CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 agosto 1983
Cassazione n. 35884/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1983 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. Osservato che gli stessi sono inammissibili perché nel complesso manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, che deduce l'intervenuta prescrizione del reato, si rileva che il fatto è stato commesso in data 18/11/2014 e che, alla luce dei 383 giorni di sospensione dei termini prescrizionali, l'estinzione del reato per prescrizione cade in data 05/06/2023, successiva alla sentenza di appello. La giurisprudenza consolidata di questa corte di legittimità ritiene che l'inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la possibilità di esaminare il motivo nuovo concernente l'eccezione di prescrizione qualora questa sia maturata successivamente al provvedimento impugnato, come nel caso di specie. In relazione al secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione della sentenza impugnata in punto di tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., occorre rilevare che il giudice di merito ha correttamente valutato, come motivo ostativo all'applicazione di tale causa di non punibilità, la gravità del fatto. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]