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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 29092/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; v [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 gennaio 2023, il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena di quattro mesi di reclusione ed ottocento euro di multa, applicata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 5 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 21 gennaio 2019.

Ha, in proposito, rilevato che nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della menzionata decisione, Bramonti ha riportato ulteriore condanna, alla pena di sei anni di reclusione e 60.000 euro di multa, con sentenza della Corte di appello di Roma del 4 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 20 maggio 2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta che il giudice dell'esecuzione non si sia pronunciato sulla proposta eccezione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 73, 77 e 117 Cost., dell'ad. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha differito l'entrata in vigore delle norme — introdotte agli artt. 20-bis e 163 cod. pen. dal d.P.R. 10 ottobre 2022, n. 150 e destinate a regolare il caso di specie — in materia di sospensione condizionale della pena ed applicazione, in sede di cognizione, di pene sostitutive delle pene detentive brevi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censura manifestamente infondata.

2. Pacifico che il giudice dell'esecuzione ha correttamente disposto la revoca della sospensione condizionale in ossequio al quadro normativo vigente al tempo dell'adozione dell'ordinanza impugnata, la doglianza del ricorrente muove da un postulato — la refluenza sulla sua posizione della normativa la cui entrata in vigore è stata differita dall'atto normativo della cui legittimità c:ostituzionale egli dubita — che non appare in alcun modo comprovato.

Premesso, invero, che l'articolazione del motivo — dopo l'incipit nel quale si indica, quale provvedimento impugnato, quello indicato in epigrafe — è riferita (cfr. il secondo foglio dell'atto, privo di numerazione delle pagine) ad altro imputato (tale Rutilo), condannato a diversa pena (due anni e sei mesi di reclusione), va osservato come il ricorrente si astenga dal chiarire in quali termini l'introduzione del lavoro di pubblica utilità tra le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice della cognizione o l'ampliamento delle ipotesi in cui è possibile, nella sussistenza delle condizioni di legge, sospendere condizionalmente la pena incidano sul contenuto di un provvedimento, quale quello impugnato, che prescinde in toto dai profili indicati e che avrebbe avuto identico tenore anche qualora l'entrata in vigore delle disposizioni indicate non fosse stata posposta nel tempo.

3. La palese irrilevanza della questione prospettata impone, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; v [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 gennaio 2023, il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena di quattro mesi di reclusione ed ottocento euro di multa, applicata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 5 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 21 gennaio 2019. Ha, in proposito, rilevato che nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della menzionata decisione, Bramonti ha riportato ulteriore condanna, alla pena di sei anni di reclusione e 60.000 euro di multa, con sentenza della Corte di appello di Roma del 4 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 20 maggio 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta che il giudice dell'esecuzione non si sia pronunciato sulla proposta eccezione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 73, 77 e 117 Cost., dell'ad. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha differito l'entrata in vigore delle norme — introdotte agli artt. 20-bis e 163 cod. pen. dal d.P.R. 10 ottobre 2022, n. 150 e destinate a regolare il caso di specie — in materia di sospensione condizionale della pena ed applicazione, in sede di cognizione, di pene sostitutive delle pene detentive brevi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censura manifestamente infondata. 2. Pacifico che il giudice dell'esecuzione ha correttamente disposto la revoca della sospensione condizionale in ossequio al quadro normativo vigente al tempo dell'adozione dell'ordinanza impugnata, la doglianza del ricorrente muove da un postulato — la refluenza sulla sua posizione della normativa la cui entrata in vigore è stata differita dall'atto normativo della cui legittimità c:ostituzionale egli dubita — che non appare in alcun modo comprovato. Premesso, invero, che l'articolazione del motivo — dopo l'incipit nel quale si indica, quale provvedimento impugnato, quello indicato in epigrafe — è riferita (cfr. il secondo foglio dell'atto, privo di numerazione delle pagine) ad altro imputato (tale Rutilo), condannato a diversa pena (due anni e sei mesi di reclusione), va osservato come il ricorrente si astenga dal chiarire in quali termini l'introduzione del lavoro di pubblica utilità tra le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice della cognizione o l'ampliamento delle ipotesi in cui è possibile, nella sussistenza delle condizioni di legge, sospendere condizionalmente la pena incidano sul contenuto di un provvedimento, quale quello impugnato, che prescinde in toto dai profili indicati e che avrebbe avuto identico tenore anche qualora l'entrata in vigore delle disposizioni indicate non fosse stata posposta nel tempo. 3. La palese irrilevanza della questione prospettata impone, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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