gennaio 2024 il Consiglio ha adottato il secondo atto di mantenimento e ha prorogato le misure restrittive nei confronti della ricorrente per un ulteriore periodo di sei mesi, fino al 31 luglio 2024.
17.
La MegaFon ha adattato il suo ricorso dinanzi al Tribunale due volte, di modo che il suo ricorso mirasse, a seguito di tale adattamento, all’annullamento sia degli atti del febbraio 2023 sia dei due atti di mantenimento. La ricorrente formulava quindi quattro motivi vertenti, in sostanza, su una violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, su una violazione dell’obbligo di motivazione, su un errore di valutazione e su una violazione del principio di proporzionalità.
18.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto
in toto
il ricorso della MegaFon.
II.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
19.
Il 25 marzo 2023 la MegaFon ha proposto la presente impugnazione.
20.
Nelle sue conclusioni essa chiede che la Corte voglia, in via principale, annullare la sentenza impugnata nonché tutti gli atti controversi; in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale; in ogni caso, condannare il Consiglio alle spese.
21.
Il Consiglio, sostenuto nelle sue conclusioni dalla Commissione europea, interveniente in primo grado, chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la MegaFon alle spese.
III.
Sull’impugnazione
22.
Con la presente impugnazione, la MegaFon deduce otto motivi.
23.
In sostanza, il primo motivo verte su una violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, e dell’articolo 92, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale, su uno snaturamento dei fatti e su una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe rifiutato di accogliere la domanda di produzione di prove supplementare presentata dalla ricorrente.
24.
Il secondo motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione e su una violazione del combinato disposto dell’articolo 215 TFUE e dell’articolo 29 TUE.
25.
Il terzo motivo verte su un errore di diritto riguardante l’onere della prova.
26.
Il quarto motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale avrebbe stabilito una presunzione per giustificare l’inserimento della ricorrente, su una violazione degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché su uno snaturamento delle prove e dei fatti.
27.
Il quinto motivo verte su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «sostegno» ai sensi del criterio su cui si fondava l’inserimento della ricorrente, nonché su uno snaturamento delle prove e dei fatti.
28.
Con il sesto motivo, la MegaFon contesta al Tribunale di aver omesso di constatare una violazione delle forme sostanziali in quanto gli atti che la riguardavano sarebbero stati adottati sebbene il Consiglio non disponesse di un fascicolo documentale relativo al suo inserimento.
29.
Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse respingere il sesto motivo, la MegaFon avanza il settimo motivo in subordine. Con tale motivo, la MegaFon sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che la mancata comunicazione degli elementi di prova da parte del Consiglio nel corso del procedimento amministrativo costituiva una violazione dei suoi diritti della difesa e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (prima parte). In ulteriore subordine, essa deduce un errore di diritto derivante dal rigetto, da parte del Tribunale, dell’eccezione di illegittimità relativa alla decisione 2014/512 e al regolamento n. 833/2014 vertente sull’asserita assenza dell’obbligo di riesame derivante da tali atti (seconda parte).
30.
Infine, l’ottavo motivo verte sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione.
31.
Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni sono incentrate sui motivi terzo, quarto e sesto nonché sulla prima parte del settimo motivo dell’impugnazione.
A.
Osservazione preliminare
32.
Occorre anzitutto precisare che la sentenza impugnata mi sembra viziata da un errore di diritto fondamentale consistente in un inadempimento dell’obbligo di controllo giurisdizionale che spettava al Tribunale garantire ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Infatti, una presunzione non può mai sostituirsi alla deduzione, e poi alla verifica effettiva, degli elementi di fatto sui quali si basa. Sebbene una presunzione possa influire sul modo in cui gli elementi di prova sono valutati, essa non può mai dispensare dall’obbligo giurisdizionale di verificare i fatti che la determinano. In caso contrario, la presunzione rischia di diventare autovalidante.
33.
Una siffatta distinzione è fondamentale nel caso di specie, poiché la decisione del Consiglio di inserire un’entità come la MegaFon nell’elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive ha comportato conseguenze individuali sfavorevoli per la ricorrente. Secondo il Tribunale, il Consiglio si sarebbe basato su fatti che si presumevano notori (
16
), il che lo avrebbe esonerato dal suo obbligo di fornire i motivi dell’inserimento, nonché gli elementi di prova a loro sostegno, alla MegaFon sin dalla fase del procedimento amministrativo.
34.
Sosterrò qui la tesi secondo cui una siffatta valutazione è errata in diritto e che spettava al Tribunale verificare che l’elemento di fatto sotteso ai
fatti che si presumevano notori
fosse stato correttamente accertato al momento dell’adozione degli atti controversi. A mio avviso, il Tribunale non si è quindi limitato a trarre una conclusione erronea dagli elementi di prova la cui tempistica di produzione sarà, del resto, discussa. Esso ha altresì applicato un metodo probatorio errato fondando il suo intero ragionamento su un’ipotesi che, a sua volta, necessitava di una verifica.
35.
La particolarità della sentenza impugnata risiede nel fatto che è tale premessa del ragionamento del Tribunale a viziarla in varie fasi della sua analisi, anche se tale premessa sarà esplicitata solo ai punti 118 e seguenti della sentenza impugnata.
36.
La MegaFon contesta il fatto che il Tribunale abbia ammesso che il Consiglio abbia potuto fondare il suo inserimento sulla base di
fatti che si presumevano notori
. Essa contesta l’esistenza di tali fatti per quanto la riguarda. Essa contesta altresì le conseguenze procedurali che sembrano essere derivate dalla deduzione di tali fatti da parte del Consiglio e che sono consistite essenzialmente nella mancata costituzione di un fascicolo di prove al momento dell’adozione degli atti iniziali.
37.
Poiché il sesto motivo della presente impugnazione riguarda l’allegazione di una violazione delle forme sostanziali e la prima parte del settimo motivo riguarda, in particolare, la questione se il Tribunale abbia correttamente valutato che il procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione degli atti controversi sia stato svolto nel rispetto dei diritti della difesa della ricorrente, inizierò l’analisi esaminando tale motivo e tale parte. Proseguirò poi con l’esame, che svolgerò congiuntamente, del terzo e del quarto motivo, che riguardano, a loro volta, la valutazione della fondatezza degli atti iniziali, e quindi della loro legittimità interna.
B.
Sul sesto motivo vertente sulla violazione di una forma sostanziale
1.
Sintesi degli argomenti delle parti
38.
In sostanza, la MegaFon sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la violazione di una forma sostanziale costituita dalla mancanza di un fascicolo di prove formato dal Consiglio al momento del suo inserimento. Tale irregolarità procedurale sarebbe talmente grave da costituire una forma sostanziale. In assenza di un siffatto fascicolo, il Consiglio avrebbe proceduto alla votazione sull’inserimento della MegaFon senza alcun documento che spiegasse su quale base tale inserimento fosse stato deciso. La totale assenza di documenti giustificativi al momento della decisione costituirebbe una grave irregolarità procedurale che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio e che vizierebbe la legittimità delle misure restrittive riguardanti la MegaFon. Anche supponendo che il Consiglio potesse basarsi su un fatto notorio, il Consiglio sarebbe stato tenuto a costituire un fascicolo formale con prove che specificassero le affermazioni in base alle quali l’inserimento sarebbe stato deciso. Un siffatto fascicolo sarebbe necessario per garantire che il Consiglio decida con piena cognizione di causa.
39.
In sede di replica, la MegaFon precisa che il principio dello Stato di diritto, l’articolo 215, paragrafo 3, TFUE nonché il diritto ad una buona amministrazione costituirebbero i fondamenti dell’obbligo, per il Consiglio, di costituire un fascicolo al momento dell’adozione degli atti che istituiscono misure restrittive di natura individuale. Peraltro, un siffatto obbligo rientrerebbe altresì nell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 41, paragrafo 2, nonché dall’articolo 47 della Carta. Orbene, l’obbligo di motivazione costituirebbe una formalità sostanziale.
40.
Il Consiglio e la Commissione concludono per il rigetto del sesto motivo di impugnazione in quanto infondato.
2.
Valutazione
41.
Al punto 124 della sentenza impugnata, mentre il Tribunale statuiva sul terzo motivo dedotto dalla ricorrente relativo a un errore di valutazione, il Tribunale ha dichiarato che, «sebbene il Consiglio non abbia costituito un fascicolo di prove al momento dell’adozione degli atti iniziali, esso poteva fare riferimento, in caso di contestazione, ad elementi generalmente disponibili nella sfera pubblica al fine di suffragare le sue affermazioni relative a un fatto che poteva presumersi notorio».
42.
La MegaFon sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto sanzionare la mancanza di un fascicolo di prove al momento dell’adozione degli atti iniziali. L’irregolarità che deriverebbe da quest’ultima mancanza sarebbe tale da costituire una violazione delle forme sostanziali, che il Tribunale era tenuto a rilevare d’ufficio.
43.
È vero che, senza mai aver definito astrattamente la nozione di «forma sostanziale» (
17
), la Corte ha costantemente dichiarato che l’inosservanza delle norme procedurali relative all’adozione di un atto lesivo costituisce una violazione delle forme sostanziali e che, se, nell’esaminare l’atto di cui trattasi, il giudice dell’Unione accerta che quest’ultimo non sia stato regolarmente adottato, deve trarre le conseguenze derivanti dalla violazione di una forma sostanziale e, quindi, annullare l’atto (
18
). Inoltre, spetta al giudice dell’Unione, laddove rilevi un’inosservanza di tal genere, esaminarla d’ufficio (
19
). Occorre inoltre che una siffatta norma sia chiaramente identificabile.
44.
Orbene, come rilevato dal Consiglio, la MegaFon non ha dimostrato l’esistenza di una norma applicabile al Consiglio da cui risulterebbe l’obbligo di costituire, al momento dell’inserimento negli elenchi controversi, un fascicolo di prove.
45.
Pertanto, nessuna norma interna del Consiglio né alcuna disposizione rientrante negli atti controversi illustrano tale asserito obbligo.
46.
Peraltro, le tre fonti individuate dalla MegaFon in fase di replica sembrano rientrare piuttosto nella categoria della «violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione», che è menzionata in modo distinto all’articolo 263, secondo comma, TFUE rispetto alle forme sostanziali.
47.
Per quanto riguarda l’invocazione di tali fonti, occorre, in primo luogo, constatare che la MegaFon non ha spiegato le ragioni per le quali si dovrebbe ritenere che la violazione di tali disposizioni costituisca la violazione di una forma sostanziale.
48.
In secondo luogo, rilevo che l’articolo 2 TUE afferma che l’Unione si fonda segnatamente sullo Stato di diritto. La preminenza di tale valore nell’ordinamento giuridico dell’Unione è una delle sue caratteristiche. Tuttavia, è giocoforza constatare che, in quanto espressione di un valore, tale articolo non presenta le caratteristiche di una forma sostanziale.
49.
In terzo luogo, l’articolo 215, paragrafo 3, TFUE enuncia che gli atti contemplati da tale disposizione devono contenere le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche. Dal tenore letterale di detta disposizione non deriva quindi alcun obbligo per il Consiglio di disporre di un fascicolo di prove al momento dell’adozione di misure restrittive di natura individuale.
50.
Infine, in quarto luogo, sebbene non vi sia alcun dubbio che il Consiglio sia tenuto a conformarsi all’articolo 41 della Carta, qualsiasi inadempimento di tale obbligo costituisce la violazione di un diritto fondamentale, e non di una formalità sostanziale ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE.
51.
Pertanto, la mancanza di un fascicolo di prove al momento dell’adozione di misure restrittive di natura individuale non mi sembra rientrare in un requisito di forma sostanziale.
52.
A fini di completezza, aggiungo che l’argomento della ricorrente nell’ambito del presente motivo deriva da una certa confusione.
53.
Infatti, dalla lettura del punto 124 della sentenza impugnata risulta che la questione non è tanto se il Consiglio debba disporre, in linea generale e per principio, di un fascicolo di prove al momento dell’inserimento di una persona o di un’entità negli elenchi controversi, e se tale regola debba essere intesa come forma sostanziale (la cui verifica del rispetto rientra nel controllo della legittimità esterna dell’atto). Si tratta piuttosto di stabilire, come sostiene la Commissione, se fosse legittima la conclusione del Tribunale secondo la quale il Consiglio poteva prescindere da un siffatto fascicolo, dato che detta istituzione affermava dinanzi a tale giudice che l’inserimento della ricorrente era fondato su un fatto che si presumeva notorio (
20
).
54.
Pertanto, stabilire se il Consiglio potesse o meno non disporre di un siffatto fascicolo al momento dell’inserimento della MegaFon dipende principalmente dalla questione se esso potesse fondare tale inserimento sull’esistenza di un fatto che si presumeva notorio, la quale riguarda l’esame della sua
fondatezza
(
21
), e quindi dal controllo della legittimità interna dell’atto.
55.
Per tutte le precedenti ragioni, propongo alla Corte di respingere il sesto motivo di impugnazione in quanto infondato.
C.
Sulla prima parte del settimo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la mancata comunicazione degli elementi di prova nel corso del procedimento amministrativo non aveva comportato una violazione degli articoli 41 e 47 della Carta
1.
Sintesi degli argomenti delle parti
56.
Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse dichiarare che il Consiglio disponeva di elementi di prova sufficienti alla data di adozione degli atti controversi, la MegaFon contesta il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti da 76 a 97 della sentenza impugnata, secondo il quale esso ha dichiarato che la mancata comunicazione delle prove nel corso del procedimento amministrativo non aveva costituito una violazione dei suoi diritti della difesa e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. La MegaFon afferma, in sostanza, che il Consiglio sarebbe stato tenuto a comunicare sia i motivi di inserimento sia gli elementi a carico alla ricorrente in modo da consentirle di far conoscere utilmente il suo punto di vista. La mancata comunicazione delle prove avrebbe indotto la ricorrente a preparare il suo ricorso dinanzi al Tribunale al buio. Il fatto che il Tribunale abbia accettato che tali elementi fossero comunicati solo nel corso del procedimento giurisdizionale avviato dinanzi ad esso avrebbe tuttavia violato i suoi diritti della difesa e l’avrebbe posta in una posizione di svantaggio rispetto al Consiglio.
57.
Il Consiglio e la Commissione concludono per il rigetto della prima parte del settimo motivo e deducono, in sostanza, che l’argomento della ricorrente si riferisce, in realtà, essenzialmente agli atti iniziali, dal momento che elementi documentali sarebbero stati allegati al controricorso del Consiglio, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2023. La ricorrente sarebbe quindi venuta a conoscenza di tali documenti tre settimane prima dell’adozione del primo atto di mantenimento e tre mesi prima del deposito, il 2 ottobre 2023, della sua prima memoria di adattamento, con cui intendeva adattare il suo ricorso di annullamento al fine di contestare anche il primo atto di mantenimento.
58.
Per il resto, l’argomento della ricorrente non terrebbe conto che il Consiglio si è basato su un fatto notorio. Orbene, in una siffatta situazione, il Consiglio avrebbe il diritto di presentare al Tribunale documenti generalmente disponibili nella sfera pubblica, al fine di suffragare l’esattezza di tale fatto notorio, che non è stata dimostrata negli atti controversi.
59.
Inoltre, per quanto riguarda gli atti iniziali, il Tribunale avrebbe correttamente dichiarato, al punto 80 della sentenza impugnata, che essi dovevano dispiegare un effetto sorpresa.
60.
Per quanto riguarda il primo atto di mantenimento, il Tribunale avrebbe constatato che i motivi del mantenimento della ricorrente negli elenchi controversi rimanevano invariati rispetto a quelli degli atti iniziali. Il Tribunale avrebbe quindi correttamente dichiarato, in forza di una giurisprudenza consolidata, che il Consiglio non era tenuto a sentire la ricorrente prima dell’adozione del primo atto di mantenimento.
2.
Valutazione
61.
L’analisi che segue deve essere preceduta da tre serie di richiami.
62.
Anzitutto, ricordo che la presente parte del settimo motivo è dedotta dalla ricorrente in subordine, nell’ipotesi in cui la mancanza di un fascicolo di prove al momento dell’adozione delle misure restrittive di natura individuale non costituisca la violazione di una forma sostanziale.
63.
Inoltre, occorre tenere presente che il diritto a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta e che il Consiglio è tenuto a rispettare, comporta l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni in modo sufficientemente dettagliato e concreto al fine di consentire all’interessato di comprendere le ragioni del provvedimento individuale che gli arreca pregiudizio, obbligo che costituisce pertanto il corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa (
22
). A tal riguardo la Corte ha già dichiarato che, poiché l’interessato non dispone di un diritto di audizione prima dell’adozione di una decisione iniziale di inserimento del suo nome negli elenchi delle persone, delle entità o dei gruppi interessati dalle misure restrittive, il rispetto dell’obbligo di motivazione è tanto più importante in quanto costituisce l’unica garanzia che consenta all’interessato, almeno dopo l’adozione di tale decisione, di avvalersi proficuamente dei mezzi di ricorso a sua disposizione per contestare la legittimità di detta decisione. Ne consegue che, in linea di principio, il Consiglio è tenuto a portare a conoscenza di un’entità oggetto di misure restrittive le ragioni specifiche e concrete per le quali ritiene che tali misure dovessero essere adottate (
23
). Esso deve quindi menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la motivazione giuridica delle misure economiche di cui trattasi nonché le considerazioni che l’hanno indotto ad adottarle (
24
).
64.
Pertanto, risulta altresì da una giurisprudenza costante della Corte che il rispetto dei diritti della difesa richiede, in materia di misure restrittive, che, da un lato, il Consiglio
comunichi
all’entità interessata da dette misure i motivi e gli elementi posti a carico sui quali intende fondare la propria decisione (il diritto alla comunicazione dei motivi e degli elementi a carico) e che, dall’altro, il Consiglio consenta a tale entità di
far conoscere utilmente il suo punto di vista
riguardo ai motivi posti a suo carico (il diritto di essere ascoltato) (
25
).
65.
Infine, ricordo che dalla giurisprudenza risulta altresì che gli atti con i quali una persona è sottoposta, per la prima volta, a misure restrittive rispondono a un regime giuridico particolare. Poiché la MegaFon eccepisce una violazione dei suoi diritti della difesa sia per quanto riguarda gli atti iniziali sia per quanto riguarda i primi atti di mantenimento, analizzerò in successione queste due serie di atti.
a)
Sugli atti iniziali
66.
Ai sensi della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, nel caso di una decisione iniziale di inserimento, il Consiglio non è tenuto a comunicare previamente i
motivi
sui quali intende fondare l’inserimento affinché le misure previste possano dispiegare un effetto sorpresa e la loro efficacia non sia compromessa (
26
). Esso si è assicurato che gli atti iniziali dovessero dispiegare tale effetto prima di concludere che il diritto di essere ascoltata della MegaFon non era stato violato (
27
).
67.
Per quanto riguarda la mancata comunicazione preventiva dei motivi, il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio era tenuto, su richiesta della ricorrente, a comunicare i
motivi
immediatamente dopo l’adozione degli atti iniziali (
28
). Esso ha poi verificato che il Consiglio avesse effettivamente risposto alle richieste della MegaFon. Constatando che il Consiglio aveva dichiarato, nella sua lettera del 31 marzo 2023, che «tutte le informazioni che giustificavano l’inserimento (…) erano contenute al considerando 10 della decisione 2023/434 e agli articoli 3 e 3
ter
della decisione 2014/512 modificata nonché al considerando 4 e agli articoli 2, 2
bis
e 2
ter
del regolamento n. 833/2014 modificato» (
29
), il Tribunale ha ritenuto che il motivo di inserimento, consistente nel fatto che la MegaFon forniva sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia, fosse stato effettivamente comunicato alla ricorrente (
30
). Il Tribunale ha quindi concluso che la ricorrente era stata posta in condizione di comprendere i motivi per i quali il suo nome era stato inserito negli elenchi e di difendere i suoi diritti «nelle migliori condizioni possibili» (
31
) nonché di decidere, con piena cognizione di causa, se fosse utile adire il giudice (
32
).
68.
Così facendo, sulla base del quadro giurisprudenziale richiamato ai punti 63 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto si è limitato a constatare che il Consiglio aveva comunicato il motivo della sua decisione iniziale di inserimento mentre, da un lato, il motivo così comunicato corrispondeva strettamente al criterio e, dall’altro, gli
elementi a carico
considerati dal Consiglio a sostegno della sua decisione di inserimento non sono stati comunicati.
69.
Pertanto, in primo luogo, si deve constatare che il motivo comunicato alla MegaFon è consistito soltanto in una reiterazione del criterio. In altri termini, la MegaFon è stata informata del fatto che era inserita nell’elenco delle persone che forniscono sostegno al complesso militare e industriale della Russia (il criterio) in quanto essa fornisce sostegno al complesso militare e industriale della Russia (il motivo).
70.
In secondo luogo, il Tribunale ha omesso di constatare che il Consiglio non aveva portato a conoscenza della MegaFon gli
elementi di fatto
che l’avevano indotto ad adottare gli atti iniziali né aveva dichiarato di basarsi su un
fatto che si presumeva notorio
, mentre solo la comunicazione di informazioni sufficientemente precise è tale da garantire che l’interessato possa far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli elementi posti a suo carico dal Consiglio (
33
).
71.
In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia fondato la sua analisi, per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa della MegaFon, sulla circostanza che il Consiglio si basava su un fatto che si presumeva notorio. La circostanza che il Tribunale abbia incentrato il suo ragionamento esclusivamente sulla comunicazione dei motivi di inserimento, e non sugli elementi a carico, non può quindi spiegarsi con il richiamo a un fatto che asseritamente si presumeva notorio riguardo al quale rilevo, peraltro, che esso non era neppure menzionato negli atti iniziali, e quindi non figurava nelle disposizioni alle quali il Consiglio aveva rinviato la MegaFon nella sua lettera del 31 marzo 2023.
72.
Pertanto, concludere che, alla luce della sola comunicazione del motivo di inserimento adottato – che sarebbe risultato, in definitiva, solo da un rinvio alle disposizioni che definiscono il criterio e la natura delle misure restrittive – la ricorrente è stata posta «nelle migliori condizioni» possibili per difendersi è, quanto meno, sorprendente. È sufficiente, per convincersene, considerare che, alla data di presentazione del suo ricorso dinanzi al Tribunale, l’unico elemento di informazione di cui la MegaFon disponeva consisteva nell’affermazione secondo cui essa era considerata un’entità che forniva sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia.
73.
Da quanto precede risulta che il ragionamento del Tribunale svolto ai punti da 81 a 85 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto in quanto il Tribunale ha dichiarato che la sola comunicazione del motivo di inserimento alla ricorrente, quale risulta dal punto 84 di tale sentenza, poteva essere sufficiente a garantire il rispetto dei suoi diritti della difesa. Infatti, il Tribunale ha violato lo standard richiesto come ricordato ai paragrafi 63 e 64 delle presenti conclusioni e da cui risulta che, anche se una misura restrittiva, per non veder compromessa la propria efficacia, deve, per sua stessa natura, poter dispiegare un effetto sorpresa e potersi applicare immediatamente, il rispetto dei diritti della difesa presuppone che l’autorità competente dell’Unione comunichi all’entità interessata i motivi
e gli elementi di prova a suo carico
, e le riconosca il diritto di essere ascoltata in concomitanza con l’adozione della decisione che la riguarda o immediatamente dopo tale adozione (
34
).
74.
La prima parte del settimo motivo di impugnazione deve essere quindi accolta per quanto riguarda gli atti iniziali.
b)
Sul primo atto di mantenimento
75.
Anzitutto, preciso che, poiché l’argomento della ricorrente riguarda, come rilevato dal Consiglio, essenzialmente l’atto di mantenimento del luglio 2023, escluderò dall’analisi che segue il mantenimento risultante dall’adozione dell’atto del gennaio 2024 (
35
).
1)
Sull’inosservanza del duplice obbligo procedurale nella fase amministrativa del mantenimento
76.
Per quanto riguarda gli atti di mantenimento, l’adempimento del duplice obbligo procedurale ricordato al paragrafo 64 delle presenti conclusioni deve precedere l’adozione della decisione di mantenere il nome della persona o dell’entità interessata nell’elenco (
36
).
77.
Infatti, sebbene la decisione iniziale di inserire una persona o un’entità nell’elenco delle persone ed entità interessate da misure restrittive possa non essere oggetto di una previa comunicazione dei motivi e degli elementi a carico sui quali essa si basa affinché possa dispiegare un effetto sorpresa, un tale effetto non è più giustificato per quanto riguarda gli atti di mantenimento (
37
).
78.
Pertanto, per quanto riguarda tali atti, il Consiglio è tenuto a comunicare gli elementi di fatto e di diritto di cui dispone per fondare la sua futura decisione e deve consentire alla persona o all’entità interessata di far conoscere utilmente il suo punto di vista (
38
).
79.
Il Tribunale ha dichiarato che, poiché il Consiglio intendeva mantenere le misure restrittive nei confronti della ricorrente per gli stessi motivi che avevano giustificato l’adozione degli atti iniziali, esso non era tenuto a sentire la MegaFon prima dell’adozione degli atti di mantenimento (
39
).
80.
Tuttavia, l’esonero del Consiglio dall’obbligo di comunicare i motivi e gli elementi di prova posti a carico al momento del mantenimento, qualora questi ultimi siano identici a quelli dedotti nella decisione iniziale, può valere solo qualora questi ultimi siano, sia da un punto di vista sostanziale che procedurale, conformi ai requisiti stabiliti dalla giurisprudenza. Orbene, poiché, a mio avviso, ciò non si era verificato negli atti iniziali, la reiterazione di quest’unico motivo di inserimento può avere solo l’effetto di perpetuare il vizio da cui erano inficiati gli atti iniziali. Il Tribunale non poteva quindi fondare la propria valutazione sulla giurisprudenza citata al punto 87 della sentenza impugnata.
81.
Inoltre, considerato il contenuto degli atti iniziali, non era possibile ritenere che informazioni sufficientemente precise, che consentissero all’interessato di far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli elementi posti a suo carico dal Consiglio, fossero già state comunicate alla ricorrente, dalle quali sarebbe potuto derivare un esonero dall’obbligo per quest’ultimo di dare spontaneamente accesso ai documenti contenuti nel suo fascicolo (
40
).
2)
Sul rinvio al controricorso del Consiglio prodotto dinanzi al Tribunale
82.
Inoltre, dal punto 91 della sentenza impugnata risulta che la MegaFon si è rivolta al Consiglio il 13 giugno 2023 per chiedere la cancellazione del suo nome dagli elenchi controversi. Il Consiglio le ha risposto il 24 luglio 2023 indicando la ragione del suo inserimento e rinviandola al contenuto del controricorso da esso depositato (
41
) dinanzi al Tribunale nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza impugnata. Nella sua risposta il Consiglio indicava altresì alla MegaFon la sua intenzione di mantenerla in detto elenco e l’ha informata della possibilità che le veniva offerta di presentare osservazioni fino al 1
o
dicembre 2023.
83.
Il primo atto di mantenimento reca la data del 20 luglio 2023. Esso è stato quindi adottato mentre gli elementi posti a carico della MegaFon sono stati portati a sua conoscenza, per la prima volta, nel controricorso del Consiglio notificatole il 10 luglio 2023.
84.
Una situazione del genere pone alcuni interrogativi.
85.
Nelle circostanze specifiche del caso di specie, vale a dire in una situazione in cui, in definitiva, l’entità è stata informata soltanto del criterio in base al quale il Consiglio ha deciso il suo inserimento senza che gli elementi di fatto considerati a sostegno di tale inserimento siano stati portati a sua conoscenza, la cronologia degli eventi ricordata al paragrafo 82 delle presenti conclusioni lascia pensare che le due tempistiche – quella del procedimento amministrativo e quella del procedimento giurisdizionale – siano state confuse.
86.
Da tale confusione è derivata la negazione del carattere preliminare del procedimento amministrativo nel corso del quale avrebbero dovuto essere tutelati i diritti della difesa della MegaFon. Pertanto, il Consiglio ha omesso di comunicare gli elementi di fatto e di diritto sui quali intendeva fondare la decisione di mantenimento e di consentirle di far conoscere utilmente il suo punto di vista prima dell’adozione di una siffatta decisione. Se è vero che il controricorso del Consiglio dinanzi al Tribunale è stato notificato alla MegaFon il 10 luglio 2023, ossia prima del primo atto di mantenimento, è solo il 24 luglio 2023 (ossia 4 giorni dopo l’adozione di tale atto) che la MegaFon è stata informata del fatto che il Consiglio intendeva mantenerla per le ragioni esposte nel controricorso. Orbene, il momento rilevante per valutare se il Consiglio abbia rispettato il diritto della ricorrente di essere ascoltata è costituito dalla data in cui esso l’ha reinserita negli elenchi controversi (
42
).
87.
La salvaguardia dell’efficacia del procedimento amministrativo, che mira a consentire di modificare il corso del processo decisionale, impone che esso non sia confuso con la fase giurisdizionale eventualmente successiva.
88.
Si può ritenere che la comunicazione vera e propria del motivo di inserimento e, soprattutto, degli elementi di fatto al momento del controricorso depositato dal Consiglio abbia consentito a tale istituzione di affilare le proprie armi e di beneficiare di un’elaborazione dinamica, evolutiva di tale motivo e di tali elementi, mentre la ricorrente non ha potuto prenderne conoscenza né nel corso del procedimento amministrativo né in tempo utile ai fini dell’avvio del procedimento contenzioso (
43
).
89.
Tale constatazione non può essere attenuata dall’affermazione che il Consiglio si sarebbe basato su un fatto che si presumeva notorio o che non sarebbe stato tenuto a fornire gli elementi di fatto noti alla ricorrente o generalmente disponibili nella sfera pubblica. Infatti, tali considerazioni sono del tutto assenti dal ragionamento svolto dal Tribunale ai punti 86 e seguenti della sentenza impugnata (
44
).
90.
La MegaFon non è stata quindi posta in condizione di far conoscere utilmente il suo punto di vista per quanto riguarda l’atto di mantenimento del luglio 2023 e, correlativamente, il Consiglio non è mai stato realmente in grado di tener conto di tutti gli elementi pertinenti che avrebbero dovuto includere le osservazioni della MegaFon sugli elementi concretamente contestati, formulate prima della decisione di mantenimento. Orbene, come la Corte ha già dichiarato, «l’elemento di tutela garantito dall’obbligo di comunicazione degli elementi a carico e dal diritto di presentare osservazioni
prima
dell’adozione di un provvedimento [di mantenimento] che (…) fa scattare l’applicazione di misure restrittive è fondamentale ed essenziale per i diritti della difesa» (
45
).
91.
In tali circostanze, l’affermazione secondo cui la comunicazione dei documenti a sostegno del mantenimento nel controricorso presentato dal Consiglio dinanzi al Tribunale ha avuto luogo «entro un termine ragionevole, sufficiente per consentire alla ricorrente, nelle circostanze specifiche del caso di specie, di far valere i suoi diritti della difesa» (
46
) è errata in diritto.
92.
Il Tribunale avrebbe dovuto constatare che una situazione del genere non era conforme al requisito secondo cui l’adozione di una decisione di mantenimento deve essere preceduta dalla comunicazione degli elementi a carico nonché dall’opportunità conferita all’entità interessata di essere ascoltata (
47
).
93.
Pertanto, la prima parte del settimo motivo di impugnazione deve essere accolta anche per quanto riguarda il primo atto di mantenimento.
D.
Sul terzo e sul quarto motivo, vertenti su un errore di diritto in quanto il Tribunale si sarebbe basato su una presunzione, avrebbe invertito l’onere della prova e travisato la portata del suo controllo, su una violazione degli articoli 41 e 47 della Carta nonché su uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova
94.
Il terzo e il quarto motivo sono, a mio avviso, strettamente connessi, dal momento che la ricorrente intende contestare, in sostanza, al Tribunale un errore di diritto in quanto si sarebbe basato, ai punti da 118 a 124 della sentenza impugnata, sulla presunzione secondo cui un importante operatore del settore delle telecomunicazioni della Federazione russa come la MegaFon parteciperebbe, in tempo di guerra, al sostegno diretto del complesso militare e industriale di tale paese, al fine di dichiarare la validità del suo inserimento negli elenchi controversi. Stando così le cose, propongo di esaminare congiuntamente questi due motivi di impugnazione.
95.
Il ragionamento contestato riguarda l’analisi, da parte del Tribunale, del motivo di ricorso vertente su un errore di valutazione del Consiglio per quanto riguardava gli atti iniziali. Il Tribunale era invitato a stabilire se gli elementi presentati dal Consiglio in allegato alle sue memorie potessero essere utilizzati a sostegno dell’inserimento della MegaFon.
96.
Il Tribunale ha avviato l’esame dell’affermazione secondo cui il Consiglio non poteva fare riferimento ad elementi di prova presentati nella fase del controricorso richiamando il criterio in base al quale la MegaFon era stata inserita, vale a dire quello del sostegno diretto fornito al complesso militare e industriale della Russia, e rilevando che il Consiglio aveva comunicato alla MegaFon che tutte le informazioni che giustificavano il suo inserimento si trovavano nelle disposizioni pertinenti degli atti iniziali ai quali aveva quindi rinviato la ricorrente (
48
).
97.
Il Tribunale ha poi richiamato la giurisprudenza sulle condizioni alle quali la mancata comunicazione, da parte del Consiglio, degli elementi in base ai quali esso ha adottato misure restrittive non può costituire una violazione dei diritti della difesa (
49
). Esso ha ritenuto che la circostanza che uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni in Russia partecipasse in tempo di guerra al sostegno diretto del complesso militare e industriale della Russia si potesse «presumere come notoria» (
50
). Riguardo a una siffatta circostanza, il Tribunale ha dedotto, basandosi sulla sentenza [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
51
), che il Consiglio non era tenuto a comunicare alla MegaFon la base documentale o le prove sulle quali si basava l’inserimento iniziale, in quanto «i fatti (…) potevano presumersi notori» (
52
). Il Tribunale ha poi dichiarato che, per quanto riguarda i «fatti notori», il Consiglio non era tenuto a dimostrare nelle sue decisioni l’esattezza dei fatti a sostegno dell’inserimento di una persona. Secondo il Tribunale, che si basa qui su un’applicazione per analogia della sentenza LG Electronics/UAMI (
53
), solo in risposta all’eventuale contestazione, da parte della persona interessata, dell’esattezza di tali fatti il Consiglio, in forza del principio della parità delle armi, avrà il diritto di presentare al Tribunale i documenti che suffragano l’esattezza di tali fatti che non è stata dimostrata nella decisione la cui legittimità era contestata al fine di consentire al giudice dell’Unione di esaminare tali fatti e la loro esattezza in base a elementi concreti e di statuire sulla contestazione del ricorrente (
54
). Il Tribunale si è poi assicurato che il Consiglio non ignorasse il contesto generale o le informazioni generalmente disponibili nella sfera pubblica che riguardavano la MegaFon per concludere che, sebbene non abbia costituito un fascicolo di prove al momento dell’adozione degli atti iniziali, esso era in grado di suffragare le sue affermazioni nei confronti della MegaFon riguardo a un «fatto che poteva presumersi notorio» con riferimento ad elementi generalmente disponibili nella sfera pubblica (
55
).
1.
Sintesi degli argomenti delle parti
98.
La MegaFon afferma, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto basandosi, ai punti da 118 a 124 della sentenza impugnata, su una presunzione assoluta secondo cui uno degli operatori principali di telecomunicazioni della Federazione russa, come la ricorrente, parteciperebbe, in tempo di guerra, al sostegno diretto del complesso militare e industriale di tale paese, al fine di dichiarare la validità del suo inserimento negli elenchi controversi. Così facendo, la MegaFon contesta al Tribunale di aver invertito l’onere della prova a favore del Consiglio e di aver violato i suoi diritti della difesa.
99.
Nell’ipotesi in cui si dovesse dichiarare che il Consiglio si è basato su un fatto notorio, la MegaFon sostiene che l’affermazione secondo la quale, in quanto importante operatore del settore delle telecomunicazioni, essa fornisce sostegno al complesso militare‑industriale della Russia non risponderebbe alle condizioni giurisprudenziali di tale fatto (
56
).
100.
Dal canto loro, il Consiglio e la Commissione sostengono che la constatazione del carattere notorio di un fatto costituisce una valutazione di fatto che esula, salvo in caso di snaturamento manifesto, dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Orbene, la ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento che dimostri un siffatto snaturamento.
101.
Essi sostengono, in ogni caso, che l’argomento della MegaFon si baserebbe su una confusione tra le nozioni di «fatto notorio» e di «presunzione». Nel caso di specie, il criterio di inserimento negli elenchi controversi si baserebbe su un fatto notorio, che è un fatto la cui esattezza può essere contestata. Dalla giurisprudenza risulterebbe che un’istituzione come il Consiglio potrebbe basarsi su un fatto notorio e che, in caso di contestazione dinanzi al giudice dell’Unione, tale istituzione avrebbe il diritto di presentare gli elementi documentali a sostegno dell’esattezza di tale fatto al fine di consentire al giudice di valutarne la veridicità (
57
).
102.
Il Tribunale avrebbe dichiarato correttamente che gli elementi forniti dal Consiglio costituivano un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che confermano il fatto che la ricorrente fornisce sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia.
103.
Il fatto notorio rinvierebbe, in generale, allo status assai noto della ricorrente come uno dei principali operatori di telecomunicazioni e al ruolo generale svolto dalle infrastrutture di telecomunicazione che possono facilitare l’integrazione dei territori occupati nella Federazione russa, sostenendo così l’obiettivo ultimo della guerra condotta dal complesso militare‑industriale russo.
104.
Per quanto riguarda gli orientamenti giurisprudenziali contestati dalla ricorrente, il Consiglio sostiene che l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione imporrebbero che i giudici dell’Unione possano applicare per analogia il ragionamento già sviluppato in altri settori del diritto. La ricorrente non avrebbe sottolineato differenze sostanziali tra il diritto dei marchi e il diritto delle misure restrittive che impedirebbero una siffatta applicazione per analogia.
2.
Valutazione
105.
Dopo aver esaminato la ricevibilità dei presenti motivi di impugnazione che, a mio avviso, non solleva dubbi, analizzerò l’affermazione della MegaFon secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio poteva basarsi su un fatto che si presumeva notorio per giustificare la mancanza di un fascicolo di prove costituito al momento dell’adozione degli atti iniziali.
106.
Ritengo che l’analisi del Tribunale sia viziata da diversi errori di diritto che mi porteranno a proporre di accogliere il terzo e il quarto motivo considerati congiuntamente.
a)
Sulla ricevibilità del terzo e del quarto motivo
107.
Poiché un fatto notorio, come indica il suo nome, è un fatto, la Commissione sostiene che la MegaFon cercherebbe di ottenere dalla Corte una nuova valutazione di fatto e conclude per l’irricevibilità del terzo e del quarto motivo. Il Consiglio, senza tuttavia eccepire formalmente l’irricevibilità del terzo e del quarto motivo da esso esaminati congiuntamente, ritiene che la constatazione del carattere notorio di un fatto costituisca, secondo la giurisprudenza (
58
), una valutazione di fatto che esula dal controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento.
108.
Tuttavia, la MegaFon non cerca solo di mettere qui in discussione l’esistenza o l’esattezza del fatto notorio asserito. Essa sostiene che il Consiglio non disponeva, al momento dell’inserimento iniziale, degli elementi di base idonei a suffragare la fondatezza dell’inserimento e che la mancanza di una solida base fattuale non poteva essere compensata dalla deduzione, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, di un fatto notorio di cui, peraltro, la MegaFon contesta effettivamente sia l’esistenza sia l’esattezza.
109.
In altri termini, i presenti motivi di impugnazione non vertono, a mio avviso, tanto sulla notorietà del fatto o sulla sua esattezza, quanto sulla questione se misure restrittive possano essere adottate in mancanza di qualsiasi base documentale, sulla sola considerazione di un fatto notorio o che si presume notorio, la cui esistenza sarà dedotta, e l’esattezza suffragata, solo nel corso del procedimento giurisdizionale, mettendo così in dubbio l’esistenza stessa di una valutazione effettuata dal Consiglio.
110.
Inoltre, la MegaFon contesta altresì al Tribunale una violazione delle norme in materia di onere della prova nonché una violazione del diritto a una buona amministrazione e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, che sono anche questioni di diritto di cui la Corte può essere investita nell’ambito di un’impugnazione (
59
).
111.
Pertanto, il terzo e il quarto motivo devono essere dichiarati ricevibili.
b)
Nel merito
112.
Per quanto riguarda l’esame nel merito dei presenti motivi, tengo a ricordare, in un primo momento, lo standard di controllo richiesto al giudice dell’Unione in presenza di misure restrittive come quelle imposte alla MegaFon. In un secondo momento, fornirò precisazioni riguardo alla delimitazione dell’esame che propongo di effettuare. Infine, in un terzo momento, mi soffermerò sul controllo, da parte del Tribunale, della valutazione effettuata dal Consiglio.
1)
Richiamo del livello di controllo imposto al giudice dell’Unione per quanto riguarda la fondatezza delle misure restrittive di natura individuale
113.
Nel caso in cui ciò fosse ancora necessario, ricordo che le disposizioni pertinenti degli atti iniziali costituiscono, nei confronti della MegaFon, misure restrittive di portata individuale, come del resto correttamente ricordato dal Tribunale al punto 45 della sentenza impugnata.
114.
Pertanto, il controllo giurisdizionale esercitato su tali misure deve essere completo (
60
).
115.
L’effettività di tale controllo, come garantito dall’articolo 47 della Carta, esige che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione con la quale sono state adottate misure restrittive, e che riveste una portata individuale per la MegaFon, sia fondata su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei
fatti addotti nell’esposizione dei motivi
di inserimento sottesa alla decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limita alla valutazione della verosimiglianza dei motivi invocati, ma consiste nell’accertamento se tali motivi, o quantomeno uno di essi considerato come di per sé sufficiente a suffragare la decisione medesima, siano fondati (
61
). Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva implica che, in caso di contestazione in giudizio, il giudice dell’Unione verifichi, in particolare,
il carattere sufficientemente preciso e concreto
dei motivi addotti nell’atto nonché il fatto che, alla luce degli elementi che gli sono stati comunicati, i fatti concreti corrispondenti al motivo di cui trattasi risultino dimostrati (
62
).
116.
Inoltre, il controllo di legittimità nel merito delle misure restrittive che incombe al Tribunale deve essere effettuato alla luce non solo degli elementi contenuti nelle esposizioni dei motivi degli atti controversi, ma anche di quelli che il Consiglio fornisce, in caso di contestazione, al Tribunale per accertare la fondatezza dei fatti dedotti in tali esposizioni (
63
).
117.
Una siffatta valutazione deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova non in maniera isolata, bensì nel contesto in cui si inseriscono, dato che il Consiglio adempie all’onere della prova ad esso incombente qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un
insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti
che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta a una misura di congelamento dei suoi capitali e il regime combattuto. Inoltre, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi. Sebbene non sia richiesto che tale autorità produca dinanzi al giudice dell’Unione tutte le informazioni e gli elementi probatori inerenti ai motivi addotti, occorre tuttavia che le informazioni o gli elementi prodotti suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata (
64
).
118.
È alla luce di tali considerazioni che i presenti motivi di impugnazione devono essere ora esaminati.
2)
Sul controllo, da parte del Tribunale, della valutazione effettuata dal Consiglio
119.
La MegaFon contesta al Tribunale di aver stabilito che il Consiglio si era basato su un fatto notorio per fondare l’inserimento della ricorrente e di aver così ammesso che il Consiglio potesse far riferimento agli elementi presentati nel corso del procedimento giurisdizionale soltanto dinanzi al Tribunale «a sostegno» (
65
) dell’inserimento della MegaFon.
120.
Al fine di verificare se l’analisi condotta dal Tribunale sia corretta, si dovrà, in un primo momento, ricordare il contenuto degli atti iniziali, che sono gli unici considerati nei presenti motivi di impugnazione. Ne dedurrò che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, nella sua analisi, della circostanza che gli atti iniziali non recavano alcuna menzione del fatto che si presumeva notorio o del fatto notorio sul quale il Consiglio sostiene di essersi fondato.
121.
Successivamente, in un secondo momento, dimostrerò che, a mio avviso, il Tribunale ha applicato la giurisprudenza relativa ai diritti della difesa e alla mancata comunicazione degli elementi di prova in una situazione in cui gli era stato chiesto di verificare che il Consiglio avesse effettivamente esercitato il suo potere discrezionale.
122.
In un terzo momento, spiegherò perché, a mio avviso, l’analogia con le sentenze [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
66
) e LG Electronics/UAMI non è pertinente e costituisce un nuovo errore di diritto.
123.
Infine, in un quarto momento, trarrò le necessarie conclusioni al termine della mia analisi per quanto riguarda l ’esame del terzo e del quarto motivo.
i)
Sul silenzio degli atti iniziali, sull’assenza di presunzione e sull’asserita invocazione di un fatto notorio
124.
Dal punto 118 della sentenza impugnata risulta che il nome della ricorrente è stato incluso dagli atti iniziali negli elenchi controversi con la motivazione che la MegaFon forniva sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia.
125.
Si deve constatare che gli atti iniziali non forniscono alcuna definizione di ciò che costituisca un «sostegno diretto» né di cosa si debba intendere per «complesso militare e industriale» (
67
).
126.
Gli atti iniziali non forniscono neppure indicazioni sulle ragioni per le quali il Consiglio ha ritenuto, per le 96 voci aggiunte dagli atti iniziali all’allegato IV della decisione 2014/512 modificata, che esse fornissero un sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia. Tali indicazioni non risultano, in particolare, dal considerando 10 della decisione 2023/434. Pare quindi che l’inserimento della MegaFon sia derivato dall’enunciazione del criterio e poi dall’affermazione, concomitante, che essa lo soddisfaceva, senza ulteriori asserzioni e, a mio avviso, senza una vera e propria esposizione dei motivi di inserimento, in quanto il motivo consisteva, nel caso di specie, nella ripetizione del criterio.
127.
La Corte ha già dichiarato, in una situazione analoga in cui le nozioni centrali del criterio di inserimento non erano definite nell’atto, né era risolta la questione dei mezzi di prova, che «la valutazione del merito dell’inclusione di una persona nell’elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive richiede
sempre
la prova di elementi che consentano di dimostrare che la persona interessata» (
68
) soddisfa il criterio. L’unica eccezione ammessa è quando esiste, nella formulazione del criterio, una presunzione (
69
).
128.
Come rilevato dalla MegaFon, anche se l’applicazione di una presunzione è, in linea di principio, possibile, lo è tuttavia a condizione di essere stata esplicitamente prevista negli atti (
70
). In altri termini, una modifica nell’onere della prova gravante sul Consiglio non può verificarsi senza che sia espressamente prevista negli atti.
129.
Gli atti iniziali non hanno enunciato alcuna presunzione in base alla quale il Consiglio sarebbe stato autorizzato a inserire determinate persone o entità. Il Consiglio non sostiene il contrario e non ritiene del resto che il Tribunale si sia basato su una presunzione.
130.
Inoltre, gli atti iniziali non contengono alcun riferimento esplicito ad un eventuale fatto notorio, o generalmente noto, che possa suffragare l’inserimento.
131.
Il Consiglio sostiene che il Tribunale avrebbe correttamente dichiarato che esso si era basato su un fatto notorio, che la giurisprudenza non imporrebbe di menzionare espressamente negli atti per poter fondare un inserimento. Dal riferimento a un fatto di tal genere sarebbe quindi derivato un esonero dall’obbligo del Consiglio di documentare l’esistenza di una base fattuale sufficientemente solida al momento dell’inserimento.
132.
Confesso di incontrare qualche difficoltà di fronte a una siffatta tesi.
133.
Da un lato, il Consiglio non ha mai menzionato un fatto notorio, né nel
corpus
degli atti iniziali né nei loro allegati. Orbene, la conseguenza giuridica di un siffatto riferimento è una modifica della sua posizione in ordine sia alla comunicazione dei motivi dell’inserimento sia all’onere della prova degli elementi a sostegno dell’inserimento che, senza essere invertita, ne risulta notevolmente alleggerita per il Consiglio. In tali circostanze, sebbene possa sembrare formalistico richiedere che il Consiglio dichiari di basarsi su un fatto notorio, mi sembra tuttavia fondamentale che, tenuto conto del privilegio che ciò gli conferisce, le persone e le entità interessate dalle misure restrittive ne siano informate.
134.
Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, imporgli un siffatto obbligo non equivarrebbe ad aggirare l’effetto utile del richiamo al fatto notorio. Infatti, richiedere che il Consiglio dichiari, nell’atto, che intende basarsi su un fatto del genere non equivale ad esigere che esso disponga della base documentale a sostegno di tale fatto. Si tratta semplicemente di un segnale inviato alle persone e alle entità interessate che il fatto che esse soddisfino il criterio definito dal Consiglio pare a quest’ultimo a tal punto evidente che esso intende fondare il loro inserimento su tale fatto notorio. In tal modo, la discussione potrà essere immediatamente incentrata sulla questione se tale fatto esista e sia esatto o meno. Orbene, nella presente causa, è solo venendo a conoscenza del controricorso prodotto dal Consiglio dinanzi al Tribunale che la MegaFon ha potuto comprendere l’intenzione del Consiglio.
135.
Dall’altro lato, la posizione sostenuta dal Consiglio equivarrebbe a sottoporre il richiamo ad un fatto notorio ad un regime meno restrittivo di quello previsto per le presunzioni. Orbene, confesso che, sebbene la discussione, in particolare in udienza, sia stata particolarmente accesa sulla distinzione che occorrerebbe stabilire tra presunzione e fatto notorio, ritengo che, dal punto di vista delle persone o delle entità inserite, la differenza sia, in definitiva e dal loro punto di vista, poco percettibile e comprensibile, tanto più che, secondo il Tribunale, il fatto notorio appare «[presumibilmente noto a tutti]» (
71
). Nulla giustifica, a mio avviso, il fatto di sottoporre il richiamo ad un fatto notorio, da parte del Consiglio, ad un regime giuridico diverso da quello della presunzione.
136.
Da un punto di vista del tutto pratico, una situazione del genere equivarrebbe del resto ad autorizzare il Consiglio a procedere ad inserimenti privi di fondamento testuale e senza base documentale, a proposito dei quali esso potrebbe, solo in una seconda fase (se del caso, giurisdizionale), addurre l’esistenza di un fatto notorio. Nulla garantirebbe quindi che il Consiglio abbia effettivamente
valutato
la situazione della persona o dell’entità inserita
al momento dell’inserimento
iniziale e che si sia accertato dell’esistenza, e poi della solidità, dei motivi di inserimento che asserisce (
72
), quand’anche fondati sull’esistenza di un fatto notorio. Orbene, preservare la legittimità dell’azione del Consiglio in materia di misure restrittive e, attraverso il medesimo, dell’Unione impone di proteggerla dalla contestazione di arbitrarietà.
137.
Tenuto conto dei requisiti relativi all’effettività del controllo giurisdizionale correttamente ricordati dal Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata, si deve constatare che il Tribunale non ha verificato i
fatti addotti nell’esposizione dei motivi
di inserimento – condizione necessaria per stabilire che la misura restrittiva di cui trattasi si fonda su una base fattuale sufficientemente solida – in quanto il
fatto
notorio non figura appunto nell’
esposizione dei motivi
. Il Tribunale sembra piuttosto aver consentito al Consiglio di basarsi
a posteriori
su un fatto (nel caso di specie notorio) in ordine al quale non si può dimostrare che abbia guidato la valutazione del Consiglio al momento dell’inserimento iniziale della MegaFon.
138.
Tenuto conto del silenzio degli atti iniziali quanto alla definizione degli elementi costitutivi del criterio utilizzato e al richiamo a un fatto notorio, si deve quindi constatare, come sostiene la MegaFon, che l’affermazione relativa all’asserito sostegno diretto fornito al complesso militare e industriale della Russia è vaga e ambigua e che il suo significato esatto è soggetto ad una varietà di interpretazioni. Il Consiglio non riesce a convincere del contrario limitandosi a ribadire che «il fatto notorio constatato dal Tribunale (…) rinvia in generale alla circostanza che un importante operatore di telecomunicazioni della Russia come la ricorrente fornisce necessariamente sostegno al complesso militare‑industriale in tempo di guerra» (
73
). Una siffatta affermazione non è corroborata dalla forza dell’evidenza richiesta dal fatto notorio. Ciò è dimostrato, in primo luogo, dal fatto che la MegaFon ha dichiarato, senza essere contraddetta dal Consiglio e dalla Commissione, di essere l’unico operatore di telecomunicazioni inserito negli elenchi controversi, mentre, pur essendo un operatore importante, essa non è l’operatore più importante (
74
) e, in secondo luogo, dall’intensità con cui essa ha contestato gli elementi di prova infine prodotti dal Consiglio dinanzi al Tribunale.
139.
Accettando di riconoscere che il Consiglio si era basato su un fatto notorio nel silenzio degli atti iniziali, il Tribunale ha viziato il suo ragionamento con un errore di diritto.
ii)
Sulla distinzione tra la mancata comunicazione degli elementi in base ai quali l’inserimento è stato deciso e l’assenza di tali elementi al momento dell’inserimento
140.
Di fronte al silenzio degli atti iniziali, il Tribunale ha fatto riferimento alle nozioni di «elementi che possono presumersi notori» (
75
) e di «fatti che possono presumersi notori» (
76
) per giustificare la mancata
comunicazione
degli elementi in base ai quali il Consiglio ha inserito la MegaFon (
77
).
141.
Il Tribunale ha quindi nuovamente richiamato la giurisprudenza relativa ai diritti della difesa (
78
) sebbene, in realtà, esso avesse già esaminato il motivo di ricorso vertente su una violazione di tali diritti (
79
) e gli fosse stato chiesto di assicurarsi che il Consiglio avesse effettivamente esercitato il suo potere discrezionale al momento dell’inserimento della MegaFon.
142.
Pertanto, più che una mancata comunicazione degli elementi in base ai quali il Consiglio riteneva che la MegaFon fornisse un sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia, si trattava, in realtà, di stabilire se il Consiglio avesse effettivamente preso in considerazione tali elementi.
iii)
Sul riferimento al contesto noto alla persona o all’entità inserita, sui «fatti che possono presumersi notori» e sull’inversione della logica nella sentenza impugnata
143.
Per giustificare il fatto che il Consiglio non disponeva di una base documentale al momento dell’inserimento, il Tribunale ha ritenuto che si potesse fare riferimento al contesto e ha stabilito un’analogia con la giurisprudenza della Corte, da un lato, in materia di diritti della difesa e, dall’altro, in materia di diritto dei marchi per quanto riguarda il fatto notorio.
144.
Dall’analisi che segue risulta che nessuna di queste analogie sembra pertinente ai fini della presente causa.
–
L’impossibile analogia con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
145.
L’analogia con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
80
), invocata dal Consiglio e sulla quale il Tribunale ha basato una parte della sua analisi, non convince.
146.
In primo luogo, l’analisi del Tribunale nella sentenza impugnata riguarda esclusivamente gli atti iniziali che hanno disposto l’inserimento della MegaFon (
81
), mentre la sentenza [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
82
) riguardava una decisione di mantenimento del nome dell ’entità inserita negli elenchi allora controversi.
147.
In secondo luogo, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
83
) riguarda le condizioni alle quali il Consiglio può essere esonerato dall’obbligo di comunicare a una persona o entità mantenuta in un elenco gli elementi in base ai quali ha deciso tale mantenimento (
84
), ossia i diritti della difesa. L’oggetto del terzo motivo di ricorso dedotto dalla MegaFon dinanzi al Tribunale era quello di assicurarsi che il Consiglio fosse in grado di dimostrare che il suo inserimento iniziale era fondato su una base fattuale sufficiente e che esso aveva effettivamente esercitato il suo potere discrezionale, il che non era in discussione in tale sentenza.
148.
In terzo luogo, il riferimento, nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, al contesto noto alla persona o all’entità inserita, appariva consentito a causa della situazione particolare della ricorrente, in quanto la Corte aveva dichiarato che «[il suo] ruolo (…), in quanto banca centrale della Repubblica islamica dell’[OSCURATO:PERSONA], e le disposizioni legislative che la riguardano, hanno potuto essere considerati come costitutivi di un contesto noto alla ricorrente» (
85
) alla luce del quale il Consiglio non era tenuto a fornire una «motivazione esplicita» (
86
) sui servizi finanziari e sulle risorse e sulle agevolazioni finanziarie che la ricorrente avrebbe fornito al governo iraniano (
87
). Orbene, la MegaFon, in quanto operatore privato di telecomunicazioni civili, non occupa una posizione analoga a quella di una banca centrale.
149.
Infine, in quarto luogo, constato che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
88
), la Corte si era anzitutto assicurata che il ruolo della ricorrente e il quadro normativo della sua azione costituissero un contesto noto ad essa prima di giudicare che il Consiglio non era tenuto a fornirle una motivazione esplicita quanto alle ragioni per le quali riteneva che essa dovesse essere oggetto di misure restrittive. Orbene, la conclusione cui giunge il Tribunale al punto 124 della sentenza impugnata sembra risultare da una logica inversa, in quanto esso l’ha fondata sul fatto che «[il Consiglio] non ignorava il contesto generale o le informazioni generalmente disponibili nella sfera pubblica che riguardavano le entità che ha deciso di inserire negli elenchi controversi, e in particolare la ricorrente» per giustificare la mancanza di un fascicolo di prove al momento dell’adozione degli atti iniziali.
150.
A mio avviso, il richiamo alla sentenza LG Electronics/UAMI deriva dalla stessa logica inversa, il che va ora chiarito.
–
L’impossibile analogia con la sentenza LG Electronics/UAMI
151.
Così, per quanto riguarda l’analogia tratta dal Tribunale dalla sentenza LG Electronics/UAMI, intendo parimenti esprimere un certo numero di riserve.
152.
Ricordo che, in tale sentenza, citata al punto 123 della sentenza impugnata, la Corte ha sancito il principio secondo cui «organi», quali l ’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e le sue commissioni di ricorso, erano tenuti a dimostrare nelle loro decisioni l’esattezza dei fatti, a meno che essi non adducessero fatti notori. La Corte ha altresì dichiarato che, quando ricorre tale ipotesi, il richiedente può contestare l’esattezza di tali fatti e l’UAMI ha quindi il diritto, in forza del principio della parità delle armi, di suffragare l’esattezza di detti fatti dinanzi al Tribunale (
89
). Si trattava, nel caso di specie, dell’affermazione, da parte della commissione di ricorso dell’UAMI, del fatto notorio secondo cui «in una determinata configurazione, un aspirapolvere può comprimere l’aria ed essere quindi utilizzato come compressore» (
90
).
153.
Mi sembra che la sentenza LG Electronics/UAMI si distingua dalla situazione di cui trattasi nella presente impugnazione almeno per due ragioni essenziali, cosicché la sua eventuale trasposizione nel settore delle misure restrittive deve essere considerata con cautela.
154.
In tal senso , in primo luogo, si deve constatare che gli elementi enunciati al paragrafo 152 delle presenti conclusioni derivano dal diritto dei marchi che – se ne converrà – è abbastanza distante da quello delle misure restrittive (
91
).
155.
In secondo luogo, il fatto notorio di cui trattasi in tale sentenza è di natura, a mio avviso, sostanzialmente diversa da l fatto notorio sul quale, secondo il Tribunale, si è basato il Consiglio (
92
) e da cui risulta che la MegaFon fornisce un sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia. L’affermazione secondo cui un aspirapolvere può comprimere l’aria a determinate condizioni è una generalizzazione eretta a postulato di verità e opposta al richiedente che intendeva far registrare un marchio contenente, in particolare, il termine «KOMPRESSOR». L’affermazione del sostegno diretto riguarda, dal canto suo, un comportamento personale e individuale contestato alla ricorrente che ha fondato l’adozione, nei suoi confronti, di misure individuali con conseguenze (
93
) di una gravità alquanto diversa dal mero diniego di registrazione di un marchio a causa della sua mancanza di carattere distintivo.
iv) Conclusione dell ’analisi
156.
Da quanto precede risulta che, a mio avviso, diversi errori di diritto hanno inficiato il ragionamento svolto dal Tribunale ai punti da 118 a 124 della sentenza impugnata.
157.
Anzitutto, il Tribunale ha applicato la giurisprudenza sulla mancata comunicazione degli elementi in base ai quali il Consiglio ha inserito una persona a una situazione in cui è pacifico che lo stesso Consiglio non aveva costituito alcun fascicolo di prove al momento dell’adozione degli atti iniziali.
158.
Inoltre, limitandosi a constatare, al punto 120 della sentenza impugnata, che, «nel caso di specie, si può presumere come notoria la circostanza che uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni (…) partecipi in tempi di guerra al sostegno diretto al complesso militare e industriale [della Russia]», il Tribunale non ha accertato il carattere notorio del fatto richiamato dal Consiglio.
159.
Infine – e forse soprattutto – il Tribunale non ha tenuto conto che il Consiglio non ha mai dichiarato, né nel corpus degli atti iniziali né nel contenuto dell’allegato IV della decisione 2014/512 modificata nel quale la MegaFon è stata inserita, di basarsi su un fatto notorio. Orbene, la mancanza di qualsiasi riferimento al fatto notorio asserito negli atti iniziali, unitamente alla mancanza di un fascicolo di prove al momento dell’inserimento, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a constatare il mancato esercizio effettivo del potere discrezionale del Consiglio nel caso di specie. A tal riguardo, ricordo che dalla giurisprudenza della Corte risulta che «anche un controllo giurisdizionale di portata limitata richiede che le istituzioni dell’Unione, da cui promana l’atto di cui trattasi, siano in grado di dimostrare dinanzi [al giudice dell’Unione] che l’atto è stato adottato attraverso un esercizio effettivo del loro potere discrezionale, che presuppone che siano presi in considerazione tutti gli elementi e le circostanze rilevanti della situazione che tale atto è inteso a disciplinare. Ne consegue che dette istituzioni devono, per lo meno, poter produrre ed esporre in modo chiaro e inequivocabile i dati di base che hanno dovuto essere presi in considerazione per fondare le misure controverse di tale atto e dai quali dipendeva l’esercizio del loro potere discrezionale» (
94
). Siffatti requisiti si impongono a fortiori quando il controllo giurisdizionale è completo.
160.
Per le ragioni che ho appena illustrato, propongo alla Corte di dichiarare che il Tribunale ha travisato la portata del controllo che era tenuto a esercitare e di accogliere il terzo e il quarto motivo di impugnazione, considerati congiuntamente, a causa di una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
E.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
161.
In forza dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
162.
Se, dopo aver accolto la prima parte del settimo motivo, la Corte dovesse annullare la sentenza impugnata, almeno per quanto riguarda gli atti iniziali e l’atto di mantenimento del luglio 2023, occorrerebbe ancora determinare le conseguenze da trarre dalla violazione dei diritti della difesa della MegaFon.
163.
A tal riguardo, da un lato, come affermato dalla ricorrente, una violazione del diritto di accesso al fascicolo commessa durante il procedimento amministrativo non è sanata dal semplice fatto che l’accesso al fascicolo è stato reso possibile nel corso del procedimento giurisdizionale relativo a un eventuale ricorso diretto all’annullamento della decisione contestata (
95
).
164.
Dall’altro lato, la Corte ha già dichiarato che il Consiglio era tenuto ad assicurarsi, prima dell’adozione delle misure restrittive, che gli elementi posti a carico di un’entità potessero essere comunicati a quest’ultima in tempo utile affinché essa potesse far conoscere utilmente il proprio punto di vista e che la comunicazione tardiva di una proposta di atto, allegata alla controreplica del Consiglio, violava i diritti della difesa dell’entità in questione e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e, pertanto, inficiava la legittimità dell’atto in questione (
96
).
165.
Se la Corte si attenesse a tale orientamento giurisprudenziale, essa sarebbe, a mio avviso, in grado di dirimere definitivamente la controversia (
97
).
166.
In ogni caso, ricordo che, per quanto riguarda gli atti iniziali, ho altresì proposto alla Corte di accogliere il terzo e il quarto motivo di impugnazione. Mi sembra essenziale, alla luce dell’importanza sistemica per il contenzioso delle misure restrittive che questa causa presenta, che la Corte prenda posizione per correggere gli errori che inficiano la sentenza impugnata per quanto riguarda le circostanze in cui il Consiglio sostiene di aver esercitato il suo potere discrezionale. A tal riguardo, mi sembra che lo stato degli atti consenta di statuire sulla controversia, dal momento che si tratterebbe, per la Corte, di constatare che la mancata menzione del fatto notorio asseritamente richiamato dal Consiglio, unitamente alla comunicazione del motivo di inserimento consistente soltanto in una reiterazione del criterio di inserimento e alla mancanza di un fascicolo di prove costituito al momento dell’adozione degli atti iniziali, non ha consentito di dimostrare che il Consiglio avesse effettivamente esercitato il suo potere discrezionale. Gli atti iniziali dovrebbero pertanto essere annullati.
IV.
Conclusione
167.
Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte:
– di accogliere il terzo e il quarto motivo di impugnazione, considerati congiuntamente;
– di respingere il sesto motivo, e
– di accogliere la prima parte del settimo motivo.
1
Lingua originale: il francese.
2
Le basi del controllo completo operato dal giudice dell’Unione sulle misure restrittive sono state gettate dalla sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 326) e da allora continuano ad essere ribadite [v., per un esempio recente, sentenza del 16 luglio 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑363/25 P, EU:C:2026:605, punto 62 e giurisprudenza citata)].
3
Più precisamente, la MegaFon è stata inserita e mantenuta negli elenchi di cui all’allegato IV della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), e del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).
4
T‑193/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2025:7).
5
Decisione (PESC) 2023/434 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2023, L 59 I, pag. 593), e regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2023, L 59 I, pag. 6; in prosieguo, congiuntamente, gli «atti del febbraio 2023»).
6
Decisione (PESC) 2023/1517 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2023, L 184, pag. 40; in prosieguo: l’«atto di mantenimento del luglio 2023»).
7
Decisione (PESC) 2024/422 del Consiglio, del 29 gennaio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/422; in prosieguo: l’«atto di mantenimento del gennaio 2024»).
8
V. voce n. 499 dell’allegato IV della decisione 2014/512 modificata.
9
V. considerando 10 della decisione 2023/434.
10
V. voce n. 499 dell’allegato IV del regolamento n. 833/2014 come modificato dal regolamento 2023/427.
11
V. punti da 9 a 11 e 15 della sentenza impugnata.
12
V. punto 16 della sentenza impugnata.
13
V., per questi due considerando, punto 18 della sentenza impugnata.
14
Rispettivamente decisione (PESC) 2023/1217 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2023, L 159, pag. 451) e regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2023, L 159, pag. 1). V., in particolare, allegato della decisione 2023/1217 e allegato I del regolamento 2023/1214.
15
Tale testo è riprodotto al punto 22 della sentenza impugnata.
16
V. punti 119, 120, 122, 123 e 124 della sentenza impugnata.
17
V., in un contesto diverso, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑121/25 P, EU:C:2026:368, paragrafi 108 e segg.).
18
V. sentenza del 20 settembre 2017, Tilly‑Sabco/Commissione (C‑183/16 P, EU:C:2017:704, punto 115 e giurisprudenza citata).
19
V., nell’ambito di una copiosa giurisprudenza, sentenze del 20 settembre 2017, Tilly‑Sabco/Commissione (C‑183/16 P, EU:C:2017:704, punti 115 e 116), nonché del 5 febbraio 2026, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento (Revoca dell’immunità parlamentare) (C‑572/23 P, EU:C:2026:70, punto 132 e giurisprudenza citata).
20
Pertanto, dalla mia comprensione di tale punto della sentenza impugnata risulta che rimane valido il principio secondo cui il Consiglio deve disporre di un fascicolo di prove al momento dell’inserimento, a meno che non affermi di fondarsi su un fatto che si presume notorio.
21
La questione della fondatezza dell’inserimento iniziale della MegaFon è oggetto del terzo e del quarto motivo della presente impugnazione, che saranno esaminati nel prosieguo (v. paragrafi 94 e segg. delle presenti conclusioni).
22
V. sentenza del 9 luglio 2026, Institut po ribni resursi Varna (C‑186/25, EU:C:2026:567, punto 75).
23
Il mancato riferimento, nei motivi riguardanti la MegaFon, ai fatti notori sui quali il Consiglio si è asseritamente basato per inserirla negli elenchi non agevola la lettura degli atti controversi né la comprensione dell’approccio adottato da tale istituzione. Pertanto, come dimostrerò più avanti nelle presenti conclusioni, l’unica ragione che sembra essere alla base dell’inserimento della MegaFon, e successivamente del suo mantenimento, consisteva semplicemente nel ribadire il criterio. In quanto tale, la mancata indicazione del fatto notorio asseritamente invocato nuoce, a mio avviso, innegabilmente alla motivazione di tali atti. Ricordo tuttavia che le presenti conclusioni non riguardano il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione come formulato dalla MegaFon nella sua impugnazione.
24
V. sentenza del 12 marzo 2026, EM System (C‑84/24, EU:C:2026:181, punti da 102 a 104 e giurisprudenza citata).
25
V. sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 111 e 112). V. altresì sentenza del 12 maggio 2022, Boshab/Consiglio (C‑242/21 P, EU:C:2022:375, punto 59).
26
V. punti 77 e 78 della sentenza impugnata.
27
V. punto 80 della sentenza impugnata.
28
V. punto 81 della sentenza impugnata.
29
Punto 83 della sentenza impugnata.
30
V. punto 84 della sentenza impugnata.
31
Punto 85 della sentenza impugnata.
32
V. punto 85 della sentenza impugnata.
33
V. sentenza del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione (C‑330/15 P, EU:C:2016:601, punto 66).
34
V. sentenza del 12 marzo 2026, EM System (C‑84/24, EU:C:2026:181, punto 104 e giurisprudenza citata).
35
Pertanto, l’unica menzione, nell’argomento sviluppato nella prima parte del settimo motivo, dell’atto di mantenimento del gennaio 2024 si trova al punto 74 dell’impugnazione. È giocoforza constatare che la MegaFon non ha sviluppato argomenti specifici al riguardo. Per completezza, ricordo che, per quanto riguarda l’atto di mantenimento del gennaio 2024, la MegaFon si è rivolta al Consiglio con lettera del 6 dicembre 2023, alla quale il Consiglio ha risposto il 30 gennaio 2024 rinviando alle ragioni esposte nelle sue osservazioni depositate dinanzi al Tribunale e contenute nella prima memoria di adattamento recante la data del 27 ottobre 2023. Il secondo atto di mantenimento reca la data del 29 gennaio 2024 e il Tribunale ha esaminato la questione se il Consiglio avesse adempiuto i suoi obblighi in termini di comunicazione dei motivi e del diritto della ricorrente di essere ascoltata ai punti da 92 a 94 della sentenza impugnata.
36
V. sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 113).
37
V. sentenza del 12 maggio 2022, Boshab/Consiglio (C‑242/21 P, EU:C:2022:375, punto 59).
38
V. sentenze del 21 dicembre 2011, Francia/[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 62), nonché del 18 luglio 2013, Commission e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 111 e 112).
39
V. punto 87 della sentenza impugnata e giurisprudenza citata. Sull’assenza di differenze tra i motivi degli atti iniziali e quelli considerati negli atti di mantenimento, rinvio al punto 89 della sentenza impugnata.
40
V. sentenza del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione (C‑330/15 P, EU:C:2016:601, punto 66).
41
Datato 28 giugno 2023, ma notificato il 10 luglio alla MegaFon (v. punto 94 della sentenza impugnata).
42
V. sentenza del 31 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punto 91).
43
Gli effetti dell’inosservanza del procedimento amministrativo si ripercuotono quindi sul procedimento giurisdizionale. Pertanto, si potrebbe sostenere che, poiché gli elementi di fatto e di diritto a sostegno dell’inserimento sono stati comunicati solo nel controricorso datato 28 giugno 2026, la ricorrente ha potuto reagirvi solo nell’ambito della sua replica. Nell’ambito di un procedimento amministrativo correttamente svolto e in presenza di una motivazione chiara la discussione sui motivi di inserimento e sugli elementi a loro sostegno avrebbe potuto essere avviata sin dall’atto introduttivo del giudizio.
44
Con la notevole eccezione del punto 93 della sentenza impugnata, che descrive il contenuto della lettera inviata dal Consiglio alla MegaFon il 30 gennaio 2024 e che riguardava quindi il secondo atto di mantenimento. Da tale punto risulta che il Consiglio ha ivi dichiarato di non ignorare le informazioni generalmente disponibili nella sfera pubblica riguardanti la ricorrente.
45
V. sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 64). Il corsivo è mio.
46
V. punto 94 della sentenza impugnata.
47
V. sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 62).
48
V. punto 118 della sentenza impugnata.
49
V. punto 119 della sentenza impugnata.
50
V. punto 120 della sentenza impugnata.
51
Sentenza del 7 aprile 2016 (C‑266/15 P; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio», EU:C:2016:208).
52
V. punto 122 della sentenza impugnata.
53
Sentenza del 10 novembre 2011 (C‑88/11 P; in prosieguo: la «sentenza LG Electronics/UAMI», EU:C:2011:727).
54
V. punto 123 della sentenza impugnata.
55
V. punto 124 della sentenza impugnata.
56
Si fa riferimento, a tal riguardo, alla sentenza del 22 giugno 2004, Ruiz‑Picasso e a./UAMI - DaimlerChrysler (PICARO) (T‑185/02, EU:T:2004:189, punto 29).
57
Il Consiglio e la Commissione si basano, a tal riguardo, sulla sentenza LG Electronics/UAMI (punti da 27 a 29 e giurisprudenza citata).
58
Il Consiglio cita, in particolare, la sentenza del 16 gennaio 2019, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. e EUIPO (C‑162/17 P, EU:C:2019:27, punto 69 e giurisprudenza citata), nonché il paragrafo 178 delle conclusioni dell’avvocato generale Bot nelle cause Anbouba/Consiglio (C‑605/13 P e C‑630/13 P, EU:C:2015:2).
59
V. sentenza del 14 giugno 2018, Makhlouf/Consiglio (C‑458/17 P, EU:C:2018:441, punto 59). Per quanto riguarda la censura vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta, rinvio, nel merito, alla mia analisi della prima parte del settimo motivo.
60
V. sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 97).
61
V. sentenza del 16 luglio 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑363/25 P, EU:C:2026:605, punto 63 e giurisprudenza citata).
62
V., per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 136).
63
V. sentenza del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK (C‑46/19 P, EU:C:2021:316, punto 64).
64
V. sentenza del 1
o
agosto 2025, Timchenko/Consiglio (C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 39 e giurisprudenza citata).
65
V. punto 116 della sentenza impugnata.
66
V. punto 38 di detta sentenza.
67
Sebbene la questione della definizione da dare al complesso militare e industriale della Russia non rientri nell’oggetto della presente impugnazione, rilevo che il Consiglio, nelle sue memorie, utilizza l’aggettivo «militare‑industriale», di cui è lecito chiedersi se sia perfettamente sinonimo di «militare e industriale».
68
V. sentenza del 9 luglio 2020, Haswani/Consiglio (C‑241/19 P, EU:C:2020:545, punto 62). Il corsivo è mio.
69
V. sentenza del 9 luglio 2020, Haswani/Consiglio (C‑241/19 P, EU:C:2020:545, punto 63 e giurisprudenza citata).
70
V. sentenza del 13 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑376/10 P, EU:C:2012:138, punto 69).
71
V. punti 120, 122 e 124 della sentenza impugnata.
72
V., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio (C‑482/17, EU:C:2019:1035, punto 81 e giurisprudenza citata), nonché paragrafo 18 delle mie conclusioni nelle cause riunite Lettonia/Aven e Fridman (C‑440/24 P e C‑441/24 P, EU:C:2025:854).
73
Punto 37 del controricorso del Consiglio.
74
Infatti, delle due l’una. O è effettivamente notorio che tutti i principali operatori di telecomunicazioni in Russia partecipano, in tempo di guerra, al sostegno diretto del complesso militare e industriale della Russia e, allora, la prassi del Consiglio consistente nell’inserire solo la MegaFon suscita perplessità. Oppure tale sostegno non è così «notorio» e richiede uno sforzo dimostrativo da parte del Consiglio, nonché una certa differenziazione tra tali operatori, il che presuppone che il Consiglio fornisca qualche spiegazione e quindi non possa pretendere di basarsi su un fatto notorio.
75
Punto 119 della sentenza impugnata.
76
V. punti 120, 122, 123 e 124 della sentenza impugnata.
77
V. punto 119 della sentenza impugnata.
78
V. punti 119 e 122 della sentenza impugnata.
79
V. punti da 62 a 97.
80
V. punto 38 di detta sentenza.
81
Rinvio qui al titolo della parte IV, sezione B, sottosezione 3, lettera a), della sentenza impugnata.
82
V. punto 38 di detta sentenza.
83
V. punto 38 di detta sentenza.
84
Anche ai sensi della sentenza [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, il principio rimane quello secondo cui, in caso di mantenimento, il Consiglio deve sentire preliminarmente la persona o l’entità qualora intenda prendere in considerazione elementi nuovi rispetto all’inserimento iniziale.
85
V. punto 37 di detta sentenza.
86
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (punto 37).
87
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (punto 38).
88
Sentenza del 7 aprile 2016 (C‑266/15 P, EU:C:2016:208).
89
V. sentenza LG Electronics/UAMI (punti 27 e 28).
90
V. sentenza LG Electronics/UAMI (punto 31).
91
Si potrebbe altresì aggiungere che la sentenza LG Electronics/UAMI riguarda il richiamo da parte di un «organo» a un fatto notorio. Si può ritenere che l’onere del Consiglio, in quanto istituzione, sia definito in modo più rigoroso.
92
Tale constatazione è confermata dagli altri fatti notori dichiarati dalla giurisprudenza della Corte e menzionati dal Consiglio nelle sue memorie, vale a dire il fatto che la collocazione del volante è in rapporto diretto con il campo visivo del conducente [v. sentenza del 20 marzo 2014, Commissione/Lituania (C‑61/12, EU:C:2014:172, punto 62)]; che, ben prima del 1998, il sistema economico vigente in Cina non era già più quello di un paese ad economia di Stato [sentenza del 28 febbraio 2018, Commissione/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, EU:C:2018:132, punto 78)]; che la professione di avvocato può essere esercitata in forme diverse, che possono andare dall’avvocato singolo ai grandi studi legali internazionali [sentenza del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO (C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218, punto 79)]; che, poiché le materie prime di base hanno un valore commerciale relativamente basso rispetto, soprattutto, alle loro spese di trasporto, il rischio di esportazione di una parte rilevante della produzione di una miniera anziché la vendita di dette materie prime di base sul mercato locale appare poco probabile, se non addirittura escluso [sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑106/22, EU:C:2023:568, punto 73)]; che la possibilità che certi comportamenti collusivi, quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi, abbiano effetti negativi, in particolare, sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi è talmente alta che può essere ritenuto inutile, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dimostrare che tali comportamenti abbiano effetti concreti sul mercato [sentenza del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71, punto 51)], o ancora che la vista assolve una funzione essenziale per la guida dei veicoli a motore [sentenza del 21 marzo 2024, CBR (Emianopsia) (C‑703/22, EU:C:2024:261, punto 42)].
93
V. sentenza del 1
o
agosto 2025, Timchenko/Consiglio (C‑703/23 P, EU:C:2025:608, punto 62).
94
Sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio (C‑482/17, EU:C:2019:1035, punto 81). Il corsivo è mio.
95
V. sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑189/18, EU:C:2019:861, punto 52).
96
V. sentenza del 18 febbraio 2016, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 82).
97
Tuttavia, da un orientamento giurisprudenziale più recente della Corte, elaborato in tutt’altro contesto, risulta altresì che una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltati, comporta l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi solo se, in mancanza dell’irregolarità commessa, tale procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso [v. sentenza del 21 novembre 2024, Harley‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑297/23 P, EU:C:2024:971, punto 104)]. Lo stesso vale nell’ipotesi di violazione del diritto di accesso al fascicolo nel corso del procedimento che precede l’adozione di un atto lesivo [sentenza del 14 luglio 2022, SGI [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑371/21 P, EU:C:2022:566, punto 82 e giurisprudenza citata)]. Se la Corte dovesse privilegiare quest’ultimo approccio, occorrerebbe, almeno per quanto riguarda l’atto di mantenimento del luglio 2023, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo stabilisca se un procedimento amministrativo svolto in modo conforme ai diritti della difesa della MegaFon avrebbe potuto condurre il Consiglio ad un risultato diverso da quello al quale è pervenuto.