CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2016
Cassazione n. 01527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25005/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difesa dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma viale Parioli n. 43; - ricorrente - -controricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del direttoe pro tempore, rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 ; - controricorrente - - ricorrente incidentale- a. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 650/31/16 depositata il 17.05.2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2023, (=5:i vid (4)A. 1/4“14.; i • a eceetl udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale, non opponendosi alla sospensione del giudizio richiesta dalla ricorrente; udito l'avv. dello [OSCURATO:PERSONA] non essendo comparso nessuno per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Treviso, a seguito di segnalazione inoltrata dalla Direzione provinciale di Padova che aveva eseguito controlli sulla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alla quale erano state contestate operazioni in tutto o in parte inesistenti nei confronti di svariati soggetti, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] srl, ha emesso una serie di avvisi di accertamento nei confronti di questa società per gli anni 2007, 2008 e 2009 contestando l'indebita deduzione di costi e l'indebita detrazione di IVA per operazioni oggettivamente inesistenti. Avverso questi atti ha ricorso la società e, avuto un annullamento parziale in autotuteia da parte dell'Ufficio con emissione di avviso integrativo per il 2008 anch'esso impugnato, la CTP Treviso con sentenza n. 494/2015 ha accolto parzialmente i ricorsi riuniti, riducendo del 50% gli importi indicati negli avvisi di accertamento, al netto degli importi su cui l'Agenzia aveva fatto acquiescenza. Contro questa pronunzia ha proposto appello la società deducendo la carenza di motivazione su una serie di questioni dedotte e insistendo per l'effettività delle prestazioni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale deducendo l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui la pretesa era stata ridotta del 50%. La CTR con la sentenza n. 650/31/16 ha rigettato l'appello della rOn ; [OSCURATO:PERSONA]~i srl. Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione la Visentin C.stiii srl affidato a quattordici motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate che ha proposto anche ricorso incidentale su un unico motivo, contro il quale resiste la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more la contribuente ha depositato istanza di sospensione della causa ai sensi dell'art. 1 comma 197 L. 197/22. Deve provvedersi, quindi, a rinvio a nuovo ruolo essendo il processo sospeso sino al 10 luglio 2023 secondo l'invocata normativa. p.q . m. dichiara la sospensione sino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tribut