Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 33/1975
ECLI:IT:COST:1975:33
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - In un procedimento civile iniziato nei confronti dell'INPS da
[OSCURATO:PERSONA], vedova di un coltivatore diretto, per ottenere la
pensione di riversibilità, negatale per il difetto del requisito
dell'inabilità, la Corte d'appello di Potenza, con ordinanza 21
dicembre 1971, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale circa l'art. 18,
secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che prevede tale
requisito, e circa l'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, "nella
parte in cui subordina l'estensione alle vedove dei coltivatori diretti
delle norme stabilite per i lavoratori dipendenti alla condizione che
il coltivatore diretto sia deceduto successivamente alla data di
entrata in vigore della legge, lasciando in vita, per i casi di decessi
avvenuti prima, le disposizioni di cui al già menzionato secondo comma
dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047".
Premesso che il diritto alla riversibilità della pensione dei
lavoratori dipendenti non sarebbe soggetto ad una tale limitazione,
eliminata per gli stessi lavoratori dei campi dalla successiva legge n.
153 del 1969, solo per decessi posteriori alla sua entrata in vigore,
la Corte d'appello osserva che la preesistente diversità di
trattamento, nell'ipotesi di decessi anteriori, non troverebbe
giustificazione razionale, data la perfetta identità delle situazioni
obiettive.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito soltanto
l'INPS, la cui difesa, pur chiedendo che si provveda come di giustizia,
prospetta, per entrambe le questioni, l'infondatezza e, per quella
dell'art.25 della legge del 1969, pure l'irrilevanza.
Al riguardo, osserva che l'assicurazione obbligatoria dei
lavoratori autonomi dei campi riguarderebbe solo la pensione diretta, e
non anche quella di riversibilità, che sarebbe incompatibile con la
stessa struttura della legge, per cui ogni componente della famiglia
coltivatrice, iscritto all'assicurazione, è direttamente destinatario
della garanzia previdenziale.
Infatti, il primo comma dell'art. 18 della legge del 1957
limiterebbe l'assicurazione obbligatoria dei rurali soltanto
all'invalidità e vecchiaia. Il successivo comma, oggetto della
censura, derogherebbe al principio generale dell'esclusione della
assicurazione relativa alla pensione indiretta e la concederebbe alla
vedova inabile, in quanto questa, come tale, pur facendo parte
dell'azienda familiare, non potrebbe conseguire l'iscrizione personale
nell'assicurazione e la tutela assicurativa diretta.
Sulla questione, attinente all'art. 25 della legge del 1969, che,
per i decessi anteriori alla sua entrata in vigore, si rifà alla
precedente disciplina dettata dall'altra norma denunziata, la difesa
dell'Istituto ne prospetta l'irrilevanza, assumendo che per la
definizione del giudizio a quo sarebbe sufficiente decidere sulla
legittimità di quest'ultima norma; e, in subordine, ne sostiene
l'infondatezza.
2. - Le medesime questioni sono state sollevate:
- con ordinanza 6 febbraio 1973 dalla stessa Corte di appello di
Potenza, in un procedimento iniziato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti
dell'INPS, che dinanzi a questa Corte si è costituito, concludendo per
l'infondatezza;
- con ordinanza 26 aprile 1974 dal tribunale di Modena (giudice del
lavoro) nei procedimenti riuniti, iniziati da [OSCURATO:PERSONA] ed altri,
senza costituzione di parti in questa sede.
3. - Una questione parzialmente diversa - sempre in riferimento
all'art. 3 Cost. - dell'art. 25, primo comma, della legge n. 153 del
1969, "nella parte in cui riconosce il trattamento di riversibilità
alla vedova di coltivatore diretto deceduto dopo l'entrata in vigore
della legge, solo se il coniuge non era titolare di pensione ovvero era
titolare di pensione con decorrenza 1 gennaio 1970 o successiva e non
se con decorrenza anteriore", è stata promossa, con due ordinanze del
29 gennaio 1974, dal pretore di Pescara, il quale profila la disparità
di trattamento di due situazioni obiettive identiche.
Nessuno si è costituito nel giudizio dinanzi a questa Corte.
4. - Nel corso di un procedimento civile iniziato al fine di
ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità
in favore dei minori Luciano e [OSCURATO:PERSONA], orfani di un
mezzadro, il giudice del lavoro presso il tribunale di Macerata, con
ordinanza 30 gennaio 1974, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
Cost., questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute
negli artt. 18, secondo comma, della legge n. 1047 del 1957 e 25 della
legge n. 153 del 1969, la prima norma "nella parte in cui limita il
diritto alla pensione di riversibilità dei figli minori del colono
mezzadro deceduto ai soli casi dei figli minori del capo famiglia il
cui nucleo familiare superstite abbia abbandonato il fondo" e la
seconda "nella parte in cui subordina l'estensione ai figli minori dei
coloni mezzadri delle norme stabilite per i figli minori dei lavoratori
dipendenti alla condizione che il colono mezzadro sia deceduto
successivamente alla data di entrata in vigore della legge, lasciando
in vita, per i casi di decesso avvenuto prima, le disposizioni di cui
al già menzionato secondo comma dell'art. 18 legge 26 ottobre 1957, n.
1047".
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito soltanto
l'INPS, la cui difesa, pur chiedendo anche qui che si provveda come di
giustizia, prospetta l'infondatezza della questione.
Al riguardo sostiene la legittima discrezionalità del legislatore
di graduare nel tempo l'attuazione dell'art. 38 della Costituzione.
5. - La Corte di cassazione, con ordinanza 10 gennaio 1974, emessa
nel corso di un procedimento iniziato nei confronti dell'INPS da [OSCURATO:PERSONA], vedova di un colono, per ottenere il riconoscimento della
pensione in favore del figlio minore [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato, in
riferimento al principio di eguaglianza, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18 della legge n. 1047 del 1957, "in quanto
limita il diritto alla pensione di riversibilità solo a favore dei
superstiti (vedova e orfani) del capo della famiglia colonica o
mezzadrile, escludendola per i superstiti degli altri eventuali
componenti della famiglia stessa".
La Cassazione osserva che la necessità di graduare nel tempo
l'estensione della tutela previdenziale non giustificherebbe la norma,
stante la conseguente sperequazione di ordine subiettivo nei confronti
di chi ha una autonoma posizione assicurativa.
Nel presente giudizio si è costituita soltanto la parte privata,
la cui difesa ha fatto proprie, in sostanza, le argomentazioni del
giudice a quo ed ha poi depositato memoria nella quale insiste sul
carattere discriminatorio non solo del denunziato art. 18 della legge
n. 1047 del 1957, ma anche dell'art. 25 della legge n. 153 del 1969.
:
1. - Le sette ordinanze di rimessione sollevano, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questioni aventi oggetto identico od
analogo e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti per
essere decisi con unica sentenza.
2. - La Cassazione ha denunziato a questa Corte l'art. 18 della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, in quanto limita il diritto alla
pensione di riversibilità a favore dei superstiti (vedova ed orfani)
del capo della famiglia aziendale (colonica o mezzadrile), escludendolo
per i superstiti degli altri eventuali componenti della stessa
famiglia.
La disposizione censurata ha tuttora efficacia, essendo stata
mantenuta ferma dalla successiva legge 30 aprile 1969, n. 153, per i
casi di decessi anteriori all'entrata in vigore di questa.
La questione è fondata.
È innegabile che ogni componente della famiglia aziendale, fruendo
di una propria posizione assicurativa, debba avere lo stesso
trattamento previdenziale, indipendentemente dalla sua posizione, come
lavoratore, nell'azienda, e che, in caso di decesso del lavoratore
autonomo, i suoi superstiti debbano essere assistiti dalla medesima
tutela assicurativa, ferme le altre condizioni di legge.
La norma denunziata, al contrario, escludendo dalla tutela i
superstiti di un lavoratore deceduto, facente parte della famiglia
aziendale, solo perché questi non ne era il capo, effettua una
ingiusta discriminazione ed arbitrariamente preclude ai superstiti la
pensione di riversibilità.
La norma deve, pertanto, essere dichiarata illegittima.
3. - L'equiparazione che da tale dichiarazione di illegittimità
consegue tra superstiti del capo della famiglia aziendale e quelli
degli altri lavoratori della stessa azienda risolve la questione,
proposta dal giudice del lavoro del tribunale di Macerata, circa l'art.
18 della legge del 1957, per quanto attiene al differente trattamento
tra gli orfani del capo famiglia e degli altri lavoratori dell'azienda
familiare.
L'art. 25 della legge n. 153 del 1969, nel quadro di una estensione
della tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti ad altre categorie
di lavoratori, ha conservato, per i casi di decessi anteriori alla sua
entrata in vigore, le limitazioni poste dalla precedente disciplina.
Anche tale norma è stata censurata dallo stesso giudice di Macerata
per violazione del principio di eguaglianza.
Per altro, la questione è da ritenersi infondata, alla stregua dei
principii affermati con sentenza n. 128 del 1973 da questa Corte:
trattasi anche qui di una scelta di politica legislativa diretta a
realizzare l'ampliamento della tutela con una gradualità di passaggio,
richiesta dalle disponibilità finanziarie (vedi anche la recente leage
16 aprile 1974, n. 114, di conversione del d.l. 2 marzo 1974, n. 30).
4. - In base allo stesso criterio è da ritenere infondata la
questione di legittimità, promossa dal pretore di Pescara, dell'art.
25, primo comma, della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui
riconosce il trattamento di riversibilità alla vedova del coltivatore
diretto deceduto dopo l'entrata in vigore della legge, solo se il
coniuge non era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1 gennaio
1970 o successiva.
5. - La Corte d'appello di Potenza e il giudice del lavoro del
tribunale di Modena hanno denunziato l'art. 18 della legge n. 1047 del
1957, nella parte in cui, a differenza di quanto è stabilito per la
pensione dei lavoratori dipendenti, richiede il requisito di
invalidità per il riconoscimento del diritto a pensione di
riversibilità della vedova del coltivatore diretto, mezzadro o colono,
e l'art. 25 della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui conferma
tale disciplina per i casi di decessi antecedenti alla sua entrata in
vigore.
La questione è infondata.
Invero, la differenza di disciplina della pensione alla vedova del
lavoratore dipendente rispetto a quella del lavoratore agricolo
autonomo trova la sua ragione nel fatto che la seconda, in quanto
contribuisce col suo lavoro all'azienda familiare, ha una sua propria
tutela assicurativa e previdenziale.
Era consona al sistema normativo in cui si collocava la
disposizione del 1957 l'esclusione della pensione di riversibilità, in
aggiunta a quella diretta, in favore della lavoratrice agricola
autonoma.
Non era irrazionale e non comportava alcuna violazione del
principio di eguaglianza il fatto che, solo nel caso in cui ricorresse
il requisito della inabilità, la vedova del lavoratore autonomo dei
campi, non essendo più inserita nell'azienda familiare, fosse priva di
una tutela assicurativa autonoma e dovesse, pertanto, conseguire solo
in tal caso la pensione di riversibilità.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per
invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni),
nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilità ai
superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale,
escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della
famiglia stessa;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
nonché dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Potenza, dai giudici del lavoro dei tribunali
di Modena e di Macerata e dal pretore di Pescara con le ordinanze in
epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
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[OSCURATO:PERSONA] Cancelliere