CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22506/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto diaccogliere il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 maggio 2025 dalla Cortedi appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimonialee di bancarotta fraudolenta preferenziale, in relazione alla società “RC di [OSCURATO:PERSONA] R.s.r.l.”, fallita il 9 marzo 2020.Secondo la Corte di appello, l'imputato – amministratore e socio unico dellafallita – avrebbe distratto rilevanti somme di denaro, segnatamentecorrispondendo alla propria ditta individuale (“R.C. di [OSCURATO:PERSONA] “) importieccedenti le fatture emesse, effettuando ulteriori esborsi privi di giustificazione eliquidando a proprio favore compensi superiori a quelli risultanti dalle buste paga.Avrebbe effettuato, inoltre, in epoca anteriore al fallimento, pagamentipreferenziali in favore della medesima ditta individuale, in danno della massa deicreditori.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione.Il ricorrente effettua un'ampia esposizione della motivazione della sentenzaimpugnata e un’ancora più ampia esposizione delle opinioni dottrinarie e degliorientamenti giurisprudenziali in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale edi bancarotta fraudolenta preferenziale.All'esito di tale ampia esposizione, sostiene che: «i fatti storici sui quali si basala contestazione effettuata dalla pubblica accusa» sarebbero stati «supportati daproduzioni documentali e dal dettato dalla relazione ex art. 33 legge fall. … noncorrettamente interpretati»; «nessuna prova» sarebbe «stata fornita in merito allasussistenza dell'elemento soggettivo tipico».Deduce l’assenza della consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori,sostenendo che le operazioni sarebbero state funzionali alla prosecuzionedell’attività di impresa e al risanamento della società, in un contesto nel quale lostato di insolvenza non sarebbe stato ancora percepibile. Sostiene che i prelievinon sarebbero stati destinati a fini personali, né i compensi eccedenti sarebberoprivi di giustificazione.Afferma di non comprendere perché l’imputato non avrebbe dovuto percepirecompensi, nel periodo antecedente la formale messa in liquidazione della società,«quando lo stesso lavorava alacremente affinché la situazione non degenerasseulteriormente».Assume che i pagamenti fossero diretti a soddisfare debiti funzionali allacontinuità aziendale e non a privilegiare taluni creditori.Sostiene, infine, che l’imputato sarebbe stato solo un imprenditore non«lungimirante né assistito dalla buona sorte».3. Il Procuratore generale, ha presentato memoria, con la quale ha chiesto dirigettare il ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha presentato una memoria e leconclusioni, con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.L’unico motivo di ricorso è inammissibile.Il ricorrente si è dilungato nell'esporre le sentenze di merito, la dottrina e lagiurisprudenza, limitandosi poi a formulare delle deduzioni generiche, assertive ecompletamente versate in fatto.Censura la motivazione con delle generiche affermazioni, senza dedurrealcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifestaillogicità emergenti dal testo della sentenza, tendendo, invece, a ottenere una nonconsentita rivalutazione dei fatti e delle fonti probatorie.Il ricorso, pertanto, non solo risulta privo della necessaria specificità, ma sipone in contrasto con i limiti del sindacato di legittimità. Al riguardo, va ricordatocome «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di meritosi è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alleacquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore delgiudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispettodella catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod.proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00.Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, atteso cheessa non è intervenuta nella discussione in pubblica udienza. Al riguardo, varibadito che, «nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta lacondanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della partecivile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sialimitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoriain cancelleria con l’allegazione di nota spese» (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023,Gambacurta, Rv. 286581 – 03). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende. Nulla per le spese di parte civile.Così deciso, il 10 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]