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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 16771/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha ratificato il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Genova e, per l'effetto, ha revocato la misura alternativa della semilibertà concessa a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso, così come ulteriormente ribadito nella memoria pervenuta il 18 febbraio 2025 con documentazione alelgata, e si deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe generica e manifestamente illogica in quanto fondata su elementi congetturali per cui, di contro, non si è proceduto a una effettiva valutazione del comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente nel corso dell'esecuzione della misura, ciò anche considerato che la modifica dell'attività lavorativa richiesta era stata positivamente valutata dagli operatori penitenziari e che il detenuto si era prontamente attivato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla situazione complessiva, alla personalità del ricorrente, alla gravità dei reati commessi e, soprattutto, alle modalità di gestione dell'attività lavorativa e di ammissione alla misura, -cioè che risulta per tabulas che il condannato ha omesso di informare tempestivamente gli operatori (la partita iva è stata attribuita ad agosto 2024 e la comunicazione non è avvenuta prima del mese di settembre)- e pure evidenziando le ragioni per le quali la nuova attività è inidonea (mancanza di retribuzione, locali allo stato inadeguati, pericolo elevato di recidiva), ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica, non può essere oggetto di una diversa e alternativa lettura, che non è consentita in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inamrnissibile r in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

DEPO9TATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha ratificato il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Genova e, per l'effetto, ha revocato la misura alternativa della semilibertà concessa a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso, così come ulteriormente ribadito nella memoria pervenuta il 18 febbraio 2025 con documentazione alelgata, e si deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe generica e manifestamente illogica in quanto fondata su elementi congetturali per cui, di contro, non si è proceduto a una effettiva valutazione del comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente nel corso dell'esecuzione della misura, ciò anche considerato che la modifica dell'attività lavorativa richiesta era stata positivamente valutata dagli operatori penitenziari e che il detenuto si era prontamente attivato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla situazione complessiva, alla personalità del ricorrente, alla gravità dei reati commessi e, soprattutto, alle modalità di gestione dell'attività lavorativa e di ammissione alla misura, -cioè che risulta per tabulas che il condannato ha omesso di informare tempestivamente gli operatori (la partita iva è stata attribuita ad agosto 2024 e la comunicazione non è avvenuta prima del mese di settembre)- e pure evidenziando le ragioni per le quali la nuova attività è inidonea (mancanza di retribuzione, locali allo stato inadeguati, pericolo elevato di recidiva), ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica, non può essere oggetto di una diversa e alternativa lettura, che non è consentita in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inamrnissibile r in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. DEPO9TATA [OSCURATO:PERSONA]
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