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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41832/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] RICHIESTE DELL'[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, in data 22 febbraio 2021, aveva a questi applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., con riferimento alla sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'Cosa nostra', quale reggente della famiglia di Favara, della quale, secondo l'imputazione provvisoria, aveva curato gli interessi e gli affari, partecipando a colloqui, incontri e riunioni riservate con esponenti di vertice del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]) e di altre famiglie in esso aggregate - segnatamente con [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia di Ravanusa -, finalizzate alla pianificazione e alla gestione delle attività estorsive nei territori di rispettiva competenza, al controllo delle attività di intermediazione nel commercio dell'uva e ai rapporti con la 'stidda'; delitto aggravato ai sensi delle disposizioni di cui ai commi quarto e sesto della norma citata, commesso nella provincia di Agrigento, fino alla data della richiesta di misura cautelare.

1.1. I giudici del riesame, valorizzato il dato della organicità di [OSCURATO:PERSONA] in '[OSCURATO:PERSONA]', definitivamente accertata con sentenza irevocabile del G.U.P di Palermo 19 aprile 2007, e passati in rassegna gli esiti dell'attività d'indagine sottesi al provvedimento impositivo del vincolo - prevalentemente costituita da articolate captazioni ambientali e telefoniche, corroborate dal propalato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia di Favara dall'ottobre 2013 al luglio 2014 -, hanno concluso per l'inserimento strutturale dell'indagato - perdurante nonostante la condanna subita e la detenzione patita - in senso alla consorteria criminale citata con un ruolo apicale, come dimostrato dal rango dei suoi interlocutori (rivestiti di funzioni di coordinamento dell'associazione - il Buggea - ovvero direttiva di singole articolazioni territoriali - Boncori, capo della famiglia di Ravanusa), nonché dall'importanza delle questioni trattate (la competenze delle diverse articolazioni mafiose in relazione alle attività di messa a posto degli imprenditori che effettuavano lavori nei territori di Favara e di Ravanusa; l'opera di contemperamento degli interessi di '[OSCURATO:PERSONA]' e della 'Stidda' quanto al controllo delle 'sensalie' nel commercio dell'uva); donde, hanno ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria rispetto all'addebito elevato e hanno stimato insuperata, anzi corroborata dal compendio analizzato, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere.

2. Hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo prospettano la violazione degli artt. 292, comma 2, 125 e 309 cod.proc.pen., per essere l'ordinanza impugnata nient'altro che la riproposizione della motivazione formulata dal GIP nell'ordinanza genetica, la quale, a sua volta, riproponeva acriticamente le tesi investigative; donde, si dolgono del fatto che entrambe le ordinanze non sarebbero corredate di motivazioni autonome e critiche, come comprovato dall'utilizzo della tecnica del rinvio per relationem cui si fa riferimento alla pagina 7 dell'ordinanza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo eccepiscono la violazione degli artt. 125, 292, comma 2, c-bis, cod.proc.pen., per essersi il Tribunale del Riesame limitato a formulare l'elenco degli elementi a carico del ricorrente senza svolgere alcun tipo di considerazione in ordine alle argomentazioni difensive rassegnate in punto: I.) di assenza di elementi fattuali (incontri, conversazioni o altro, specificamente e chiaramente espressivi di partecipazione o adesione a dinamiche criminali) denotanti la contestata intraneità mafiosa; II.) di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] secondo i criteri di legge; III.) di certa identificazione del 'Peppe' menzionato dai conversanti, nelle interlocuzioni carpite, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltretutto, se davvero fosse stato il reggente della famiglia di Favara, giammai sarebbe stato appellato con il termine 'caruso'.

2.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione degli artt. 273 e 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod.pen., nonché il vizio di motivazione, in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

Assumono, al riguardo, che il provvedimento impugnato sarebbe corredato di una motivazione illogica e illegittima, perché sarebbe stato dato rilievo a generiche propalazioni solo a causa della pregressa condanna subita dal [OSCURATO:PERSONA]: dunque, in assenza di condotte partecipative, e tantomeno apicali, a questi attribuibili nell'ambito del presente procedimento.

Generiche propalazioni sarebbero già quelle del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla progressiva ascesa del [OSCURATO:PERSONA] nella scala gerarchica della famiglia mafiosa di Ravanusa, posto che delle stesse non sarebbe stata valutata né l'attendibilità oggettiva, né il positivo riscontro ab extemo; del pari non decisive sarebbero le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine all'interpretazione del contenuto delle captazioni riguardanti gli incontri del [OSCURATO:PERSONA] con il Buggea e con il Boncori del 4, 6 e 25 novembre 2019, riguardanti l'affare dell'imprenditore Costa e di altre imprese catanesi, le stesse rivelando, piuttosto, che il [OSCURATO:PERSONA], solo per caso, si era trovato presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che non intratteneva alcun rapporto con il Costa e che, comunque, non aveva dato corso alla richiesta rivoltagli dagli interlocutori di trovare un aggancio con le imprese catanesi operanti nel territorio di Favara, tanto denotando sia l'intrapreso suo cammino di distacco dalle logiche mafiose, sia, comunque, il mancato esercizio in concreto dell'asserito suo ruolo apicale della famiglia favarese.

Concludono censurando la motivazione rassegnata in punto di sussistenza delle aggravanti ex art. 416-bis, commi 4 e 6, cod.pen., non essendosi indicate le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sapere dell'uso di armi da parte dell'associazione d'appartenenza, come anche dell'utilizzazione dei proventi delle attività delittuose per finanziare attività economiche dispiegate nel territorio onde assumerne il controllo.

2.4. Con il quarto motivo denunciano violazione dell'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e vizio di motivazione, per essere apodittico il ragionamento sotteso alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare in carcere, risentendo lo stesso della preterizione degli elementi addotti dalla difesa (la revoca della misura di prevenzione personale applicata al [OSCURATO:PERSONA] ed il suo conseguimento di un diploma di tecnico della ristorazione in virtù del quale egli aveva avviato una sua autonoma attività imprenditoriale) atti a sgretolare la tenuta della duplice presunzione di cui alla norma invocata.

3. Con nota in data 21 luglio 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha tempestivamente depositato richiesta di trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La violazione del precetto di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod.proc.pen. eccepita con il primo motivo, in riferimento sia all'ordinanza del Tribunale del Riesame che dell'ordinanza genetica, sul rilievo che entrambe non avrebbero rispettato il precetto dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, non sussiste con riguardo all'ordinanza impugnata ed è genericamente dedotta con riferimento all'ordinanza genetica.Quanto alla prima, occorre ribadire che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod.proc.pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 - dep. 03/03/2021, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 - dep. 13/01/2020, Rv. 278122): ne consegue che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod.proc.pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente.

Quanto all'ordinanza genetica, il rilievo di omessa autonoma valutazione da parte del Giudice delle indagini preliminari dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari rispetto alle prospettazione accusatorie, è stato articolato in termini del tutto generici: ossia limitandosi a richiamare gli arresti giurisprudenziali sul tema senza lumeggiare, almeno con il richiamo dei relativi passaggi motivazionali che si assumono viziati e delle corrispondenti argomentazioni spese nella richiesta di applicazione di misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero, in quali termini il vizio denunciato si fosse concretizzato.

In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018 - dep. 07/01/2019; Rv. 274760; nel senso che, in tema di impugnazione di provvedimenti "de libertate", è onere del ricorrente, che deduce la mancanza dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, allegare al ricorso la richiesta del pubblico ministero, nella sua integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità, Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, Rv. 274704).

2. Altrettanto generico è il motivo che eccepisce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod.proc.pen. sotto il profilo dell'omessa motivazione in ordine agli elementi con i quali la difesa del ricorrente, tramite una memoria, aveva diffusamente contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'addebito mossogli.

Si tratta, invero, di rilievi che scontano il mancato effettivo confronto con le ragioni sottese al provvedimento nel suo complesso considerato (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), che si è fatto carico di riportare gli elementi più significativi della vicenda riferita al [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 7-10) e di offrirne una valutazione improntata alla plausibile opinabilità di apprezzamento (pagg. 10- 13), mostrando di tener conto degli argomenti difensivi (pag. 11).

Al riguardo, va ribadito il pacifico principio di diritto secondo il quale, in sede di legittimità non è censurabile un provvedimento per il suo eventuale silenzio su una specifica deduzione difensiva quando la stessa è disattesa dalla motivazione complessivamente considerata; donde, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Sez. 1, n. 13253 del 30/09/1986, Rv. 174400; conf.

Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013 - dep. 09/01/2014, Rv. 258679).

3. Anche il terzo motivo, che contesta la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di direzione e organizzazione di associazione mafiosa, in riferimento alla famiglia di Favara a far data dal 2014, mostra di non confrontarsi in modo specifico e compiuto con il quadro di elementi riferiti dell'indagato esposto dall'ordinanza applicativa e ripreso e analizzato dal provvedimento impugnato.

3.1. Invero, l'accertata (con sentenza definitiva) intraneità dell'odierno ricorrente alla famiglia mafiosa dianzi indicata è stata correttamente e plausibilmente ritenuta come perdurante, ed anzi qualificata dal concreto esercizio di funzione direttive ed organizzative, valorizzando il contenuto delle captazioni delle conversazioni intercorse all'interno dello studio dell'[OSCURATO:PERSONA]: intercettazioni che si rivelano espressive, secondo la non manifestamente illogica interpretazione offertane dal Tribunale - che si è anche soffermato sulla circostanza che le conversazioni captate fossero state effettuate senza alcun linguaggio criptico facendo affidamento l'[OSCURATO:PERSONA] sulle garanzie previste dall'art. 103 cod.proc.pen. [pag. 2, penultimo capoverso, ordinanza impugnata] - di un livello di conoscenze e di una tipologia di relazioni e di attività compatibili soltanto con il ruolo associativo dell'indagato.

Tanto sarebbe conclamato dal tenore dei plurimi colloqui da questi intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], capo della famiglia mafiosa di Ravanusa, in relazione all'intervento richiestogli per avvicinare l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], finalizzato alla risoluzione della questione della cd. 'messa a posto' di costui (attesa la necessità di conseguirne la dovuta tangente da destinare al sostentamento dei detenuti) e delle ulteriori conversazioni intercorse tra lo stesso Buggea e il Boncori - segnatamente quella del 6 novembre 2019, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] «veniva espressamente menzionato con nome e cognome» (pag. 11, ordinanza impugnata), così da fugare ogni dubbio quanto alla sua precisa identificazione - in riferimento al coinvolgimento del ricorrente nella programmazione ed attuazione di ulteriori attività estorsive, connesse alla realizzazione di opere edilizie nel territorio di Ravanusa, in danno di imprenditori catanesi (SCS [OSCURATO:PERSONA].); coinvolgimento cui il ricorrente non si era di certo sottratto, come evincibile dalla conversazione intercettata il 25 novembre 2019, in cui il Buggea riferiva al Boncori che:<<Peppe aveva portato la risposta», suggerendo di evitare interventi diretti sui titolari dell'impresa interessata, onde evitare il rischio di denunce, e di utilizzare, invece, lo strumento dell'intimidazione (pag. 10 ordinanza impugnata).

Tutto ciò senza considerare il contenuto delle ulteriori intercettazioni, riferite al colloquio intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Buggea, in cui questi informava l'interlocutore delle mire del Chiazza, esponente di spicco della concorrente organizzazione criminale della 'Stidda', sul controllo delle 'sensalie', ed in cui il [OSCURATO:PERSONA] rivendicava la sua posizione di primazia con riguardo all'acquisizione della reggenza sulla famiglia mafiosa di Agrigento, se non altro per una questione di prossimità territoriale (pag. 12).

3.2. Di ciò dato atto, occorre riconoscere che le articolate deduzioni difensive, oltre che radicalmente generiche, come anticipato, si rivelano non consentite nel presente giudizio, perché la lamentata erroneità della "lettura" delle captazioni in atti si rivela in contrasto con il pacifico principio di diritto secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389).

3.3. Riconosciuta, quindi, l'ineccepibilità dell'argomentazione rassegnata dal Tribunale in ordine alla consistenza e valenza degli indizi rinvenuti a carico del ricorrente, ritenuti tali da dimostrare da soli, avuto riguardo al tipo di giudizio nel quale gli stessi sono stati esaminati, l'intraneità dell'indagato alla famiglia di Agrigento, si appalesano privi di decisivo rilievo i riferimenti alla mancata valutazione, alla stregua dei criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia di Favara fino al 2014.

Il Tribunale del Riesame ha, infatti, evidenziato che le rivelazioni di questi vanno solo ad aggiungersi «contribuendo a comporlo, un quadro che già di per sé risulta oltremodo solido e robusto, in quanto tratto da una fonte privilegiata, come le intercettazioni telefoniche» (pag. 13 ordinanza impugnata).

3.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, manifestamente infondate risultano le censure in ordine alla violazione dell'art. 416-bis, comma 2, cod.pen..

A fronte dell'ampia motivazione rassegnata nel provvedimento impugnato, in ordine al ruolo apicale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in '[OSCURATO:PERSONA]', in riferimento alla famiglia di Favara, la difesa si è limitata a sostenere che il ricorrente non avesse, comunque, svolto tale ruolo in maniera attiva e concreta - perché si era in ogni caso sottratto ai tentativi di coinvolgimento in questioni d'interesse del sodalizio posti in essere nei suoi confronti dal Buggea -, senza, tuttavia, mai esibire un'argomentazione realmente critica rispetto al nucleo centrale della decisione impugnata: ossia che le specifiche condotte concrete del ricorrente, partitamente passate in rassegna, denotassero un suo ruolo strategico non solo al vertice della famiglia di Favara, ma anche nell'ambito di '[OSCURATO:PERSONA]' agrigentina, come comprovato dal suo fattivo intervento nelle questioni di risoluzione delle controversie insorte con il reggente di Ravanusa in relazione alla competenza territoriale circa l'attività di 'messa a posto' degli imprenditori impegnati nella realizzazione di lavori in quei contesti ovvero di loro avvicinamento (ciò vale per gli 'imprenditori catanesi') per renderli accondiscendenti rispetto a richieste estorsive.

E che si trattasse di un ruolo all'esterno riconosciuto (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890; Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Rv. 271482) risulta ulteriormente dimostrato sia dalla sua pretesa di ricoprire, eventualmente, il ruolo di reggente della famiglia di Agrigento (in luogo di [OSCURATO:PERSONA]), sia dal suo coinvolgimento nella questione della sovvenzione dei detenuti (pag. 12 ordinanza impugnata).

In tale ottica l'appellativo di «caruso», utilizzato nelle intercettazioni telefoniche dai conversanti per riferirsi al [OSCURATO:PERSONA], valorizzato in ricorso quale elemento decisivo per negare fondamento alla tesi che il cautelato rivestisse il ruolo di capo di una famiglia mafiosa, in quanto non confacente ad una tale figura, si appalesa nient'altro che un paralogismo privo di base fattuale.

3.5. I rilievi attinenti alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'416- bis cod.pen. sono inammissibili per carenza d'interesse, non essendo stato lumeggiato dal ricorrente l'interesse concreto ed attuale ad ottenerne l'esclusione, posto che già la mera partecipazione al sodalizio di mafia, vieppiù con un ruolo apicale, integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare ex artt. 274 e 275 cod.proc.pen..

Costituisce, infatti, orientamento costante in seno alla giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale vi è carenza di interesse sia al riesame che al ricorso per cassazione quando, con essi, l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Rv. 258502; Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Rv. 233219): ciò perché il tribunale del riesame, chiamato a decidere soltanto se, in ordine al reato per il quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, siano ravvisabili gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, non può statuire circa la configurabilità o meno di una circostanza aggravante, salvo che da quest'ultima dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (Sez. 1, n. 6226 del 06/11/1997).

4. Quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura imposta - profili, questi, censurati con il quarto motivo di ricorso -, va rilevato che, al di là dell'evocata presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della sola custodia in carcere, il Tribunale ha motivato sull'esistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali, soprattutto quanto al pericolo di recidiva, avuto riguardo alla peculiarità delle condotte tenute, denotanti una stabile determinazione nel crimine, già ampiamente dimostrata in virtù dei suoi gravi e specifici precedenti, e sull'indispensabilità della misura restrittiva prescelta, richiamando tutti quei fatti, evidenziati una volta per tutte nell'illustrare le ragioni a sostegno del giudizio di gravità indiziaria, suscettibili di testimoniare un radicato inserimento del ricorrente nel contesto associativo di riferimento, tale da esigere un controllo costante sulla sua persona.

In tal senso si rivelano privi di decisività, e, quindi, inammissibili, i rilievi difensivi circa il percorso di risocializzazione intrapreso dal [OSCURATO:PERSONA], palesemente smentito dalle evidenze sin qui riportate.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] RICHIESTE DELL'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, in data 22 febbraio 2021, aveva a questi applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., con riferimento alla sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'Cosa nostra', quale reggente della famiglia di Favara, della quale, secondo l'imputazione provvisoria, aveva curato gli interessi e gli affari, partecipando a colloqui, incontri e riunioni riservate con esponenti di vertice del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]) e di altre famiglie in esso aggregate - segnatamente con [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia di Ravanusa -, finalizzate alla pianificazione e alla gestione delle attività estorsive nei territori di rispettiva competenza, al controllo delle attività di intermediazione nel commercio dell'uva e ai rapporti con la 'stidda'; delitto aggravato ai sensi delle disposizioni di cui ai commi quarto e sesto della norma citata, commesso nella provincia di Agrigento, fino alla data della richiesta di misura cautelare. 1.1. I giudici del riesame, valorizzato il dato della organicità di [OSCURATO:PERSONA] in '[OSCURATO:PERSONA]', definitivamente accertata con sentenza irevocabile del G.U.P di Palermo 19 aprile 2007, e passati in rassegna gli esiti dell'attività d'indagine sottesi al provvedimento impositivo del vincolo - prevalentemente costituita da articolate captazioni ambientali e telefoniche, corroborate dal propalato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia di Favara dall'ottobre 2013 al luglio 2014 -, hanno concluso per l'inserimento strutturale dell'indagato - perdurante nonostante la condanna subita e la detenzione patita - in senso alla consorteria criminale citata con un ruolo apicale, come dimostrato dal rango dei suoi interlocutori (rivestiti di funzioni di coordinamento dell'associazione - il Buggea - ovvero direttiva di singole articolazioni territoriali - Boncori, capo della famiglia di Ravanusa), nonché dall'importanza delle questioni trattate (la competenze delle diverse articolazioni mafiose in relazione alle attività di messa a posto degli imprenditori che effettuavano lavori nei territori di Favara e di Ravanusa; l'opera di contemperamento degli interessi di '[OSCURATO:PERSONA]' e della 'Stidda' quanto al controllo delle 'sensalie' nel commercio dell'uva); donde, hanno ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria rispetto all'addebito elevato e hanno stimato insuperata, anzi corroborata dal compendio analizzato, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere. 2. Hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo prospettano la violazione degli artt. 292, comma 2, 125 e 309 cod.proc.pen., per essere l'ordinanza impugnata nient'altro che la riproposizione della motivazione formulata dal GIP nell'ordinanza genetica, la quale, a sua volta, riproponeva acriticamente le tesi investigative; donde, si dolgono del fatto che entrambe le ordinanze non sarebbero corredate di motivazioni autonome e critiche, come comprovato dall'utilizzo della tecnica del rinvio per relationem cui si fa riferimento alla pagina 7 dell'ordinanza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo eccepiscono la violazione degli artt. 125, 292, comma 2, c-bis, cod.proc.pen., per essersi il Tribunale del Riesame limitato a formulare l'elenco degli elementi a carico del ricorrente senza svolgere alcun tipo di considerazione in ordine alle argomentazioni difensive rassegnate in punto: I.) di assenza di elementi fattuali (incontri, conversazioni o altro, specificamente e chiaramente espressivi di partecipazione o adesione a dinamiche criminali) denotanti la contestata intraneità mafiosa; II.) di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] secondo i criteri di legge; III.) di certa identificazione del 'Peppe' menzionato dai conversanti, nelle interlocuzioni carpite, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltretutto, se davvero fosse stato il reggente della famiglia di Favara, giammai sarebbe stato appellato con il termine 'caruso'. 2.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione degli artt. 273 e 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod.pen., nonché il vizio di motivazione, in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Assumono, al riguardo, che il provvedimento impugnato sarebbe corredato di una motivazione illogica e illegittima, perché sarebbe stato dato rilievo a generiche propalazioni solo a causa della pregressa condanna subita dal [OSCURATO:PERSONA]: dunque, in assenza di condotte partecipative, e tantomeno apicali, a questi attribuibili nell'ambito del presente procedimento. Generiche propalazioni sarebbero già quelle del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla progressiva ascesa del [OSCURATO:PERSONA] nella scala gerarchica della famiglia mafiosa di Ravanusa, posto che delle stesse non sarebbe stata valutata né l'attendibilità oggettiva, né il positivo riscontro ab extemo; del pari non decisive sarebbero le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine all'interpretazione del contenuto delle captazioni riguardanti gli incontri del [OSCURATO:PERSONA] con il Buggea e con il Boncori del 4, 6 e 25 novembre 2019, riguardanti l'affare dell'imprenditore Costa e di altre imprese catanesi, le stesse rivelando, piuttosto, che il [OSCURATO:PERSONA], solo per caso, si era trovato presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che non intratteneva alcun rapporto con il Costa e che, comunque, non aveva dato corso alla richiesta rivoltagli dagli interlocutori di trovare un aggancio con le imprese catanesi operanti nel territorio di Favara, tanto denotando sia l'intrapreso suo cammino di distacco dalle logiche mafiose, sia, comunque, il mancato esercizio in concreto dell'asserito suo ruolo apicale della famiglia favarese. Concludono censurando la motivazione rassegnata in punto di sussistenza delle aggravanti ex art. 416-bis, commi 4 e 6, cod.pen., non essendosi indicate le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sapere dell'uso di armi da parte dell'associazione d'appartenenza, come anche dell'utilizzazione dei proventi delle attività delittuose per finanziare attività economiche dispiegate nel territorio onde assumerne il controllo. 2.4. Con il quarto motivo denunciano violazione dell'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e vizio di motivazione, per essere apodittico il ragionamento sotteso alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare in carcere, risentendo lo stesso della preterizione degli elementi addotti dalla difesa (la revoca della misura di prevenzione personale applicata al [OSCURATO:PERSONA] ed il suo conseguimento di un diploma di tecnico della ristorazione in virtù del quale egli aveva avviato una sua autonoma attività imprenditoriale) atti a sgretolare la tenuta della duplice presunzione di cui alla norma invocata. 3. Con nota in data 21 luglio 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha tempestivamente depositato richiesta di trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La violazione del precetto di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod.proc.pen. eccepita con il primo motivo, in riferimento sia all'ordinanza del Tribunale del Riesame che dell'ordinanza genetica, sul rilievo che entrambe non avrebbero rispettato il precetto dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, non sussiste con riguardo all'ordinanza impugnata ed è genericamente dedotta con riferimento all'ordinanza genetica.Quanto alla prima, occorre ribadire che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod.proc.pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 - dep. 03/03/2021, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 - dep. 13/01/2020, Rv. 278122): ne consegue che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod.proc.pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente. Quanto all'ordinanza genetica, il rilievo di omessa autonoma valutazione da parte del Giudice delle indagini preliminari dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari rispetto alle prospettazione accusatorie, è stato articolato in termini del tutto generici: ossia limitandosi a richiamare gli arresti giurisprudenziali sul tema senza lumeggiare, almeno con il richiamo dei relativi passaggi motivazionali che si assumono viziati e delle corrispondenti argomentazioni spese nella richiesta di applicazione di misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero, in quali termini il vizio denunciato si fosse concretizzato. In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018 - dep. 07/01/2019; Rv. 274760; nel senso che, in tema di impugnazione di provvedimenti "de libertate", è onere del ricorrente, che deduce la mancanza dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, allegare al ricorso la richiesta del pubblico ministero, nella sua integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità, Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, Rv. 274704). 2. Altrettanto generico è il motivo che eccepisce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod.proc.pen. sotto il profilo dell'omessa motivazione in ordine agli elementi con i quali la difesa del ricorrente, tramite una memoria, aveva diffusamente contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'addebito mossogli. Si tratta, invero, di rilievi che scontano il mancato effettivo confronto con le ragioni sottese al provvedimento nel suo complesso considerato (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), che si è fatto carico di riportare gli elementi più significativi della vicenda riferita al [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 7-10) e di offrirne una valutazione improntata alla plausibile opinabilità di apprezzamento (pagg. 10- 13), mostrando di tener conto degli argomenti difensivi (pag. 11). Al riguardo, va ribadito il pacifico principio di diritto secondo il quale, in sede di legittimità non è censurabile un provvedimento per il suo eventuale silenzio su una specifica deduzione difensiva quando la stessa è disattesa dalla motivazione complessivamente considerata; donde, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Sez. 1, n. 13253 del 30/09/1986, Rv. 174400; conf. Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013 - dep. 09/01/2014, Rv. 258679). 3. Anche il terzo motivo, che contesta la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di direzione e organizzazione di associazione mafiosa, in riferimento alla famiglia di Favara a far data dal 2014, mostra di non confrontarsi in modo specifico e compiuto con il quadro di elementi riferiti dell'indagato esposto dall'ordinanza applicativa e ripreso e analizzato dal provvedimento impugnato. 3.1. Invero, l'accertata (con sentenza definitiva) intraneità dell'odierno ricorrente alla famiglia mafiosa dianzi indicata è stata correttamente e plausibilmente ritenuta come perdurante, ed anzi qualificata dal concreto esercizio di funzione direttive ed organizzative, valorizzando il contenuto delle captazioni delle conversazioni intercorse all'interno dello studio dell'[OSCURATO:PERSONA]: intercettazioni che si rivelano espressive, secondo la non manifestamente illogica interpretazione offertane dal Tribunale - che si è anche soffermato sulla circostanza che le conversazioni captate fossero state effettuate senza alcun linguaggio criptico facendo affidamento l'[OSCURATO:PERSONA] sulle garanzie previste dall'art. 103 cod.proc.pen. [pag. 2, penultimo capoverso, ordinanza impugnata] - di un livello di conoscenze e di una tipologia di relazioni e di attività compatibili soltanto con il ruolo associativo dell'indagato. Tanto sarebbe conclamato dal tenore dei plurimi colloqui da questi intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], capo della famiglia mafiosa di Ravanusa, in relazione all'intervento richiestogli per avvicinare l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], finalizzato alla risoluzione della questione della cd. 'messa a posto' di costui (attesa la necessità di conseguirne la dovuta tangente da destinare al sostentamento dei detenuti) e delle ulteriori conversazioni intercorse tra lo stesso Buggea e il Boncori - segnatamente quella del 6 novembre 2019, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] «veniva espressamente menzionato con nome e cognome» (pag. 11, ordinanza impugnata), così da fugare ogni dubbio quanto alla sua precisa identificazione - in riferimento al coinvolgimento del ricorrente nella programmazione ed attuazione di ulteriori attività estorsive, connesse alla realizzazione di opere edilizie nel territorio di Ravanusa, in danno di imprenditori catanesi (SCS [OSCURATO:PERSONA].); coinvolgimento cui il ricorrente non si era di certo sottratto, come evincibile dalla conversazione intercettata il 25 novembre 2019, in cui il Buggea riferiva al Boncori che:<<Peppe aveva portato la risposta», suggerendo di evitare interventi diretti sui titolari dell'impresa interessata, onde evitare il rischio di denunce, e di utilizzare, invece, lo strumento dell'intimidazione (pag. 10 ordinanza impugnata). Tutto ciò senza considerare il contenuto delle ulteriori intercettazioni, riferite al colloquio intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Buggea, in cui questi informava l'interlocutore delle mire del Chiazza, esponente di spicco della concorrente organizzazione criminale della 'Stidda', sul controllo delle 'sensalie', ed in cui il [OSCURATO:PERSONA] rivendicava la sua posizione di primazia con riguardo all'acquisizione della reggenza sulla famiglia mafiosa di Agrigento, se non altro per una questione di prossimità territoriale (pag. 12). 3.2. Di ciò dato atto, occorre riconoscere che le articolate deduzioni difensive, oltre che radicalmente generiche, come anticipato, si rivelano non consentite nel presente giudizio, perché la lamentata erroneità della "lettura" delle captazioni in atti si rivela in contrasto con il pacifico principio di diritto secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389). 3.3. Riconosciuta, quindi, l'ineccepibilità dell'argomentazione rassegnata dal Tribunale in ordine alla consistenza e valenza degli indizi rinvenuti a carico del ricorrente, ritenuti tali da dimostrare da soli, avuto riguardo al tipo di giudizio nel quale gli stessi sono stati esaminati, l'intraneità dell'indagato alla famiglia di Agrigento, si appalesano privi di decisivo rilievo i riferimenti alla mancata valutazione, alla stregua dei criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia di Favara fino al 2014. Il Tribunale del Riesame ha, infatti, evidenziato che le rivelazioni di questi vanno solo ad aggiungersi «contribuendo a comporlo, un quadro che già di per sé risulta oltremodo solido e robusto, in quanto tratto da una fonte privilegiata, come le intercettazioni telefoniche» (pag. 13 ordinanza impugnata). 3.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, manifestamente infondate risultano le censure in ordine alla violazione dell'art. 416-bis, comma 2, cod.pen.. A fronte dell'ampia motivazione rassegnata nel provvedimento impugnato, in ordine al ruolo apicale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in '[OSCURATO:PERSONA]', in riferimento alla famiglia di Favara, la difesa si è limitata a sostenere che il ricorrente non avesse, comunque, svolto tale ruolo in maniera attiva e concreta - perché si era in ogni caso sottratto ai tentativi di coinvolgimento in questioni d'interesse del sodalizio posti in essere nei suoi confronti dal Buggea -, senza, tuttavia, mai esibire un'argomentazione realmente critica rispetto al nucleo centrale della decisione impugnata: ossia che le specifiche condotte concrete del ricorrente, partitamente passate in rassegna, denotassero un suo ruolo strategico non solo al vertice della famiglia di Favara, ma anche nell'ambito di '[OSCURATO:PERSONA]' agrigentina, come comprovato dal suo fattivo intervento nelle questioni di risoluzione delle controversie insorte con il reggente di Ravanusa in relazione alla competenza territoriale circa l'attività di 'messa a posto' degli imprenditori impegnati nella realizzazione di lavori in quei contesti ovvero di loro avvicinamento (ciò vale per gli 'imprenditori catanesi') per renderli accondiscendenti rispetto a richieste estorsive. E che si trattasse di un ruolo all'esterno riconosciuto (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890; Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Rv. 271482) risulta ulteriormente dimostrato sia dalla sua pretesa di ricoprire, eventualmente, il ruolo di reggente della famiglia di Agrigento (in luogo di [OSCURATO:PERSONA]), sia dal suo coinvolgimento nella questione della sovvenzione dei detenuti (pag. 12 ordinanza impugnata). In tale ottica l'appellativo di «caruso», utilizzato nelle intercettazioni telefoniche dai conversanti per riferirsi al [OSCURATO:PERSONA], valorizzato in ricorso quale elemento decisivo per negare fondamento alla tesi che il cautelato rivestisse il ruolo di capo di una famiglia mafiosa, in quanto non confacente ad una tale figura, si appalesa nient'altro che un paralogismo privo di base fattuale. 3.5. I rilievi attinenti alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'416- bis cod.pen. sono inammissibili per carenza d'interesse, non essendo stato lumeggiato dal ricorrente l'interesse concreto ed attuale ad ottenerne l'esclusione, posto che già la mera partecipazione al sodalizio di mafia, vieppiù con un ruolo apicale, integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare ex artt. 274 e 275 cod.proc.pen.. Costituisce, infatti, orientamento costante in seno alla giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale vi è carenza di interesse sia al riesame che al ricorso per cassazione quando, con essi, l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Rv. 258502; Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Rv. 233219): ciò perché il tribunale del riesame, chiamato a decidere soltanto se, in ordine al reato per il quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, siano ravvisabili gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, non può statuire circa la configurabilità o meno di una circostanza aggravante, salvo che da quest'ultima dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (Sez. 1, n. 6226 del 06/11/1997). 4. Quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura imposta - profili, questi, censurati con il quarto motivo di ricorso -, va rilevato che, al di là dell'evocata presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della sola custodia in carcere, il Tribunale ha motivato sull'esistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali, soprattutto quanto al pericolo di recidiva, avuto riguardo alla peculiarità delle condotte tenute, denotanti una stabile determinazione nel crimine, già ampiamente dimostrata in virtù dei suoi gravi e specifici precedenti, e sull'indispensabilità della misura restrittiva prescelta, richiamando tutti quei fatti, evidenziati una volta per tutte nell'illustrare le ragioni a sostegno del giudizio di gravità indiziaria, suscettibili di testimoniare un radicato inserimento del ricorrente nel contesto associativo di riferimento, tale da esigere un controllo costante sulla sua persona. In tal senso si rivelano privi di decisività, e, quindi, inammissibili, i rilievi difensivi circa il percorso di risocializzazione intrapreso dal [OSCURATO:PERSONA], palesemente smentito dalle evidenze sin qui riportate. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a
Sentenza Cassazione n. 41832/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris