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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30623/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante la genericità dello stesso, contenente vaghe censure in alcun modo idonee a consentire di cogliere le ragioni e lo specifico punto della motivazione che risulterebbe viziato; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato, in considerazione del pacifico principio per cui lo stato di ebrezza non incide sulla volontarietà della condotta e, quindi, sulla colpevolezza; ritenuta la genericità del terzo motivo, relativo all'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, si rileva l'inammissibilità dell'eccepita questione di legittimità costituzionale del divieto sancito dall'art. 69, comma quarto, cod.pen., posto che la proposizione della questione presuppone l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la richiesta prevalenza, non oggetto né dell'atto di appello, né del ricorso in cassazione; ne consegue, pertanto, che la questione di legittimità costituzionale non potrebbe essere in alcun caso proposta, difettando il requisito della rilevanza nel caso di specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante la genericità dello stesso, contenente vaghe censure in alcun modo idonee a consentire di cogliere le ragioni e lo specifico punto della motivazione che risulterebbe viziato; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato, in considerazione del pacifico principio per cui lo stato di ebrezza non incide sulla volontarietà della condotta e, quindi, sulla colpevolezza; ritenuta la genericità del terzo motivo, relativo all'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, si rileva l'inammissibilità dell'eccepita questione di legittimità costituzionale del divieto sancito dall'art. 69, comma quarto, cod.pen., posto che la proposizione della questione presuppone l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la richiesta prevalenza, non oggetto né dell'atto di appello, né del ricorso in cassazione; ne consegue, pertanto, che la questione di legittimità costituzionale non potrebbe essere in alcun caso proposta, difettando il requisito della rilevanza nel caso di specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30623/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris