CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13435/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, invero, che i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione tanto dell'elemento materiale, quanto di quello soggettivo del reato contestato (cfr. pagg. da 2 a 4 della sentenza di primo grado; pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata). In particolare, la Corte territoriale nel motivare puntualmente e logicamente sulle ragioni ostative al riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., ha rilevato implicitamente le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8