CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari confermava la sentenza con cui il tribunale di Cagliari, in data 18.10.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex artt. 110, 582 e 585, c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto: di travisamento delle risultanze peritali e di mancata valutazione dell'incidenza causale della diminuente di cui all'art. 89, c.p., sulle modalità di realizzazione della fattispecie di reato; di riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89, c.p., in termini solo di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, la cui sussistenza, peraltro, non risulta motivata; di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato, anche con riferimento alla dosimetria della pena, su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Con riferimento, poi, alla doglianza sul riconoscimento della recidiva qualificata ex art. 99, co. 4, essa appare manifestamente infondata, in quanto la corte territoriale ha dto conto conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (cfr. Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Rv. 267130). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci