CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 583, 585 e 81 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 26 maggio 2022; - che avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] personalmente, articolando un solo motivo, con il quale ha denunciato vizi di violazione di legge e di carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato. Considerato: - che assume rilievo preliminare e assorbente la presa d'atto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato; - che il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Ritenuto: - che la rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.; - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00, a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere esten