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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15291/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1 n.7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che si duole della declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto, è manifestamente infondato perché, come rilevato dalla Corte distrettuale, l'atto di impugnazione era aspecifico, fondandosi solo su un motivo in punto di pena (pena irrogata, peraltro, in prossimità del minimo edittale) che era del tutto privo di confronto critico con le ragioni della decisione esposte al paragrafo 4 pagina 6 della decisione di primo grado (cfr. Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1 n.7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che si duole della declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto, è manifestamente infondato perché, come rilevato dalla Corte distrettuale, l'atto di impugnazione era aspecifico, fondandosi solo su un motivo in punto di pena (pena irrogata, peraltro, in prossimità del minimo edittale) che era del tutto privo di confronto critico con le ragioni della decisione esposte al paragrafo 4 pagina 6 della decisione di primo grado (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 15291/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris