CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 19313/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo dell'immobile sito in Napoli, via Capua del Principe 131 A, piano quarto, di proprietà della ASL Na 1, abusivamente occupato dalla Petrecca, indagata per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e 44 d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagata, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.322 cod. proc. pen. e 568, comma 3, cod. proc. pen. Assume il difensore che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la carenza di interesse dall'indagata a impugnare il provvedimento di sequestro, a tal proposito richiamando il principio secondo cui l'indagato nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere l'appello di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, non potendosi contestare l'interesse al gravame ogni qual volta venga in discussione la natura del reato o la qualificazione giuridica del fatto o comunque sia configurabile un'influenza sul procedimento penale (Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005). Seguendo tale indirizzo, l'interesse dell'indagata deriverebbe dalla necessità di potersi difendere dall'imputazione in relazione alla quale viene posto in essere il provvedimento reale. In ogni caso, nel richiamare la motivazione di una sentenza assolutoria emessa nei confronti della Petrecca per fatti analoghi, il difensore rileva come proprio da tale sentenza emerga il rapporto tra l'indagata e il bene oggetto di sequestro e la particolarità della questione possessoria con la connessa difficoltà di definirne la titolarità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, sia personali che reali, è un mezzo di impugnazione che, al pari di ogni impugnazione, richiede in capo al soggetto non solo la legittimazione all'impugnazione, la quale è conferita dalla legge, ma anche l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare, applicandosi la generale disposizione di cui all'art. 568, comma 4 cod. proc. pen. All'elaborazione del concetto di interesse ad impugnare hanno contribuito le Sezioni Unite della Corte di cassazione che, in adesione a una nozione "utilitaristica", hanno affermato che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione, o la riforma della decisione gravata, renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Dunque, la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione o la correttezza formale del procedimento. Non ammette, in altri termini, un'impugnazione che non produca alcun effetto pratico favorevole alla posizione giuridica del soggetto, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (S.U., n. 12234 del 23/11/1985, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 171394; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197536; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815 39; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244108 40; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4 cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. 5. Nello specifico ambito che qui ci occupa, è del tutto prevalente l'indirizzo - divenuto costante negli ultimi anni - che il Collegio condivide e che intende ribadire, secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, dep. 29/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, dep. 09/12/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, dep. 27/12/2019, Angeli, Rv. 277753-04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 - dep. 24/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019 - dep. 12/02/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017 - dep. 13/10/2017, Ruan e altri, Rv. 271231).7. Nel caso in esame, l'indagata, pur ricompresa tra i soggetti abilitati al riesame dall'art. 322 cod. proc. pen., è priva di interesse per l'assorbente ragione che - non contesta dalla ricorrente - il bene immobile, abusivamente occupato dall'indagata medesima, è di proprietà della ASL Nal. 8. Neppure è ipotizzabile, come reclama la ricorrente, che l'interesse possa essere sostenuto sulla base della necessità di difendersi dal merito delle accuse sottotese al vincolo ablativo, avendo la Corte di cassazione affermato che non è configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del fumus commissi delicti, giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132, in motivazione). La ragione di ciò risiede nello scopo cui tendono i procedimenti incidentali e gli incidenti cautelari in particolare, che è quello di assicurare una pregnante ed incisiva tutela dei diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale e non di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l'esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale. 9. In definitiva, stante l'assenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame in capo all'indagata, il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. 10. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore del