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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 ottobre 2021

Cassazione n. 41018/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15174-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 3013 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] SASSARI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 77/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ,-/-/: [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 22.2.2016, la Corte d'appello di Cagliari-sez.distaccata di Sassari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla rivalutazione dell'anzianità contributiva ex art. 13,

I. n. 257/1992, per i periodi di lavoro in cui egli era stato esposto ad amianto; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8,

I. n. 533/1973, e 443 c.p.c., per avere la Corte di merito, in consapevole dissenso da quanto affermato da questa Corte già con sentenza n. 16592 del 2014, accolto la domanda giudiziale proposta dall'assicurato nonostante che, in specie, fosse incontroverso che egli non avesse previamente proposto alcuna domanda amministrativa all'INPS al fine di ottenere il beneficio de quo; che il motivo è fondato, avendo questa Corte ormai consolidato il principio secondo cui la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell'INPS, costituendo presupposto logico e fattuale del diritto al beneficio che l'assicurato porti a conoscenza dell'istituto fatti la cui esistenza è solo a lui nota (cfr. in tal senso tra le più recenti Cass. nn. 11574 del 2015, 11438 del 2017, 282 e 28315 del 2018, 27555 del 2020); che, non essendosi la Corte di merito attenuta al suesposto principio, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando improponibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; che il consolidarsi dell'orientamento di cui qui s'è inteso dare conferma in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale costituisce giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] IL FUNZIO1',,U., '77.'5DIZTAIZIO Depo oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15174-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 3013 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] SASSARI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 77/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ,-/-/: [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 22.2.2016, la Corte d'appello di Cagliari-sez.distaccata di Sassari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla rivalutazione dell'anzianità contributiva ex art. 13, I. n. 257/1992, per i periodi di lavoro in cui egli era stato esposto ad amianto; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, I. n. 533/1973, e 443 c.p.c., per avere la Corte di merito, in consapevole dissenso da quanto affermato da questa Corte già con sentenza n. 16592 del 2014, accolto la domanda giudiziale proposta dall'assicurato nonostante che, in specie, fosse incontroverso che egli non avesse previamente proposto alcuna domanda amministrativa all'INPS al fine di ottenere il beneficio de quo; che il motivo è fondato, avendo questa Corte ormai consolidato il principio secondo cui la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell'INPS, costituendo presupposto logico e fattuale del diritto al beneficio che l'assicurato porti a conoscenza dell'istituto fatti la cui esistenza è solo a lui nota (cfr. in tal senso tra le più recenti Cass. nn. 11574 del 2015, 11438 del 2017, 282 e 28315 del 2018, 27555 del 2020); che, non essendosi la Corte di merito attenuta al suesposto principio, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando improponibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; che il consolidarsi dell'orientamento di cui qui s'è inteso dare conferma in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale costituisce giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] IL FUNZIO1',,U., '77.'5DIZTAIZIO Depo oggi,
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