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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 42940/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con idonei argomenti dalla sentenza impugnata e, in particolare, che la Corte di appello ciatl-la Gerteri~ ha puntualmente argomentato circa la possibilità che più persone udissero le frasi ingiuriose pronunciate dall'imputato nei confronti dei pubblici ufficiali (p.2); che non vi è proporzione fra la addotta presunta arbitrarietà della condotta degli agenti della polizia municipale e le espressioni ingiuriose loro rivolte dall'imputato; Ritenutolcirca il diniego delle circostanze attenuanti generiche,che la Corte di appello oltre a rilevare la presenza di precedenti penali ha rimarcato l'assenza di elementi di valutazione favorevoli all'imputato, del resto neanche nel ricorso indicat,i e, quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, che idoneamente nella sentenza impugnata viene evidenziata la presenza di due condanne passate in giudicato e di svariati precedenti per reati della stessa indole di quello per il quale si procede; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il lPiesidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con idonei argomenti dalla sentenza impugnata e, in particolare, che la Corte di appello ciatl-la Gerteri~ ha puntualmente argomentato circa la possibilità che più persone udissero le frasi ingiuriose pronunciate dall'imputato nei confronti dei pubblici ufficiali (p.2); che non vi è proporzione fra la addotta presunta arbitrarietà della condotta degli agenti della polizia municipale e le espressioni ingiuriose loro rivolte dall'imputato; Ritenutolcirca il diniego delle circostanze attenuanti generiche,che la Corte di appello oltre a rilevare la presenza di precedenti penali ha rimarcato l'assenza di elementi di valutazione favorevoli all'imputato, del resto neanche nel ricorso indicat,i e, quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, che idoneamente nella sentenza impugnata viene evidenziata la presenza di due condanne passate in giudicato e di svariati precedenti per reati della stessa indole di quello per il quale si procede; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il lPiesidente
Sentenza Cassazione n. 42940/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris