CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 31058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27189/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. LUIGI, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cosenza, via G. Santoro n. 15, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF –ILOR 1992 R.G. N.27189/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Calabria n.1529/04/2015, depositata il 21 ottobre 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava, in data 23 gennaio 2006, all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 034-2005-00383819-04-000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 392.573,14 e riguardante IRPEF ed ILOR per l’anno d’imposta 1992. 2. Avverso tale atto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza la quale, con sentenza n. 307/05/2012, lo rigettava, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dal contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, con sentenza n. 1529/04/2015, pronunciata il 19 marzo 2015 e depositata in segreteria il 21 ottobre 2015, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base quattromotivi (ricorso notificato il 16 novembre 2016). Resistono con controricorso il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].(incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e l’Agenzia delle Entrate. 5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza R.G. N.27189/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. In via preliminare, si dà atto che il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, risulta deceduto in data 1° luglio 2018; conseguentemente, la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza non è andata a buon fine. Va quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo, con notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza, nel rispetto dei termini a comparire, agli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che la notificazione per l’udienza odierna già effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è avvenuta nel rispetto del termine a comparire ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c., mentre la notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si è perfezionata. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Manda alla cancelleria per la notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza agli eredi del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei