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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38355/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 marzo 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Milano in ordine al reato di cui agli artt. 624 bis, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. cod. pen. commesso in Milano il 12 maggio 2021.

Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con argomenti logici e coerenti, cui il ricorrente non contrappone alcuna ragione in fatto o in diritto.

In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). ed anche solo sulla base dei precedenti penali ez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

La Corte di Appello, dopo aver dato atto che il primo giudice aveva determinato la pena in termini largamente inferiori al minimo edittale consentito, ha ritenuto di non poter riconoscere le circostanze attenuanti, in considerazione delle gravità concreta della condotta ( che denotava professionalità e programmazione) e della spiccata capacità a delinquere, e ha anche dato conto dei motivi per cui il comportamento processuale non poteva essere ritenuto meritevole (pag 5).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 marzo 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Milano in ordine al reato di cui agli artt. 624 bis, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. cod. pen. commesso in Milano il 12 maggio 2021. Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con argomenti logici e coerenti, cui il ricorrente non contrappone alcuna ragione in fatto o in diritto. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). ed anche solo sulla base dei precedenti penali ez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). La Corte di Appello, dopo aver dato atto che il primo giudice aveva determinato la pena in termini largamente inferiori al minimo edittale consentito, ha ritenuto di non poter riconoscere le circostanze attenuanti, in considerazione delle gravità concreta della condotta ( che denotava professionalità e programmazione) e della spiccata capacità a delinquere, e ha anche dato conto dei motivi per cui il comportamento processuale non poteva essere ritenuto meritevole (pag 5). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Il C
Sentenza Cassazione n. 38355/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris