CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 44545/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, non avendo l'istante dichiarato o eletto domicilio. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. Nell'istanza era contenuta sia l'informazione sulla residenza del condannato, sia il suo domicilio. Non a caso, il decreto di inammissibilità era stato notificato al ricorrente nel domicilio indicato. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivo manifestamente infondato. L'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen. impone al condannato non detenuto, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda di concessione di misure alternative alla detenzione. Come insegnato dalle Sezioni Unite fin dal 2009, la richiesta di misura alternativa alla detenzione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (Sez. U, Sentenza n. 18775 del 17/12/2009 Cc. (dep. 19/05/2010) Rv. 246720 - 01); di conseguenza, non è sufficiente l'indicazione del domicilio all'interno dell'istanza, se la stessa è sottoscritta dal solo difensore. Si tratta del caso in esame, come è possibile verificare dalla lettura dell'istanza allegata al ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente iacomo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]