CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15566/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
60L0Q9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da Rizki E! Houssaine. Rilevato che, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen, attesa l'intervenuta / rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma rhi ,' si ritiene congruo determinare in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.MIl Consigliere estensore Il P, defdeMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] ffi 29 ti 2QZ6 2 2