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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 32760/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ; udita la relazione svolta dal consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il ri getto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione della richiedente [OSCURATO:PERSONA], l'istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per e quivalente a suo tempo disposto, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, su alcuni beni immobili oggetto di una procedura esecutiva intentata dalla [OSCURATO:PERSONA], alla quale era succeduta la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Istanza che quest'ultima aveva presentato deducendo che l'importo spettante all'Erario risultava interamente coperto dal vincolo cautelare apposto anche sull'immobile denominato Castello di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Corte d'Appello ha escluso, richiamando un precedente giurisprudenziale relativo ad analoga vicenda, che il creditore assistito da garanzia reale fosse legittimato a chiedere la revoca della misura in pendenza del processo, al fine di svincolare i beni in sequestro e restituirli alla procedura esecutiva civile in corso, non potendo la sua posizione essere assimilata a quella del proprietario, e potendo il diritto di sequela trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca.

2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta estraneità della ricorrente al novero dei soggetti interessati che, ai sensi dell'art. 321 comma 3 cod. proc. pen., sono legittimati a chiedere la revoca del sequestro.

Si censura la decisione della Corte territoriale per aver ritenuto sussistente un diritto di proprietà dello Stato contrastabile dal solo proprietario del bene in sequestro, posto che un siffatto diritto nascerà eventualmente, e a titolo originario, solo nel momento in cui il provvedimento di confisca diviene definitivo.

A sostegno della legittimazione del creditore assistito da garanzia reale a chiedere il dissequestro, il difensore richiama la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, la centralità del giudice della cognizione (individuato dalle Sezioni Unite quale A.G. demandata a decidere sulle istanze concernenti beni sequestrati e destinati alla confisca), la possibilità di ricomprendere, nella locuzione "terzo interessato" del comma 3 dell'art. 321, anche il terzo creditore pignorante assistito da garanzia reale, l'insussistenza di una intrinseca pericolosità dei beni in sequestro, l'evoluzione anche normativa che aveva ormai riconosciuto una sempre maggiore tutela ai terzi del tutto estranei alle vicende penalistiche.

In tale quadro, e tenendo conto dei tempi processuali che facevano ritenere ben lontana una decisione definitiva sulla confisca, il difensore evidenzia la necessità che il giudice della cognizione possa esaminare un'istanza come quella presentata, al fine di meglio contemperare gli interessi in gioco.

Sul piano sistematico, si osserva che l'interpretazione proposta non incrinapl il sistema delineato dagli artt. 322, 322-bis, non essendo il terzo creditore compreso nel novero ivi contemplato dei soggetti legittimati ad impugnare le ordinanze in tema di sequestro preventivo.

Quanto poi alla ricorribilità per cassazione del provvedimento della Corte d'Appello, si deduce l'applicabilità delle 2 disposizioni di cui all'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., ovvero l'abnormità del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come osservato anche dal Procuratore Generale, la decisione della Corte territoriale non solo non presenta alcun tratto di abnormità, ma risulta pienamente in linea con un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte del tutto consolidato: oltre alla decisione richiamata dalla Corte d'Appello, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 10471 del 12/02/2014, Italfondiario, Rv. 259346 - 01, secondo cui «in caso di sequestro preventivo disposto su un bene gravato da pegno o da ipoteca, il terzo creditore titolare del diritto reale di garanzia non è legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare, non essendo la sua posizione giuridica assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà, la cui sussistenza - essendo giuridicamente incompatibile con la pretesa ablatoria dello Stato - comporta l'immediata restituzione del bene ai sensi dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen.»; Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] di Marostica soc. coop a r.I., Rv. 265392 - 01: «in tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto il diritto di sequela, in cui la sua posizione consiste, non esclude l'assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca, a differenza del diritto di proprietà, che comporta l'immediata restituzione del bene al titolare.

Sez. 3, n. 26273 del 10/05/2018, Italfondiario, Rv. 273349 - 01, la quale, nel ribadire l'impossibilità di assimilare al proprietario il creditore assistito da garanzia reale, ha in motivazione ulteriormente precisato che la previsione, nell'ambito del giudizio di cognizione, del contraddittorio con i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., non comporta l'anticipazione della tutela di tali diritti prima che la statuizione sulla confisca sia divenuta definitiva).

Ben consapevole della impossibilità di assimilare la posizione del terzo creditore, pur assistito da garanzia reale, ai soggetti privati specificamente legittimati ad impugnare le ordinanze in tema di sequestro preventivo (oltre all'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione: cfr. le disposizioni in tema di riesame ed appello, contenute negli artt 322 e 322-bis cod. proc. pen.), la società ricorrente ha sostenuto che la propria legittimazione potesse ricavarsi dal riferimento al soggetto "interessato" abilitato a richiedere la revoca del sequestro ai sensi del comma 3 dell'art. 321.3 La tesi non può essere condivisa, dal momento che il presupposto applicativo di tale disposizione è costituito dalla mancanza, eventualmente sopravvenuta, "delle condizioni di applicabilità previste dal comma 1": si fa dunque esclusivo riferimento al sequestro impeditivo, e non a quello disposto a fini di confisca.

3. L'insussistenza della prospettata abnormità del provvedimento, ed il difetto di legittimazione della società ricorrente secondo le vigenti disposizioni in materia di sequestro preventivo, impongono una declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ; udita la relazione svolta dal consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il ri getto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione della richiedente [OSCURATO:PERSONA], l'istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per e quivalente a suo tempo disposto, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, su alcuni beni immobili oggetto di una procedura esecutiva intentata dalla [OSCURATO:PERSONA], alla quale era succeduta la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Istanza che quest'ultima aveva presentato deducendo che l'importo spettante all'Erario risultava interamente coperto dal vincolo cautelare apposto anche sull'immobile denominato Castello di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte d'Appello ha escluso, richiamando un precedente giurisprudenziale relativo ad analoga vicenda, che il creditore assistito da garanzia reale fosse legittimato a chiedere la revoca della misura in pendenza del processo, al fine di svincolare i beni in sequestro e restituirli alla procedura esecutiva civile in corso, non potendo la sua posizione essere assimilata a quella del proprietario, e potendo il diritto di sequela trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca. 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta estraneità della ricorrente al novero dei soggetti interessati che, ai sensi dell'art. 321 comma 3 cod. proc. pen., sono legittimati a chiedere la revoca del sequestro. Si censura la decisione della Corte territoriale per aver ritenuto sussistente un diritto di proprietà dello Stato contrastabile dal solo proprietario del bene in sequestro, posto che un siffatto diritto nascerà eventualmente, e a titolo originario, solo nel momento in cui il provvedimento di confisca diviene definitivo. A sostegno della legittimazione del creditore assistito da garanzia reale a chiedere il dissequestro, il difensore richiama la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, la centralità del giudice della cognizione (individuato dalle Sezioni Unite quale A.G. demandata a decidere sulle istanze concernenti beni sequestrati e destinati alla confisca), la possibilità di ricomprendere, nella locuzione "terzo interessato" del comma 3 dell'art. 321, anche il terzo creditore pignorante assistito da garanzia reale, l'insussistenza di una intrinseca pericolosità dei beni in sequestro, l'evoluzione anche normativa che aveva ormai riconosciuto una sempre maggiore tutela ai terzi del tutto estranei alle vicende penalistiche. In tale quadro, e tenendo conto dei tempi processuali che facevano ritenere ben lontana una decisione definitiva sulla confisca, il difensore evidenzia la necessità che il giudice della cognizione possa esaminare un'istanza come quella presentata, al fine di meglio contemperare gli interessi in gioco. Sul piano sistematico, si osserva che l'interpretazione proposta non incrinapl il sistema delineato dagli artt. 322, 322-bis, non essendo il terzo creditore compreso nel novero ivi contemplato dei soggetti legittimati ad impugnare le ordinanze in tema di sequestro preventivo. Quanto poi alla ricorribilità per cassazione del provvedimento della Corte d'Appello, si deduce l'applicabilità delle 2 disposizioni di cui all'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., ovvero l'abnormità del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come osservato anche dal Procuratore Generale, la decisione della Corte territoriale non solo non presenta alcun tratto di abnormità, ma risulta pienamente in linea con un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte del tutto consolidato: oltre alla decisione richiamata dalla Corte d'Appello, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 10471 del 12/02/2014, Italfondiario, Rv. 259346 - 01, secondo cui «in caso di sequestro preventivo disposto su un bene gravato da pegno o da ipoteca, il terzo creditore titolare del diritto reale di garanzia non è legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare, non essendo la sua posizione giuridica assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà, la cui sussistenza - essendo giuridicamente incompatibile con la pretesa ablatoria dello Stato - comporta l'immediata restituzione del bene ai sensi dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen.»; Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] di Marostica soc. coop a r.I., Rv. 265392 - 01: «in tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto il diritto di sequela, in cui la sua posizione consiste, non esclude l'assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca, a differenza del diritto di proprietà, che comporta l'immediata restituzione del bene al titolare. Sez. 3, n. 26273 del 10/05/2018, Italfondiario, Rv. 273349 - 01, la quale, nel ribadire l'impossibilità di assimilare al proprietario il creditore assistito da garanzia reale, ha in motivazione ulteriormente precisato che la previsione, nell'ambito del giudizio di cognizione, del contraddittorio con i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., non comporta l'anticipazione della tutela di tali diritti prima che la statuizione sulla confisca sia divenuta definitiva). Ben consapevole della impossibilità di assimilare la posizione del terzo creditore, pur assistito da garanzia reale, ai soggetti privati specificamente legittimati ad impugnare le ordinanze in tema di sequestro preventivo (oltre all'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione: cfr. le disposizioni in tema di riesame ed appello, contenute negli artt 322 e 322-bis cod. proc. pen.), la società ricorrente ha sostenuto che la propria legittimazione potesse ricavarsi dal riferimento al soggetto "interessato" abilitato a richiedere la revoca del sequestro ai sensi del comma 3 dell'art. 321.3 La tesi non può essere condivisa, dal momento che il presupposto applicativo di tale disposizione è costituito dalla mancanza, eventualmente sopravvenuta, "delle condizioni di applicabilità previste dal comma 1": si fa dunque esclusivo riferimento al sequestro impeditivo, e non a quello disposto a fini di confisca. 3. L'insussistenza della prospettata abnormità del provvedimento, ed il difetto di legittimazione della società ricorrente secondo le vigenti disposizioni in materia di sequestro preventivo, impongono una declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle
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